Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49975 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49975 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato f sentenza del Tribunale di Termini Imerese, emessa il 16 febbraio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a tre reati di estorsione
ir/
commessi nei confronti di COGNOME NOME ed aventi ad oggetto bracciali d’oro e una somma di danaro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe fatto affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza valutarne adeguatamente l’attendibilità e senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE contraddizioni del suo racconto, in special modo sulla sussistenza della minaccia, avendo ella dichiarato di essersi intimorita solo a causa del suo carattere.
Le dichiarazioni della vittima sarebbero state contraddette anche dal teste COGNOME a proposito dell’estorsione di cui al capo A, mentre non avrebbero ricevuto alcun riscontro esterno quanto alla seconda estorsione;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come truffa.
Non vi sarebbe stata alcuna costrizione provocata da minaccia ma semmai da comportamento fraudolento dell’imputato;
violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte condannato l’imputato in violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo COGNOME cui, COGNOME in COGNOME tema COGNOME di COGNOME valutazione COGNOME della COGNOME prova COGNOME testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verific empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIOle che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della
persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Nel caso in esame, le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni si fondono stante l’omologia del giudizio di condanna, hanno concordemente attribuito attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa COGNOME anche sulla base del fatto che le sue dichiarazioni erano state riscontrate da quelle del di lui padre e dei due commercianti protagonisti RAGIONE_SOCIALE transazioni per la vendita dei monili della vittima sotto minaccia del ricorrente.
Il ricorso non tiene conto del fatto che la Corte ha sottolineato, in relazione all circostanze di fatto non rivedibili in questa sede, l’idoneità della minaccia dell’imputato che aveva anche fatto intendere alla vittima il suo spessore criminale sovrastandolo psicologicamente ed approfittando della sua debolezza caratteriale, alludendo a danni ingiusti per lei e per i suoi familiari.
Si tratta di valutazioni tratte dal merito del giudizio e prive di vizi logico-giur anche alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in sentenza e non contestati dal ricorrente.
La presenza dell’elemento costitutivo della minaccia quale comportamento che aveva coartato la volontà della persona offesa, esclude che la Corte sia incorsa in errore nella qualificazione giuridica dei fatti alla stregua dell’art. 629 cod.pen. non come ipotesi di truffa, dal momento che tale ultima fattispecie non prevede che la condotta dell’agente abbia carattere minaccioso ma soltanto fraudolento verso la persona offesa.
Il terzo motivo è assorbito da quanto fin qui rilevato.
Quanto all’ultimo motivo, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in forza dei precedenti penali specifici del ricorrente e per la gravit dei fatti. La decisione è conforme al diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 1 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023.