Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Santa Maria Capua Vetere il 07/09/1966 avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data del 28/10/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 5/9/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di NOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di estorsione (capo C) e tentata estorsione (capo F), entrambi aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso ex art. 416 bis.1 cod. pen.
Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato, lamentando l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautela ri.
Il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato.
Ricorre per cassazione NOME Vincenzo sollevando i seguenti motivi di gravame:
4.1.Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al delitto di estorsione di cui al capo C) avendo il Tribunale fondato il giudizio di gravità indiziaria su un solo indizio (l’intercettazione di COGNOME NOME) senza considerare la diversa, alternativa versione fornita dalla difesa secondo cui l’aggressione ad opera di COGNOME nei confronti dell’indagato – che secondo la prospettazione accusatoria costituirebbe il riscontro della partecipazione del ricorrente alle estorsioni- avvenne per ragioni diverse.
Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’ attività investigativa non aveva dimostrato l’esistenza di contatti tra NOME e gli altri indagati (in particolare con COGNOME NOME), sicchè sarebbe illogico dedurre da quell’unico unico indizio la partecipazione del ricorrente al sistema estorsivo.
4.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in relazione al delitto di cui capo F). Evidenzia la difesa che la persona offesa non menzionò mai l’indagato come suo interlocutore nell’incontro estorsivo e le sole intercettazioni, prive di riscontri oggettivi, non possono fondare l’ipotesi accusatoria.
4.3. Tale argomento è ulteriormente sviluppato nel terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in ragione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando di considerare gli elementi che consentivano di superare detta presunzione posto che l’indagato svolge attività imprenditoriale da oltre quarant’anni e non risulta essere mai stato coinvolto in reati di criminalità mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da NOME è inammissibile per essere i motivi proposti aspecifici oltre che manifestamente infondati.
Nel caso esaminato il Tribunale, con argomentazioni in fatto prive di contraddittorietà o illogicità manifeste, ha evidenziato che le intercettazioni riscontravano l’ipotesi d’accusa di cui al capo F) dando conto del coinvolgimento
diretto di NOMECOGNOME intervenuto nel primo abboccamento con la persona offesa NOME COGNOME al quale facevano seguito le palesi minacce rivolte al COGNOME da NOME COGNOME volte a far concedere in affitto l’autolavaggio del COGNOME ai familiari di NOME COGNOME ( pagg. 4 e segg. dell’ordinanza impugnata).
Allo stesso modo, con riferimento al capo C) il collegio cautelare ha valorizzato plurime, convergenti conversazioni dalle quali si evince in maniera chiara che la gestione delle estorsioni nel settore delle scommesse era affidata ad NOME NOME fino a quando questi non venne esautorato da COGNOME NOME perché accusato di tenere per sé parte del denaro (cfr. pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata).
Tali valutazioni la difesa non considera limitandosi a fornire una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, introducendo censure in fatto, non valutabili da questa Corte.
Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento al motivo riguardante le esigenze cautelari che il Tribunale ha ravvisato in considerazione della presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen., visto che la contestazione riguarda estorsioni aggravate dal metodo mafioso (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 (pag. 8 dell’ordinanza impugnata) e che la difesa non ha dato conto di elementi oggettivi in grado di superare suddetta presunzione (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, Rv. 285879; Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Rv. 272435).
Per tutto quanto esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 04/02/2025