Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1868 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1868 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dal Tribunale di Napoli, in data 3 aprile 2018, dichiarava estinti per prescrizione taluni dei reati originariamente contestati,
confermando il giudizio di responsabilità per i residui reati di tentata estorsione, porto e detenzione di ordigni esplosivi, rideterminando le relative pene.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, il vizio della motivazione costituito dal travisamento della prova in relazione al contenuto dell’intercettazione in cui la persona offesa COGNOME NOME faceva riferimento al coinvolgimento nell’incendio appiccato ai veicoli della ditta “RAGIONE_SOCIALE” (capo G) di un soggetto che aveva il suo stesso cognome, poiché nessun altro elemento era stato individuato per affermare la responsabilità del ricorrente per quel reato.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, per il mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, pur risultando l’apporto marginale del ricorrente nell’esecuzione del delitto e la risalenza nel tempo del reato contestato; si deduce, altresì, vizio della motivazione in punto di commisurazione della pena distante dal minimo edittale.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all’art. 629 cod. pen., per l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che doveva essere ricondotto alla fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.).
3.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di estorsione, in difett di una concreta verifica delle motivazioni che avevano indotto il ricorrente a metter in atto le condotte violente (individuate unicamente nell’ottenimento del pagamento degli stipendi arretrati) senza la dimostrazione della consapevolezza del diverso obiettivo perseguito dal correo COGNOME NOMENOME
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato COGNOME NOME deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione, meramente riproduttiva del testo della decisione di primo grado e del tutto carente rispetto ai puntuali motivi di appello, con cui si censurava l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di estorsione, considerata l’assenza di rapporti diretti tra il COGNOME e la società destinataria degli atti di violenza, avendo il ricorrente interesse esclusivo ad ottenere dal proprio datore di lavoro (NOME) il pagamento delle retribuzioni dovute.
5. La Corte ha proceduto all’esame dei ricorsi con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico nella formulazione: il giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dalla sentenza impugnata è congruamente motivato alla stregua dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., mentre non presenta aspetti di arbitrarietà o manifesta illogicità, unica situazione in cui quel giudizio può essere oggetto di censura in sede di legittimità (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 – 01), così come la commisurazione della pena operata, distanziandosi dal minimo edittale senza superare la media, è stata correttamente motivata facendo leva sul dato, ritenuto influente a quei fini, della gravità dei reati contestati (Sez. 3, n. 299 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 0)
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la sentenza d’appello (pagg. 29-31) ha specificato l’oggetto della pretesa – riguardante la diversa durata del rapporto di subappalto, non fondata su alcuna pattuizione precedente – , il suo carattere ingiusto – per l’assenza anche putativa del diritto preteso – e la mancanza di corrispondenza tra il preteso diritto che si intendeva perseguire (la stipulazione del contratto) e il risultato conseguito mediante l’atto di violenza (l’imposizione del versamento di somme pari a mezzo milione di euro, per il pagamento di prestazioni non documentate), elementi che impedivano chiaramente di ricondurre il fatto storico alla figura dell’esercizio arbitrario del proprie ragioni.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo delle censure formulate con l’atto di appello, senza alcun confronto critico con le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, con la conforme statuizione di responsabilità; infatti, già con l sentenza di primo grado (pagg. 89 e ss.), richiamata e condivisa dai giudici d’appello (pag. 38), era stato chiarito che la tesi difensiva, della finalizzazione dell condotte violente del COGNOME per ottenere il pagamento delle spettanze retributive, non versate per effetto della decisione della stazione appaltante di recedere dalla convenzione con la cooperativa per cui il ricorrente svolgeva l’attività di lavoro, era smentita dalla già avvenuta conclusione della transazione su tale aspetto tra le parti (27 agosto 2010), con il versamento di una somma utile per il pagamento di quelle retribuzioni, rispetto alle successive iniziative violente (settembre-ottobre 2010) che miravano ad ottenere l’indebita prosecuzione del rapporto di servizio e il pagamento non dovuto di corrispettivi per prestazioni non concordate per euro 1.450.000.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è anch’esso inammissibile.
Il profilo di censura sollevato dal ricorrente, infatti, lamenta l’omesso esame della doglianza involgente il difetto dell’elemento soggettivo della contestata condotta estorsiva, ancorata alla medesima tesi difensiva dell’esclusivo interesse del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive che la cooperativa non aveva corrisposto quale effetto della decisione della stazione appaltante di recedere dal rapporto convenzionale, senza alcun condivisione delle mire che muovevano il coimputato COGNOME NOME.
La manifesta infondatezza della tesi difensiva, già alla luce dell’accertamento condotto dal Tribunale e delle valutazioni operate, sulla scorta della successione cronologica degli eventi, esimeva la Corte d’appello dall’affrontare espressamente
la singola posizione del ricorrente, che pur è stata considerata nell’ambito valutazione riprodotta nel paragrafo che precede.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammiss emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento de somma, che si ritiene equa, di euro tremila per ciascuno dei ricorrenti a fa della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 12/10/2022