Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29986 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nel procedimento a carico di:
NOME nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, sezione del riesame, per le conseguen statuizioni;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 23 febbraio 2024 il Tribunale di Lecce, sezione del riesam in accoglimento dell’istanza di riesame, riqualificata la condotta oggetto di add provvisorio in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla per annullava l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi resa in data 5 feb 2024, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in ca nei confronti di NOME, e ne disponeva l’immediata rimessione in libe se non detenuto per altro titolo.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Brindisi chiedendone l’annullamento e articoland due motivi di doglianza.
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Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, osservando che il giudice del riesame, nonostante avesse ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie della parte offesa – che aveva riferito di minacce proferite nei confronti suoi e dei membri della propria famiglia, anche con l’uso di armi, in relazione a una pretesa relativa alla conclusione di lavori edili nell’abitazione di COGNOME Alessandra -, non aveva motivato in merito alla caducazione dell’autonomo titolo cautelare relativo al contestato reato in armi, essendosi limitato a riqualificare ex artt. 56 e 393 cod. pen. il fatto originariamente qualificato come tentata estorsione aggravata e a osservare che i limiti edittali de reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni precludevano l’applicazione di misure cautelari.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo che le modalità della minaccia, attuata con l’uso delle armi, e l’assenza di elementi tali da fa ritenere che l’imputato foss consapevole della azionabilità della pretesa della COGNOME davanti al giudice, consentivano di ritenere in capo al medesimo COGNOME il dolo del delitto di estorsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
Ed invero, a tenore dell’imputazione provvisoria risulta essere stato contestato al COGNOME anche il reato in armi (“Reato p. e p. dall’art. 2, 4, 7 L. 897/1967, 61 n. 2) cod. pen. per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi da fuoco indicate nel capo di imputazione che precede (una pistola) e utilizzate per compiere la condotta estorsiva ai danni di COGNOME NOME“).
In relazione a tale imputazione, che pure è in grado di sorreggere da sola l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale di Lecce non ha argomentato in alcun modo.
Quanto, poi, alla riqualificazione del fatto descritto nel primo capo di imputazione – originariamente qualificato quale tentata estorsione aggravata e riqualificato dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen. sussiste il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. p dovendosi considerare che risulta pacificamente dal tenore dell’ordinanza impugnata che le minacce di morte siano state proferite dall’imputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari della parte offesa COGNOME NOME, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l’COGNOME e l COGNOME avente ad oggetto i suddetti lavori edili.
Deve qui essere richiamato il pronunciamento di questa sezione a tenore del quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrari delle proprie ragioni, quando ad un’iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l’iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze che per l’estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (cfr. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Rv. 272017 – 01).
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 04/07/2024