Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Taurianova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 25/1/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi in data 14/4/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 629 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 21, 421 e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che, poiché il giudice non aveva deciso sulla eccezione di incompetenza territoriale avanzata
in udienza preliminare, il difensore avrebbe dovuto ribadirla anche in sed giudizio abbreviato, chiedendo che il giudice si pronunciasse sulla stessa tanto i giudici di appello hanno affermato, richiamando un arresto datato Sezioni Unite, poi superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso di ritenere che la scelta del giudizio abbreviato co implicitamente l’abbandono della eccezione di incompetenza territoriale; che ogni caso, dalla sentenza di primo grado, si evince che la questione competenza era stata posta anche nel giudizio abbreviato, tanto che il giu incidentalmente ne ha segnalato la probabile fondatezza, senza tuttavia d corso ad una decisione sul punto in ragione degli effetti abdicativi derivanti scelta del giudizio abbreviato.
Solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale con riferimento 421 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’u preliminare debba decidere immediatamente sulla eccezione di incompetenza per territorio formulata successivamente alla costituzione delle parti ed all’a comma 6 -bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente alla parte abbia tempestivamente eccepito la questione di incompetenza territoriale udienza preliminare di ulteriormente coltivarla nel giudizio abbreviato, perch contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. Evidenzia che l’interpretazion disposizioni codicistiche nei termini anzidetti espone la norma a rili incostituzionalità dettati dall’ingiustificata compressione delle prero difensive dell’accusato. Peraltro, non sussiste ragionevole motivo pe l’ordinamento processuale possa discriminare ai fini della verifica pregiudi della competenza del giudice la posizione dell’imputato, a seconda che richiesta di giudizio abbreviato venga formulata a seguito di azione pe esercitata nelle forme ordinarie ovvero a seguito di richiesta di gi immediato.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen. per essere la motivazione apparente in relazio configurabilità del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. in luogo di quel all’art. 610 cod. pen. Rileva che nel caso di specie manchi non solo l’in profitto, ma anche l’altrui danno, tenuto conto che la persona offes indebitamente arricchita ricevendo la partita di sostanza stupefacente, c conseguenza che quanto richiesto con la minaccia, tendendo a pareggiare quant contrattualmente stabilito dalle parti, non può configurarsi né come pro ingiusto per il ricorrente, né come danno ingiusto per la persona offesa; ch doglianza, sollevata nei motivi di appello, non ha trovato puntuale rispos parte della Corte territoriale, la quale si è limitata ad affermare che oggetto di scrutinio non sia ravvisabile il reato di esercizio arbitrario con
sulle persone. In conclusione, secondo il difensore, nel caso di spec configurerebbe un’ipotesi di violenza privata, ma non una estorsione.
2.3. In data 13/6/2024 è pervenuta memoria difensiva con cui il difenso illustra la questione di legittimità costituzionale proposta con il ricorso pri
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, questa Corte d legittimità ha già avuto modo di affermare che, quando il giudizio abbrevi venga instaurato nel corso dell’udienza preliminare, l’eccezione di incompete per territorio è proponibile “in limine” a tale giudizio, a patto che sia proposta e rigettata in sede di udienza preliminare; che, dunque, detta eccez è tardiva se, a seguito del suo rigetto nel corso dell’udienza preliminare, stata riproposta tempestivamente, vale a dire subito dopo l’ammissione al abbreviato, ma solo in sede di discussione e dopo aver concluso nel merito (S 1, n. 12293 del 8/10/2019, Foglia, Rv. 279323 – 01; Sez. 3, n. 11054 2/2/2017, COGNOME, Rv. 269174 – 0 1; Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013, Peti Rv. 257561 – 01; Sez. 2, n. 22366 del 23/4/2013, COGNOME, Rv. 255931 – 01). particolare, già prima della novella dell’art. 438 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta Riforma Orlando), le Sezioni Unite di questa Corte (n. 27996 del 29/3/2012, COGNOME, Rv. 252612 – 01), affrontando questione della ammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale avan dall’imputato ammesso al rito abbreviato, avevano avuto modo di affermare ch l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giu abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se già prop rigettato in sede di udienza preliminare. In altri termini, l’aver prop questione in sede di udienza preliminare non esime affatto l’imputato riproporla tempestivamente, subito dopo essere stato ammesso al ri abbreviato, costituendo la riproposizione una condizione pregiudiziale per p prospettare la questione nei successivi gradi di giudizio, in caso di dell’eccezione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale soluzione ermeneutica, a giudizio del Collegio, resta valida anche do la novella di cui alla legge n. 103/2017, atteso che la mancata deci sull’eccezione di incompetenza per territorio avanzata all’udienza prelimi impedisce che operi la preclusione di cui all’art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen., in quanto l’imputato ha diritto ad ottenere una decisione in pun
competenza territoriale, questione che attiene al principio del giudice nat precostituito per legge, scolpito nell’art. 25, comma 1, Cost. Se cos difensore è tenuto a riproporre la relativa eccezione subito dopo il provvedime di ammissione al giudizio abbreviato, dovendosi presumere in caso contrario ch con la scelta del rito alternativo vi abbia implicitamente rinunciato.
