Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; sentito per il ricorrente, il difensore, avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Lecce, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza del 4 luglio 2024, ha respinto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 febbraio 2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56-629, comma 2, n 1, cod. pen. e 2,4, e 7 I. n. 895 del 1967 e 61 n. 2 cod. pen..
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pro pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrent chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e denuncia:
2.1. violazione di legge (art. 2 I. 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) pe il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi tra la notifica all’indagato dell’avviso di fissazione dell’udien camerale, eseguita il 29 luglio 2024, e la data di udienza, tenutasi il 6 agosto 2024, notifica eseguita il 29 luglio 2024, termine che deve essere calcolato al netto della sospensione a partire dal 1 agosto 2024;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame delle deduzioni difensive svolte all’udienza del 6 agosto 2024, sul punto dell’attendibilità della persona offesa, con riferimento al contenuto degli accordi convenuti in merito alla esecuzione dei lavori; alla mancata esecuzione dei lavori pattuiti, che non erano stati ultimati; ai pagamenti ricevuti. L’ordinanza impugnata ha omesso la valutazione di tali allegazioni soffermandosi sui riscontri alle dichiarazioni dell’Eboli in merito ai fatti da questi denunciati ma non ha esaminato gli antefatti, il rapporto contrattuale e la mancata corrispondenza dei lavori eseguiti all’accordo, risultante anche dalle comunicazioni intercorse con il geometra COGNOME. Si tratta di un aspetto influente ai fini del giudizio di attendibili dell’Eboli anche in merito all’aggressione subita;
2.3. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria rilevante ai fini della qualificazione giudica dei fa occorsi il 13 dicembre 2023 come delitto di tentata estorsione (artt. 56-629 cod. pen.), piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 cod. pen.). Il mancato esame delle deduzioni difensive svolte all’udienza del 6 agosto 2024 rileva anche sotto altro profilo relativo alla legittimità delle pretese avanzate dal NOME nel corso dell’incontro del 13 dicembre volto ad ottenere da Eboli Stefano la ultimazione dei lavori a regola d’arte e la consegna dei lavori ultimati a fronte delle conclamate inadempienze deboli agli obblighi assunti con i contratti di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia stipulati rispettivamente il 28 ottobre il 28 novembre del 2021. Il Tribunale ha completamente pretermesso l’analisi della fattispecie concreta alla stregua dei criteri recati dalla sentenza delle Sezioni Unite (sentenza COGNOME, numero 29541 del 16 luglio 2020), incorrendo così nel vizio di violazione di legge. Infatti il rea di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e quello di estorsione si differenziano tra loro esclusivamente in relazione all’elemento psicologico, soluzione, questa, a cui lo stesso Tribunale del riesame di Lecce è pervenuta all’udienza del 26 luglio 2024, accogliendo il ricorso di NOME COGNOME.
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova in ordine al punto in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto che le minacce rivolte a Eboli Stefano nel corso dell’incontro il 13 dicembre 2023 fossero state dirette anche contro i familiari della persona offesa. L’analisi delle dichiarazioni rese dal dall’Eboli in occasione del riconoscimento fotografico effettuato il 9 gennaio 2024; nelle dichiarazioni del 29 gennaio 2024 e nella querela non recano traccia di tali minacce se non per un passaggio molto generico contenuto nella querela in cui l’Eboli faceva la seguente propalazione “i due mi ripetevano che qualora non avessi portato a termine i lavori avrebbero ammazzato me e la mia famiglia”;
2.5. violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il concorso dell’indagato nella commissione dei reati di tentata estorsione in concorso e detenzione porto di armi. Anche in questo caso il Tribunale è incorso nel vizio di travisamento del fatto poiché non sono acquisiti elementi indiziari diretti per ritenere per ricostruire il ruolo NOME COGNOME nel corso dell’incontro, anzi, pur avendo l’Eboli precisato che il ricorrente era rimasto silente e inespressivo durante l’incontro, e come fosse frutto di una ricostruzione puramente congetturale che il ricorrente fosse la persona che aveva parlato con lui al telefono nei giorni precedenti;
2.6. violazioni di legge e vizio di motivazione nonché travisamento del fatto risultante dal testo del provvedimento circa la sussistenza del contributo causale del ricorrente alla commissione dei delitti di cui ai capi a) e b) e con riferimento alle condotte poste in essere da NOME COGNOME prima dell’incontro del 13 dicembre 2023. La motivazione dell’ordinanza impugnata è gravemente carente nella parte in cui valorizza a carico del ricorrente la circostanza che dal telefono cellulare a questi in uso fossero partite delle telefonate dirette all’Eboli (alle qua questi non aveva risposto) laddove l’indagato aveva riferito di avere dato in prestito il telefono cellulare al NOME che glielo aveva chiesto in uso momentaneo. Il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento indiziario da cui trarre l’alta probabilità che l’incontro del 13 dicembre fosse stato preceduto da accordi intercorsi tra il NOME e l’odierno ricorrente prima dell’incontro stesso.
