Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11681 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L e t t i i r i c o r s i p r e s e n t a t i n e l l ‘ i n t e r e s s e d i
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la ricostruzione della condotta per omessa riqualificazione della stessa ai sensi dell’art. 392 cod. pen., non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg.4. e seg. dove Ł stato valorizzato il corposo compendio probatorio, con particolare riferimento alle ampie e univoche dichiarazioni rese dalle persone offese e da testimoni quanto alle violente azioni estorsive poste in essere, allo stato di effettiva debolezza della persona offesa, che subiva l’atteggiamento aggressivo, violento e minaccioso dei ricorrenti, con un evidente stato di terrore e conseguente assoggettamento della stessa alle richieste continuate e via via sempre piø onerose ed insistenti, con specifica considerazione delle allegazioni difensive quanto alla richiesta riqualificazione, ampiamente disattesa con argomentazioni del tutto logiche e prive di aporie, così come quanto al regime circostanziale della condotta ascritta);
che , dunque, il suddetto motivo devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparente (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), in assenza di un effettivo confronto con le incensurabili argomentazioni logiche e giuridiche poste dai giudici di appello a base della conferma della decisione del giudice di primo grado al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge
e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, con particolare riferimento al regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche, Ł anch’esso riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale, oltre che manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora – come nel caso di specie – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciø, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.