Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 NOMEa CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli AVV_NOTAIO del Foro di Lamezia Terme in sostituzione NOME‘AVV_NOTAIO per NOME COGNOME nonché l’AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Roma in difesa di NOME che si riportano ai rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari capitolino con cui NOME e NOME COGNOME s stati condannati alla pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata e continuata.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione.
NOME formula quattro motivi di ricorso, tutti incentrati su violazioni di legge di motivazione (lettere b ed e NOME‘art.606 c.p.p.).
3.1 Con il primo motivo “si contesta apertamente la ricostruzione logico-giuridica operata sentenza” in relazione al concorso del NOME nella condotta del COGNOME. L’imputato non avuto contatti con la persona offesa ed il COGNOME può essere stato un falsus procurator ovvero
un millantatore. In ogni caso dovrà applicarsi l’art. 116 c.p. perché “il recupero affidat NOME NOME.. configura un’ipotesi di ragion fattasi e giammai di estorsione”.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità NOMEa motivazione in ordine a qualificazione del reato come estorsione piuttosto che ragion fattasi. Essend incontestabilmente emerso in istruttoria che un danno in pregiudizio del NOME NOME NOME stat in conseguenza NOMEa condotta di NOME COGNOME, doveva essere incontestabile anche l’an debeatur del risarcimento e, conseguentemente, la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario NOMEe proprie ragioni piuttosto che di estorsione.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’erronea applicazione NOMEa legge penale o manifesta illogicità e contraddittorietà NOMEa motivazione in relazione alla aggravante metodo mafioso.
Dal tenore NOMEe telefonate e dal contesto generale deve escludersi qualsivoglia circostan idonea a configurare il metus aggravato proprio NOMEa circostanza contestata.
3.4 Con il quarto motivo si contestano gli stessi vizi in relazione alle negate circost attenuanti generiche, indebitamente escluse sulla base di valutazioni approssimative.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi fondati su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione (i) alla afferma responsabilità e (ii) alla sussistenza NOMEa circostanza aggravante NOME‘art.416 bis.1 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi in parte non consentiti, in p manifestamente infondati o generici. Vedendo i ricorsi su questioni comuni, appare opportuno, per economia e chiarezza espositiva, procedere alla trattazione unitaria degli stessi.
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto di affermazione NOMEa penale responsabilità di tutti gli Imputati per il reato contestato, conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo NOMEa pronunci appello a quella di primo grado e NOME‘adozione – da parte di entrambe le sentenze – de medesimi criteri nella valutazione NOMEe prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argenti Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi NOMEa specificità p dall’ad. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte
f che «la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod. proc. – compreso quello NOMEa specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurr nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possib emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 de 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2, 11951/2014,rv 259425). Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedo in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. ( Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838 ; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568 ; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha forni risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: a dimostrazione di un tanto, si consideri che le categorie NOMEa manif illogicità e NOMEa contraddittorietà, pur promiscuamente menzionate nelle rubriche di alc motivi, non vengono ulteriormente elaborate e spiegate nel testo, che si limita a ripercorr quanto già formulato negli atti di appello.
4. Ed, infatti, nel caso di specie, i ricorrenti criticano in definitiva la valutazione NOMEe parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsa penale. Si tratta tuttavia di critiche non consentite: la valutazione NOMEe prove, infatti, è in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile cassazione a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità NOMEa motivazione, ciò che – nel caso in esame – deve però escludersi. Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punt hanno avuto NOME più volte di precisare che “l’indagine di legittimità sul disc giustificativo NOMEa decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscont l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti NOMEa decisione impugnata, senz possibilità di verificare l’adeguatezza NOMEe argomentazioni di cui il giudice di meri avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizio processuali. L’illogicità NOMEa motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, c di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruen e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento” (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n 47289/2003, Rv. 226074). Nel caso di specie i giudici d’appello hanno bene esplicitato, con ponderato richiamo alla sentenza di primo grado ed agli elementi probatori disponibili, passaggi logico giuridici fondanti la pronuncia di responsabilità in ordine al delitto di esto continuata, senza che possa essere identificata una qualche manifesta illogicità nel tessut ricostruttivo NOMEa motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1 Innanzi tutto, non è affatto illogica la conclusione circa la insussistenza di qualsiv base probatoria del (solo allegato) motivo scatenante NOMEa vicenda, la lamentata lesion subita da NOME NOME NOME NOMENOMENOME alterco con l’esercente che poi ha present querela. A fronte di generiche dichiarazioni di testimoni variamente interessati (per vinc familiare o per risalente amicizia) sulle conseguenze del colpo ricevuto dall’imputato, mancanza di qualsivoglia risNOME non solo di accessi a pronto soccorso o NOME‘acquisto d medicinali ma altresì di eventuale attività lavorativa perduta (non è stato nemmeno provato s