2.7. violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza delle misure delle esigenze cautelari e della scelta della misura cautelare carceraria quale unica adeguata salvaguardare le esigenze cautelari riferite ad una o ad entrambe le contestazioni provvisorie. Il Tribunale del riesame non ha valorizzato il comportamento distante ed inespressivo tenuto dall’indagato, la marginalità del suo contributo ai fatti . L’ordinanza impugnata è apodittica nella parte in cui ritiene inadeguata a realizzare le finalità di prevenzione la misura degli arresti domiciliari valorizzando come il
reato in materia di armi possa essere commesso anche presso il domicilio il giudice. Il Tribunale ha trascurato l’esame della personalità dell’imputato, appena diciannovenne, incensurato ed estraneo ai circuiti criminali.
3.1 motivi sono stati ribaditi e precisati con memoria, intitolata motivi aggiunti, proposta in vista dell’odierna udienza. Il difensore ha allegato altresì attestazione della cancelleria che, con riferimento al coindagato NOME COGNOME dà atto della mancata presentazione di ricorso del Pubblico Ministero rispetto all’ordinanza che, come per il coindagato COGNOME ha riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 393, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e, pertanto, l’ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio, senza far luogo a provvedimenti conseguenti dal momento che l’indagato è libero per effetto dell’annullamento dell’ordinanza genetica a seguito della decisione del 23 febbraio 2024.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata al COGNOME fosse da qualificare come reato di tentata estorsione, piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) in relazione ad un episodio che, in data 13 dicembre 2023, lo aveva visto presente alla intimidazione, direttamente riconducibile a NOME COGNOME, di NOME COGNOME, imprenditore incaricato della esecuzione di lavori di un immobile di proprietà di NOME COGNOME, moglie del NOME, in località INDIRIZZO. Non è contestata la partecipazione del ricorrente all’incontro con l’Eboli che veniva attirato in una vera e propria “imboscata” né sono in discussione le modalità dell’incontro, al quale presenziavano almeno due persone armate, incontro nel corso del quale il Franco intimava all’Eboli di realizzare i lavori convenuti con la Torraco, altrimenti avrebbero ammazzato lui e la sua famiglia.
La presenza del ricorrente all’incontro con l’Eboli era stata accertata perché l’utenza cellulare (finale 716), intestata al padre del COGNOME, ma a questi in uso, il giorno dei fatti aveva agganciato celle compatibili con le località di Francavilla Fontana, luogo dell’incontro. Nei giorni precedenti, e, precisamente il g. 11 dicembre, detta utenza aveva contattato quella dell’Eboli due volte, senza che l’Eboli rispondesse.
Interrogato dopo l’emissione dell’ordinanza del 5 febbraio 2024, NOME COGNOME riferiva di avere prestato il suo telefono a Costanzo Franco 1’11 dicembre
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2023; che il 13 dicembre si trovava in auto con il NOME quando questi si recava presso l’abitazione del Belfiore; di essere rimasto nell’auto durante l’incontro con l’Eboli e, quando ne era sceso aveva sentito parlare di lavori che l’Eboli non aveva eseguito. Egli, tuttavia, non conosceva le ragioni e le modalità dell’incontro né era consapevole della possibilità di minacce verso l’Eboli.
