Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40357 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Formia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni e note difensive dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/10/2022, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandosi sull’appello che era stato proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 13/07/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – che, in composizione monocratica, aveva condannato il COGNOME alla pena di un anno di reclusione ed C 250,00 di multa per il reato di truffa aggravata ai sensi del n. 2) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen. (cosiddetta “truffa vessatoria”) in concorso qualificava il fatto attribuito all’imputato come estorsione, confermando la pena che era stata irrogata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Secondo l’originario capo d’imputazione, al COGNOME era stato contestato il reato di truffa aggravata in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME, quest’ultimo poi assolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), «perché, in concorso tra loro, ingenerando in COGNOME NOME il timore di un pericolo immaginario derivante da un controllo dell’RAGIONE_SOCIALE del Lavoro di RAGIONE_SOCIALE alla sua officina meccanica gestita in Baia Domizia di C:ellole alla INDIRIZZO, con artifici e raggiri consistiti nella richiesta della somma di denaro di euro 2000,00 finalizzata a “sistemare la situazione” e a evitare disagi legati al predetto controllo, inducevano in errore il COGNOME che consegnava 500,00 euro (10 banconote da 50 euro), in tal modo procurandosi un ingiusl:o profitto».
Avverso l’indicata sentenza del 11/10/2022 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, con riferimento agli artt. 51, 178, 521 e 522 cod. proc. pen., e all’art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello di Napoli, direttamente in sede di decisione e, quindi, “a sorpresa”, oltre che imprevedibilmente, riqualifìcato il fatto attribuito all’imputato, originariamente contestato come truffa vessatoria, come estorsione, senza che, pertanto, allo stesso imputato – che aveva improntato le proprie difese sul contestato reato di truffa – fosse stato assicurato il contraddittorio in ordine alla predetta diversa qualificazione giuridica del fatto, con le conseguenti lesione del suo diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen.
Il ricorrente rappresenta altresì che reato di estorsione avrebbe dovuto essere attribuito al tribunale in composizione collegiale e non monocratica, con la conseguenza che alla menzionata riqualificazione giuridica osterebbe anche l’art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Tale riqualificazione avrebbe comportato anche una reformatio in peius, poiché essa è tale da incidere sul termine di prescrizione del reato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto la sussistenza del reato di estorsione.
Il ricorrente rappresenta anzitutto che l’elemento valorizzato dalla Corte d’appello di Napoli al fine di ritenere tale reato, costituito dalla sussistenza di una minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa, sarebbe del tutto
carente in quanto «nessuna minaccia risulta perpetrata né contestata nel capo d’imputazione».
Il ricorrente lamenta poi che, per effetto della riqualificazione del fatto a lu attribuito come estorsione, la Corte d’appello di Napoli avrebbe trascurato di motivare in ordine ai motivi di appello con i quali era stata contestata l’insussistenza della condotta di truffa e del relativo dolo, con particolare riguardo sia alle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME di nen avere creduto al paventato controllo della sua officina da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, sia alla «condotta rilevante del COGNOME», nonostante dagli atti processuali sarebbe risultato che questi: «aveva incaricato COGNOME per la consulenza da fare al COGNOME; aveva accompagnato l’imputata a Capua presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; riferiva nell’occasione al COGNOME, di avergli fatto uno scherzo; dopo l’arresto di COGNOME aveva telefonato più volte al COGNOME, per invitarlo a ritirare la querela, offrendogli soldi ed offrendo a COGNOME cli pagare le spese legali»; elementi che militerebbero nel senso di ritenere verosimile «il senso di colpa del COGNOME, per quanto causato al COGNOME, a seguite del suo invito ad eseguire una consulenza al COGNOME».
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe altresì priva di motivazione in ordine al dedotto difetto di dolo, «essendo stato il COGNOME l’artefice dell’operazione nella totale ignoranza di NOME».
Il ricorrente deduce ancora che, in conseguenza della contestata riqualificazione giuridica, anche le «domande subordinate», formulate con il proprio atto di appello, non sarebbero state oggetto di un adeguato scrutinio e rappresenta in particolare, a tale proposito, che sarebbe «evidente» che la Corte d’appello di Napoli avrebbe escluso la sussistenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., «avendola commisurata alla più grave condotta estorsiva e non già alla truffa»; reato, questo, assai più lieve e asseritamente perpetrato «in modo maldestro, incredibile ed in assenza di un effetto raggirante, viste le dichiarazioni rese dal COGNOME in tal senso».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
1.1. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere a una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere
le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (ex plurimis: Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125-01, relativa alla riqualificazione in tentata violenza privata dell’originaria imputazione di minaccia aggravata; Sez. 2, n. 39961 del 19/0712018, COGNOME, Rv. 273922-01, relativa alla riqualificazione in tentata rapina impropria aggravata dal numero delle persone dell’originaria imputazione di tentato furto aggravato. Si veda anche: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438-01).
È stato altresì affermato, sempre dalla Corte di cassazione, che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione clel fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o lirritazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11/12/2007, COGNOME contro Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278093-01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204-01, relativa a una fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato il delitto previsto dall’abrogato art. 485 cod. pen. nel più grave reato di cui all’art. 491 cod. pen.).
Si deve poi rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire l spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492-01).
In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione aveva affermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsion quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura,
invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il mal minacciato (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265352-01).
Pertanto, mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la «violenza» e la «minaccia», quelli qualificanti il comportamento truffaldino – anche nell’ipotesi aggravata della prospettazione del «pericolo immaginario» – sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest’ultima ipotesi infatti la minaccia, poic riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell’inganno perché contribuisce all’induzione in errore della parte offesa dal reato attraverso la prospettazione del falso pericolo (Sez. 2, n. 8456 del 14/04/1995, COGNOME, Rv. 202347-01).
Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 261479-01. In senso analogo, anche: Sez. 2, n. 11453 sdel 12/02/2016, COGNOME, Rv. 267124-01).
Tornando al caso in esame, si deve osservare che, dalla descrizione della condotta che è contenuta nel capo d’imputazione, emerge come il male prospettato dagli imputati alla persona offesa, costituito dal controllo della sua officina da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, con i conseguenti «disagi» derivanti da tale «situazione», era indicato come un accadimento certo, il cui verificarsi era attribuibile, direttamente o indirettamente, agli stessi imputati, così da porre la persona offesa nell’ineluttabile alternativa di fare conseguire agli agenti il profitto o di subire lo stesso male.
Tale descrizione della condotta contestata agli imputati, contenuta nello stesso capo d’imputazione, appariva dunque integrare proprio i presupposti del delitto di estorsione, secondo gli approdi della giurisprudenza di legittimità che si sono appena rammentati, con la conseguenza che la riqualificazione dell’accusa inizialmente formulata come truffa vessatoria in estorsione si doveva ritenere senz’altro sufficientemente prevedibile.
Pertanto, la stessa riqualificazione, operata dalla Corte d’appello di Napoli, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo in esame, non si può ritenere violare l’art. 521 cod. proc. pen., neppure per effetto della lettura di tale
disposizione costituzionalmente orientata all’art. 111, secondo comma, Cost., e convenzionalmente orientata all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
1.2. Si deve poi considerare che, come è stato pure chiarito dalla Corte di cassazione – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire -, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la diversa qualificazione giuridica del fatto data dal giudice di appello, per effetto della quale il reato doveva essere giudicato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, non impone l’annullamento della sentenza di primo grado al fine di consentire la celebrazione del giudizio dinanzi all’organo nella corretta composizione, in quanto, dalla lettura coordinata degli artt. 24 e 597, comma 3, cod. proc. pen., si evince che è consentito al giudice del gravame procedere alla riqualificazione, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado, mentre a nulla rileva l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione degli affari al giudice collegiale anziché al giudice monocratico (Sez. 6, n. 23315 del 28/04/2021, COGNOME, Rv. 281524-01).
1.3. Non sussiste, infine, neppure la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius per avere la contestata riqualificazione giuridica del fatto inciso, negativamente per l’imputato, sul termine di prescrizione del reato.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279772-01; Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 277599-01, la quale ha precisato che il divieto di reformatio in peius non garantisce al condannato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole di quello riservatogli dal primo giudice, ma impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277859-01; SE!Z. 6, n. 32710 del 16/07/2014, COGNOME, Rv. 260663-01, la quale ha anch’essa precisato che il divieto di reformatio in peius riguarda solo il trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto dal giudice).
Il secondo motivo è manifestamente infondato quanto alla riqualificazione giuridica del fatto attribuito all’imputato e non è consentito là dove contesta la motivazione della Corte d’appello di Napoli in ordine alla sussistenza del reato di estorsione e all’insussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen.