e quale lavoro il NOME svolgesse all’epoca) si risolve in una carenza difensiva (nonosta tale aspetto NOME stato evidenziato nella sentenza di primo grado, come sottolineato a pg.3 quella di secondo) che travolge ogni credibilità NOME‘assunto difensivo e che legitti sospetto, adombrato nella sentenza, che in realtà la giustificazione addotta sia un me espediente tardivo per giustificare il pretesto cui si è ricorsi per avviare l’attività estorsi
4.2 Immune da critiche è altresì ogni considerazione in ordine alla illiceità NOMEa pr economica ed alla consumazione del reato nonostante il pagamento .NOMEllato’ (in tal senso Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009 Gandolfi Rv. 244671 – 01), nonché la valutazione NOMEa arbitrarietà NOMEa pretesa azionata, per diverse migliaia di euro a fronte di un d indimostrato. Corretto corollario di tali premesse è quindi la confutazione NOMEe difese ba sulla derubricazione del fatto da estorsione a `ragion fattasi’: esse non possono fondarsi una pretesa irrealistica o solamente auto-assertiva (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv 280027 – 02) come dimostrato dalla progressiva escalation NOMEe richieste, di per dimostrativa NOMEa fittizietà NOMEe stesse da parte di chi (COGNOME NOME) non può nemm ritagliarsi il ruolo di mediatore ignaro e neutro rispetto ad una vertenza tra terzi.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va aggiunto che non è consentito il primo motiv formulato da NOME NOMENOME NOME NOME, appunta tutta la responsabilità sul COGNOME, qualif come falsus procurator o mediatore-traditore, per aver ecceduto il mandato.
Non consentito, in particolare, in quanto sollevato per la prima volta in questa sede. Inver questa ipotesi non viene in rilievo soltanto il principio devolutivo, già di per sé assorbe autonomamente risolutivo, ma anche l’esigenza di un esame nel merito NOMEa questione, assolutamente necessario per una corretta individuazione del fatto al quale si riferisc norma giuridica di cui si discute l’applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023 Scaglione R 285335 – 01; Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023 COGNOME Rv. 284768 – 02). Proponendo in questa sede per la prima volta una ricostruzione NOMEa vicenda che implica un vaglio del fat non avvenuto in questi termini nelle fasi proprie, la difesa NOME‘imputato ‘forza’ il s pretendendo da questa Corte l’esercizio di una funzione che non le è attribuita.
4.3 Ancora, del tutto adeguate appaiono le giustificazioni addotte in motivazione (pg.4) plurimi elementi che giustificano l’applicazione NOME‘aggravante di cui all’art.416 bis poiché la sussistenza NOME‘aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittim NOMEe minacce abbia assunto un atteggiamento “dialettico” o dialogante rispetto alle ingius richieste, ciò non determinando il venir meno NOMEa portata intimidatoria NOMEe stesse (Sez. 2 6683 del 12/01/2023 Bloise Rv. 284392 – 01). D’altronde, in tal senso, è significativo l’in minaccioso rivolto dal NOME a COGNOME ad “andare a vedere chi è COGNOME“, consapevo NOME‘effetto che avrebbe avuto nell’ambiente NOMEa Capitale il riferimento a consorter Casamonica, i COGNOME) che negli ultimi anni hanno preso piede, fino a spadroneggiare, e ch non esitano ad utilizzare i social per diffondere la propria nomea, al fine di espander propria area di azione ed aura di potere (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023 Gabriele Rv. 284950 01).
Non consentito è pure l’ultimo motivo del ricorso NOME, concernente la mancata concessione NOMEe circostanze attenuanti generiche.
È noto infatti che il trattamento sanzionatorio – comprensivo NOMEa applicazione comparazione NOMEe circostanze – rientri nelle attribuzioni esclusive del giudice di me essendo esercizio di un potere discrezionale che trova nella motivazione la propri giustificazione. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il gi nell’uso di quel potere, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia adeguatamente il proprio convincimento.
Nella sentenza impugnata viene congruamente evidenziata la assenza di elementi valorizzabili, in linea con l’orientamento consolidato per cui il mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma NOME‘ari. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche ne legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto NOMEa quale, ai fini NOMEa concessione de diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza NOME‘imputato (Sez. 1, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Per queste ragioni, i ricorsi sono inammissibili. All’inammissibilità consegue, ai se NOME‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento NOMEe spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione NOMEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore NOMEa cassa NOMEe ammende NOMEa somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento NOMEe spese processual e NOMEa somma di euro tremila in favore NOMEa cassa NOMEe ammende.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024
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Il Con igliere relatore lp-Presidente