3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Non è corretto, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, l’inquadramento della nullità, derivante dal mancato rispetto del termine di tre giorni liberi tra la data della notifica all’istante (29 luglio 2024) e la data di tenu dell’udienza (6 agosto 2024), tenuto conto che dal g. 1 agosto 2024 operava la sospensione dei termini processuali per periodo feriale.
Ed invero, nel procedimento di riesame, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa – nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il “dies a quo” ma anche il “dies ad quem” – è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. (Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261855)
La violazione del termine integra, dunque, una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste per tale tipo di nullità che non è stata eccepita dal difensore presente all’udienza del 6 agosto 2024 e che, nel corso dell’odierna udienza, ha dedotto che il rispetto della disciplina in materia di sospensione dei termini in relazione alla celebrazione dell’udienza costituisce, anch’esso, una nullità assoluta, evidentemente insussistente visto che, a tale udienza, il difensore presente si era costituito ed aveva concluso, con ampia produzione di documentazione, nel merito.
4.1 motivi di ricorso riportati ai punti 2.2., 2.3., 2.4, che sono infondati comportano l’esame della sentenza di annullamento con rinvio, per violazione di legge, emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte il 4 luglio 2024, sentenza nella quale era contenuto il principio di diritto al quale il Tribunale del riesame, avrebbe dovuto attenersi nell’esame della questione.
Rileva, infatti, la sentenza citata : “Quanto, poi, alla riqualificazione del fatto descritto nel primo capo di imputazione – originariamente qualificato quale tentata estorsione aggravata e riqualificato dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen. -, sussiste il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62 cod. pen., dovendosi considerare che risulta pacificamente dal tenore
dell’ordinanza impugnata che le minacce di morte siano state proferite dall’imputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari della parte offesa COGNOME NOME, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l’Eboli e la Torraco avente ad oggetto i suddetti lavori edili.
Deve qui essere richiamato il pronunciamento di questa sezione a tenore del quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un’iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l’iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l’estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (cfr. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Rv. 272017 – 01). L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.”.
Va ricordato che in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame dei “punti” della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nell specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159).
A prescindere dalla “novità” della documentazione allegata dalla difesa nel corso dell’udienza del 6 agosto 2024 (che sembra estrapolata dal materiale investigativo già in atti), ritiene il Collegio che l’elemento qualificante, al quale Tribunale si è poi conformato nell’adozione del provvedimento impugnato, non fosse costituito né dal ruolo nella vicenda in esame di NOME COGNOME in quanto cointeressato con la moglie nella stipula dei contratti o, comunque, nella definizione degli accordi convenuti con l’Eboli in merito ai lavori da eseguire, né dalla mancata esecuzione dei lavori pattuiti o dalla novazione del rapporto contrattuale o dall’intervenuto pagamento delle spettanze dell’Eboli.
La Seconda Sezione penale, infatti, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto che l’elemento fondante del reato di estorsione, per distinguerlo da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fosse riconducibile alla situazione di estraneità dei congiunti dell’Eboli (la famiglia di questi) alle minacce che i NOME aveva proferito nel corso dell’incontro con l’Eboli.
Il difensore allega che la sentenza richiamata dalla Seconda Sezione fa riferimento ad una diversa situazione di fatto (che, nel caso oggetto di esame della 7
sentenza n. 5092 del 2017, vedeva vittime “dirette” della condotta minatoria i terzi estranei al rapporto contrattuale a monte).
Tale rilievo, tuttavia, non coglie nel segno: la sentenza di annullamento ha, infatti, richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 5092 del 2017 – che, vale precisare, è precedente alla pronuncia COGNOME – per rafforzare le proprie conclusioni ma che, con riferimento al caso concreto, ha enunciato un principio di inequivoco significato e portata al quale il Tribunale avrebbe dovuto attenersi affermando che ai fini della qualificazione del fatto come estorsione assumeva rilievo il dato “che le minacce di morte siano state proferite dall’imputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari della persona offesa COGNOME NOME, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l’Eboli e l Torraco avente ad oggetto i suddetti lavori edili”.
Così impostata la questione, i “nova” allegati non erano pertinenti al tema devoluto al giudice di rinvio e che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare ai fini della qualificazione giuridica del fatto quale delitto di tentata estorsione. Una conclusione che, nella sua dimensione fattuale, non si pone in contrasto con la sentenza COGNOME che rimette al giudice del merito la ricostruzione del dolo – quale unico elemento rilevante per differenziare le due fattispecie criminose – poiché, invece, si pone al di fuori della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 393 co pen., la minaccia proferita in danno di terzi estranei al rapporto contrattuale (nel caso i congiunti dell’Eboli), verso i quali non è giuridicamente azionabile alcuna pretesa legale, possibilità che costituisce il presupposto fondante del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il Tribunale del riesame, nelle sintetiche osservazioni svolte a pag. 6 dell’ordinanza impugnata, ha esaminato le deduzioni difensive – sia sull’attendibilità dell’Eboli nella prospettazione dell’antefatto sui suoi rapporti con la COGNOME e il marito, NOME COGNOME, che sulle questioni civilistiche del rapporto tra i coniugi COGNOME/NOME e l’Eboli – e, allineandosi al dictum della sentenza di annullamento – le ha ritenute “irrilevanti”.
Il Tribunale ha confermato, altresì, il giudizio di attendibilità dell’Eboli che l difesa, con il quarto motivo di ricorso, contesta, evocando la genericità della ricostruzione dell’Eboli in merito all’episodio del 13 dicembre 2023 – che è quello di interesse in questa sede -, episodio che la stessa difesa ammette essere stato descritto nella querela anche se non debitamente approfondito nelle dichiaraizoni rese dalla persona offesa nelle successive dichiarazioni. Si tratta di un aspetto, questo che non può essere sintomatico della inesistenza del fatto quanto riconducibile alle scelte degli inquirenti che procedevano all’approfondimento delle indagini sviluppandone alcuni temi.
5.1 motivi di ricorso svolti ai punti 2.5. e 2.6 sono generici perché funzionali alla revisione dell’ordinanza impugnata su punti che rinviano al merito della decisione.
Il Tribunale ha evidenziato che il COGNOME era il titolare dell’utenza (finale 716) che, dopo una chiamata senza risposta, l’COGNOME aveva, a propria volta, contattato venendo invitato, per discutere di alcuni lavori a farsi, ad un incontro all’altezza del passaggio a livello di Francavilla e dove, poi, l’Eboli veniva invitato da una persona ivi presente a seguirlo e che lo conduceva in aperta campagna dove si trovavano il ricorrente, NOME COGNOME e altre persone.
Le modalità decettive dell’appuntamento convenuto dal ricorrente sono state correttamente valorizzate per inferirne, senza cadute logiche, il fattivo contributo ai fatti ascrittigli e la consapevolezza delle ragioni e modalità dell’incontro che si è tenuto alla sua presenza e in presenza di persone visibilmente armate, senza che, a tal punto di sviluppo dei fatti, assumano rilievo le modalità silenti della sua partecipazione.
6.In più punti del ricorso, nei motivi aggiunti e nel corso dell’udienza, il difensore ha sostenuto che dovrebbero estendersi al ricorrente gli effetti favorevoli delle ordinanze adottate a carico del COGNOME e del COGNOME che hanno ribadito la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen..
L’effetto estensivo è, tuttavia, erroneamente evocato posto che le ordinanze emesse dal Tribunale di Lecce a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono state impugnate, con ricorso per cassazione, dai predetti indagati e, pertanto, esse non sono, neppure da un punto di vista formale, riconducibili al cd. giudicato cautelare.
7.Come anticipato è fondato il motivo di ricorso sulla insussistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione del Tribunale è del tutto carente nell’esame delle allegazioni difensive sulla giovane età, lo stato di incensuratezza e la concreta rilevanza della condotta ascritta al ricorrente poiché valorizza a suo carico solo gli aspetti che attengono alle concrete modalità dell’incontro che, tuttavia, ne registrano la presenza silente ai fatti nel momento di massima pericolosità delle condotte: tali valutazioni non appaiono emendabili in sede di annullamento con rinvio.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 febbraio 2024, limitatamente alle esigenze cautelari.
Così deciso il 10 dicembre 2024
La Consigliera relatrice
Il Preside te