Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14482 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14482 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cutro il 22/2/1952
avverso la sentenza resa il 18 luglio 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, su concorde richiesta delle parti ha rideterminato ai sensi dell’articolo 599 bis cod.proc.pen. la pena inflitta all’imputato in anni 8 di reclusione e 2.800 C di multa in quanto responsabile del reato di estorsione pluriaggravata.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’imputato deducendo violazione dell’art.157 cod.pen. GLYPH in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di estorsione per intervenuta prescrizione e assenza di motivazione per non avere la Corte motivata sulla già maturata estinzione del reato.
Osserva il ricorrente che le Sezioni unite della Corte di Cassazione con pronuncia del 27 ottobre 2022 n. 19415 hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per Cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronunzia di tale sentenza . Con nota trasmessa il 7 gennaio 2025 la difesa ha eccepito l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dell’8/1/2025 e la Corte ha disposto il rinvio dell’udienza per effettua dovute notifiche .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è valutabile nel merito anche se in appello le parti hanno avuto accesso al concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.proc.pen. in quanto con pronunzia recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
(Sez. U – , Sentenza n. 19415 del 27/10/2022 Ud. (dep. 08/05/2023 ) Rv. 284481 – 01 2.La censura è per un verso generica e per un verso manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che integra il reato di concorso in estorsione (a 110, 629 cod. pen.) – e non quello di favoreggiamento reale – la condotta di colui che garantisce la regolare percezione del pizzo mensile corrisposto dalla vittima dell’estorsione, considerato che la rateizzazione del pizzo dà luogo ad un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsivoglia aiuto fornito all’autore materiale è punibile a titolo di conc in quanto finalizzato a tradursi in sostegno per la protrazione della condotta criminosa. (Sez. n. 4919 del 05/11/2010 Ud. (dep. 10/02/2011 ) Rv. 249249 – 01; Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 02)
Nel valutare la condotta di COGNOME è stato correttamente applicato il principio di diritto, che si intende ribadire, secondo il quale la condotta di colui che ottiene la regolare percezione d pizzo mensile corrisposto dalla vittima dell’estorsione, dà luogo ad un reato a consumazione prolungata o progressiva (Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010, Calabrese Rv. 249249-01).
A pagina 49 della sentenza di primo grado si legge, infatti, che “anche ai fini della decorrenz del termine di prescrizione del reato è il caso di precisare che si tratta di un reato uni consumazione prolungata o progressiva caratterizzato da rateizzazione mensile dell’originaria imposizione illecita per cui il termine di prescrizione del reato comincia a decorrere dal consumazione del reato, coincidente nel caso di specie nell’ultima percezione del profitto ingiusto.
Tale considerazione unitaria della condotta estorsiva protrattasi per oltre 15 anni trova conferm anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio che non ha previsto alcun aumento sanzionatorio per la pur contestata continuazione interna.
Avverso detta affermazione in ordine alla natura unitaria della condotta estorsiva non sono state formulate specifiche censure con l’atto di gravame, come emerge dalla lettura della sentenza di
secondo grado e i motivi formulati sono stati oggetto di rinunzia.
A questo primo profilo di inammissibilità della censura si aggiunge la manifesta infondatezza della richiesta, poiché in presenza dell’aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod.pen. la
prescrizione comincia nuovamente a decorrere dall’ultimo atto interruttivo che nel caso in esame è costituito
dal decreto di rinvio a giudizio.
E’ stato infatti precisato che in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., t applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., ch
per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un term massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo
sia decorso il termine minimo fissato dall’art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di pluri atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all’infinito. (Se
4822 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284389 – 02)
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determina
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME