Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALEno allo Ionio il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO di fiducia
COGNOME NOME, nato a Cosenza il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 19/12/2023 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 dicembre 2023 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 20 marzo 2023 con il quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale della medesima città, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di concorso in tentata estorsione aggravata (artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.) e, esclusa la recidiva contestata al COGNOME, li ha condannati a pene ritenute di giustizia.
Gli imputati sono stati anche condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella competente sede civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a complessivi euro 3.000,00, a favore RAGIONE_SOCIALE costituite parti civili NOME e NOME COGNOME.
In estrema sintesi, si contesta agli imputati di essersi presentati a NOME, geometra avente la carica di responsabile del cantiere “RAGIONE_SOCIALE” allestito presso l’area cimiteriale di RAGIONE_SOCIALEno allo Ionio, ove tale società stava eseguendo lavori aggiudicatisi all’esito di una gara ad evidenza pubblica e, usando minacce nei confronti dello stesso affinché le riferisse anche ai titolari della predetta azienda, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente nella somma di euro 15.000,00 a titolo di “protezione” per l’attività imprenditoriale.
I fatti risultano contestati come consumati in data 28 aprile 2022.
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per NOME:
2.1.1. Violazione di cui agli artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazion agli artt. 125 e 544 cod. proc. pen.; Violazione di cui agli artt. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 110, 114, e 629 cod. pen., 187, 192 e 234 cod. proc. pen.
Contesta la difesa del ricorrente la ritenuta attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da NOME, unico testimone diretto ai fatti, in quanto la descrizione dallo stesso fornita circa l’abbigliamento che il 28 aprile 2022 avrebbero indossato i due soggetti presentatisi nell’area dove si stavano svolgendo i lavori non coincide con le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza presente in loco. La Corte di appello non avrebbe quindi adeguatamente motivato sul punto ritenendo attendibile il NOME.
Anche l’individuazione fotografica successivamente compiuta dal NOME non costituirebbe, poi, elemento probatorio risolutivo in quanto l’album fotografico sottoposto in visione alla persona offesa conteneva immagini di soggetti, diversi per fisionomia dalla descrizione effettuata dal NOME ed uno solo di essi poteva essere quello da quest’ultimo descritto e coincidente con l’immagine del COGNOME. Anche sotto questo profilo, indicato nei motivi di appello, la motivazione della Corte
territoriale sarebbe inadeguata non essendo stato considerato l’effetto suggestivo determinato da tale modus operandi.
Quanto, poi, al tema della riconducibilità della voce di uno dei pretesi estorsori a quella del NOME non si comprenderebbe come abbia potuto operare la Polizia Giudiziaria nell’operare tale riconoscimento attraverso l’ascolto RAGIONE_SOCIALE tracce audio, essendo il ricorrente soggetto incensurato e non conosciuto in precedenza, almeno per il tono della voce, dai Carabinieri il che non consentirebbe di attribuire allo stesso la pronuncia di frasi minatorie.
Contesta, ancora, la difesa del ricorrente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per il solo fatto, come detto non certo, dell’attribuzione al COGNOME della pronuncia RAGIONE_SOCIALE frasi minatorie.
In ordine, poi, all’ulteriore elemento di riscontro al dichiarato del NOME consistente nella verifica da parte dei due estorsori dell’accettazione del pagamento della somma richiesta da manifestarsi attraverso l’apposizione di uno straccio di colore bianco al cancello del cimitero, riscontro ritenuto dai Giudici sussistente attraverso l’esame dei frame estrapolati dalle telecamere dell’RAGIONE_SOCIALE presente in loco che in data 3 maggio 2022 hanno ripreso due soggetti aventi corporatura simile a quelli ripresi in data 28 aprile 2022, la difesa del ricorrente segnala di avere contestato nell’atto di appello la genuinità dei filmati in quanto vi è una discrasia tra l’orario riportato sugli stessi e quello trascritto nella relativa annotazione di Polizia Giudiziaria. La Corte di appello avrebbe giustificato tale discrasia sostenendo che il disallineamento orario era dovuto al mancato aggiornamento RAGIONE_SOCIALE telecamere all’ora legale peraltro cambiata fin dal precedente mese di marzo. In ogni caso il passaggio de quo avrebbe potuto essere del tutto occasionale essendo avvenuto su di una strada molto trafficata.
Quanto, poi, alla qualificazione giuridica del fatto, secondo parte ricorrente, avrebbe errato i Giudici di merito a ricondurre la vicenda nell’alveo della c.d. “estorsione ambientale” in assenza di esplicita minaccia non essendovi prova che la persona offesa, proveniente da altra area territoriale, abbia avuto consapevolezza che in quella zona si operi con determinate RAGIONE_SOCIALElogie o che fosse consapevole dell’eventuale appartenenza degli imputati al locale contesto criminale.
2.1.2. Violazione di cui all’art. 606, lett. b) ed e). cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis.1 e 628, comma 3 n. 1, cod. pen. e agli artt. 125 e 544 cod. proc. pen.
Contesta, al riguardo, la difesa del ricorrente la sussistenza dell’aggravante del RAGIONE_SOCIALE mafioso dato che quanto percepito dal NOME non sarebbe in linea con i possibili riferimenti ad un’associazione mafiosa a cui apparterebbero “i cristiani”
ai quali hanno fatto riferimento i soggetti che hanno richiesto il pagamento della somma di denaro e ciò perché se la persona offesa avesse avuto tale percezione l’avrebbe riferita ai Carabinieri.