Orbene, una siffatta lettura del comma 6 -bis dell’art. 438 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, risulta del tutto compatibile con l’in principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e con il di difesa, che non può essere compresso in ragione della scelta di un alternativo. La questione di legittimità costituzionale, dunque, anche so profilo della ipotizzata disparità di trattamento con la disciplina previst giudizio immediato, risulta manifestamente infondata.
Tanto premesso in diritto, rileva il Collegio che, all’esito del controll atti del giudizio di primo grado, ammesso in considerazione della nat processuale della questione, nel caso di specie l’eccezione di incompete territoriale proposta all’udienza preliminare del 11/11/2022 e ribadita all’ud del 13/1/2023, non è stata, tuttavia, reiterata all’esito dell’ammiss giudizio abbreviato. In quella sede, invero, risulta dal verbale solo difensore ebbe a concludere nel merito, per cui l’eccezione riproposta in se appello è inammissibile, perché tardiva.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si prospetta una dive qualificazione giuridica dei fatti, ritenuti sussumibili nella fattispecie di c 610 cod. pen. in ragione della carenza dell’ingiusto profitto e dell’altrui da manifestamente infondato.
In particolare, dalla ricostruzione dell’occorso, emerge di tutta eviden direzione della volontà dell’odierno ricorrente che mirava a conseguire il pro (ingiusto, per le ragioni che si diranno) della consegna di una somma di den equivalente al valore della partita di sostanza stupefacente consegnata persona offesa, così attentando non solo al patrimonio di NOME COGNOME, m anche alla sua libertà morale.
È stato, invero, condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 40457 7/6/2023, COGNOME, che la «natura plurioffensiva del delitto di estors tradizionalmente riconosciuta (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, 280173 – 01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 – 01; Sez. 2, 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755 – 01; Sez. 2, n. 12456 de 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 – 01), relega in secondo piano l’eventual condizione di illiceità in cui versi la persona offesa; la tutela ap dall’ordinamento alla libertà morale della vittima del reato ed al suo patri trova esplicazione quante volte il profitto che l’agente intenda conseguir
ingiusto, perché sfornito di qualsivoglia base legale, pur se sussista un collegamento eventuale con la causale illecita caratterizzante l’oggetto della pretesa (come per le ipotesi di costrizione mediante minaccia o violenza per la consegna del corrispettivo di cessioni di sostanze stupefacenti: Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 278767 – 01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284 – 01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, COGNOME, Rv. 251547 – 01)». E non può certo affermarsi che la pretesa del ricorrente di ottenere il prezzo pattuito della fornitura di sostanza stupefacente nella sua misura integrale fosse tutelabile, come pure evidenziato dalla Corte territoriale, che ha escluso la configurabilità del delitto di cui all’art. 393 cod. pen.
In altri termini, è del tutto irrilevante, al fine di valutare l’ingiustiz profitto e il danno per la persona offesa, che il patrimonio della vittima sia costituito anche da proventi di attività illecite o vietate (in tali sensi, Sez. 3 27257 del 11/05/2007, COGNOME, Rv. 237211 – 01, con riferimento ad un’ipotesi di estorsione in danno di donne che esercitavano la prostituzione; Sez. 2, n. 7390 del 22/03/1986, COGNOME, Rv 173388 – 01, in relazione ad un tentativo di estorsione diretto a proibire lo svolgimento del gioco d’azzardo).
In conclusione, la circostanza che l’oggetto della pretesa dei ricorrenti derivasse da una comune attività illecita (compravendita di sostanza stupefacente), non esclude il carattere ingiusto del profitto perseguito dal ricorrente, né la sussistenza del danno che ha subito la vittima, ciò che consente di escludere la configurabilità del reato di violenza privata.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.