2.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
2.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per il reato di estorsione sulla base dei seguenti elementi: a) le dichiarazioni della persona offesa COGNOME, motivatamente ritenuto credibile, sul piano sia soggettivo sia oggettivo, il quale aveva riferito di avere ricevuto, telefonicamente, da un tale qualificatosi come NOME, la richiesta di C 2.000,00 per «sistemare la situazione» costituita dai problemi che potevano conseguire a un prospettato controllo presso la sua officina da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di essere stato contattato da un numero anonimo, poi risultato del COGNOME, per concordare un appuntamento per la consegna del denaro, di avere quindi incontrato lo stesso COGNOME, come con lui concordato, presso il bar RAGIONE_SOCIALE di Capua, che, inoltre, al momento della consegna del denaro, il COGNOME lo aveva bloccato e lo aveva accompagnato nel bagno del bar e che, alla consegna di soli C 500,00, a fronte dei 2.000,00 richiesti, il COGNOME si era arrabbiato e gli aveva detto che erano in quattro a dovere dividere la somma che gli era stata richiesta; b) le dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria, i quali avevano riferito di avere seguito la consegna del denaro da parte del COGNOME al COGNOME e avevano controllato quest’ultimo, dopo che era uscito dal bagno del bar RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rinvenendo in suo possesso, a seguito di una perquisizione personale, le 10 banconote da C 50,00 che gli erano state consegnate dal COGNOME e che erano state fotocopiate prima della consegna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte d’appello di Napoli ha poi ritenuto non credibile la versione dei fatti che era stata fornita dal COGNOME – secondo cui egli sarebbe stato contattato dal COGNOME che gli avrebbe chiesto se fosse disponibile per una dare una consulenza a un amico che doveva ricevere una visita da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e avrebbe chiesto, per tale consulenza, un acconto di C 2.000,00 – motivando che tale versione non si poteva ritenere credibile in quanto: il COGNOME aveva riferito di avere ricevuto la richiesta di C 2.000,00 non a titolo di pagamento di una consulenza professionale ma per evitare la chiusura della propria attività e che, nel corso dell’incontro con il COGNOME presso il bar RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si era affatto
parlato di un compenso del COGNOME per Ila prestazione di una sua attività professionale ma solo del pagamento della somma di denaro che gli era stata chiesta telefonicamente e che aveva poi parzialmente consegnato all’imputato; su iniziativa del COGNOME, la consegna del denaro era avvenuta nel bagno del bar e non si poteva ritenere credibile quanto affermato dallo stesso COGNOME di essersi recato in bagno per lavarsi le mani, atteso che, in tale caso, non si comprenderebbe perché il COGNOME lo avesse seguito in bagno; il COGNOME aveva riferito che, quando il COGNOME aveva inizialmente rifiutato la somma di C 500,00 in quanto inferiore a quella di C 2.000,00 che era stata richiesta alla persona offesa, il COGNOME gli aveva detto che la somma avrebbe dovuto essere divisa in quattro persone.
Tale motivazione appare priva di incoerenze o illogicità, tanto meno manifeste, e, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente in punto di motivazione della sentenza impugnata appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti in ordine allo spessore della valenza probatoria delle stesse, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità.
Quanto alla lamentata qualificazione del fatto attribuito all’imputato come estorsione e non come truffa vessatoria, il motivo appare manifestamente infondato atteso che, alla luce della non contraddittoria né illogica ricostruzione del fatto operata dalla Corte d’appello di Napoli, emerge come il male prospettato dagli imputati alla persona offesa, costituito dal controllo della sua officina da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era indicato come un accadimento certo, il cui verificarsi era attribuibile, direttamente o indirettamente, agli stessi imputati così da porre la persona offesa nell’ineluttabile alternativa di fare conseguire agli agenti il profitto o di subire lo stesso male, con la conseguenza che, sulla base dell’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione che si è rammentato al punto 1, la condotta degli imputati si deve ritenere integrare il reato di estorsione e non quello di truffa vessatoria.
Da quanto si è esposto, risulta anche la palese infondatezza della doglianza relativa all’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla doglianza relativa all’asserito difetto dell’elemento del dolo, avendo la Corte d’appello di Napoli in realtà logicamente motivato anche a tale al riguardo, avendo, in particolare, escluso la credibilità della tesi del COGNOME secondo cui egli sarebbe stato «in buona fede perché in qualche modo ingannato dal COGNOME».
Essendo stata ritenuta la legittimità e la correttezza della riqualificazione giuridica del fatto attribuito all’imputato come estorsione, ne discende che del tutto legittimamente la Corte d’appello di Napoli ha motivato l’insussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4), cod.
pen., in relazione a tale reato, con una motivazione (pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) che, peraltro, risponde pienamente all’orientamento della Corte di cassazione sul tema di detta circostanza attenuante, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 275922-01; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269731-01).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele ,spese processuali. Così deciso il 22/06/2023.