Infine, la difesa del ricorrente, contesta anche la ricorrenza della contestata ed applicata circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 1, n. 3, cod. pen. rilevando l’insufficienza della contemporanea presenza di più persone sul luogo ed al momento della consumazione del fatto affinché si possa ritenere sussistente l’aggravante de qua, caratterizzata dall’RAGIONE_SOCIALE di una maggiore forza intimidatrice, atteso che il NOME fin da subito avrebbe mostrato scaltrezza attivando immediatamente il registratore del proprio telefono cellulare e rappresentando agli estorsori che i titolari dell’azienda non avrebbero ceduto alla richiesta estorsiva.
2.2. per COGNOME:
2.2.1. Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: mancanza di motivazione inerente all’identificazione dell’imputato quale autore della condotta penalmente rilevante in relazione agli artt. 533, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente di avere con l’atto di appello invitato la Corte di appello ad analizzare le videoregistrazioni del 28 aprile 2022 e del 3 maggio 2022 dalla quali emergeva un elemento probatorio ritenuto decisivo costituito dalla presenza della barba sul viso di uno degli autori della richiesta estorsiva, situazione che inciderebbe sia sull’attendibilità dell’individuazione fotografica e più in generale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa che ha affermato che entrambi i soggetti agenti erano privi di barba, sia sull’identificazione operata dalla P.G. circa l’appartenenza al COGNOME di una RAGIONE_SOCIALE voci audio registrate.
La Corte di appello ha affermato di aver preso visione RAGIONE_SOCIALE videoregistrazioni ma, secondo parte ricorrente, al fine di soddisfare lo standard di giudizio avrebbe dovuto riaprire l’istruttoria dibattimentale disponendo una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata anche al miglioramento della qualità RAGIONE_SOCIALE immagini videoregistrate.
2.2.2. Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: travisamento probatorio per contraddittorietà della motivazione risultante da altri atti del processo, in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e motivazione in parte manifestamente illogica ed in parte mancante, risultante da testo del provvedimento impugnato e da latri atti del processo in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Osserva parte ricorrente che sarebbe stato travisato dai Giudici di merito il contenuto della registrazione della richiesta estorsiva in quanto dalla stessa non emerge che gli imputati si sono presentati come portavoce di non meglio precisati
I
“cristiani” ed hanno evocato la regola di comportamento del “mettersi a posto” con il mafioso di turno per poter lavorare con una certa tranquillità.
Tutte le espressioni utilizzate ed emergenti dalla registrazione sarebbero comunque riferibili agli stessi autori dell’azione delittuosa e non risulta che la persona offesa abbia percepito che i soggetti agenti erano appartenenti ad un più ampio gruppo organizzato in maniera mafiosa.
I Giudici di merito avrebbero quindi indebitamente sovrapposto la loro percezione soggettiva a quella della persona offesa il tutto con la conseguenza che non sarebbe configurabile la circostanza aggravante in esame.
2.2.3. Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: motivazione in parte manifestamente illogica ed in parte mancante, il cui vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ed in parte contraddittoria, il cui vizio risulta da altri atti del processo, in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno ritenuto non applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non ritenendo adeguata a riparare il danno subito dalle persone offese l’offerta della somma di 3.000,00 euro, non tenendo conto che si tratta di un’estorsione rimasta a livello di tentativo e del fatto che la società in danno della quale era stata avanzata la richiesta estorsiva ha sede distante quasi 200 chilometri dal luogo dei fatti, elemento che anch’esso inciderebbe sul livello di intensità dell’intimidazione subita. Anche in questo caso, secondo la difesa del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe assegnato rilevanza ad elementi non concretamente dimostrativi della verificazione di un danno non patrimoniale superiore alla somma di denaro offerta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in via preliminare, rilevarsi che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dai ricorrenti. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano inammissibilmente di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito attraverso la rivalutazione del compendio probatorio.
Alla Corte di legittimità è, infatti, preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
Deve ancora evidenziarsi come le difese dei ricorrenti nei ricorsi qui in esame tentano – connprensibilmente – attraverso singole contestazioni di procedere ad uno “spacchettamento” RAGIONE_SOCIALE singole risultanze probatorie che, invece, i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno, in maniera del tutto corretta e conforme tra loro, valutato nella loro globalità individuando elementi che si riscontrano reciprocamente e che sono tali da costituire un solido quadro probatorio in ordine alla effettiva consumazione da parte del COGNOME ed del COGNOME del reato in contestazione agli stessi.
Del resto, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv. 254988).
Ciò doverosannente premesso, passando a trattare i singoli motivi di ricorso, rileva l’odierno Collegio la manifesta infondatezza, in tutte le loro articolazioni, dei motivi di ricorso formulati nell’interesse di entrambi gli imputati nei quali si contesta il loro coinvolgimento nell’azione delittuosa.
Innanzitutto, i Giudici di merito hanno congruamente e logicamente illustrato le ragioni per le quali il teste chiave del procedimento – il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – unico soggetto che ha avuto diretti contatti con gli imputati è da ritenersi dotato di assoluta attendibilità.
Sul punto deve essere ricordato che «in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che nel caso in esame non risulta avvenuto.
Al riguardo, la Corte territoriale ha in primis evidenziato come le dichiarazioni del teste AVV_NOTAIO NOME sono confortate in termini del tutto sovrapponibili con quelle dei fratelli COGNOME (titolari della società RAGIONE_SOCIALE) e che, sebbene costoro non hanno avuto diretti contatti con gli odierni imputati avendo appreso solo de relato le informazioni circa l’accaduto, tuttavia tale dato, pur non rappresentando un riscontro esterno alle dichiarazioni del NOME, è comunque rilevante in quanto conferisce al narrato di quest’ultimo un ulteriore elemento che rafforza la valutazione di intrinseca attendibilità dello stesso.
La Corte territoriale ha, poi, fornito adeguate e logiche risposte alle ulteriori contestazioni difensive poi riproposte in questa sede osservando:
che la descrizione fornita dal NOME circa il soggetto poi individuato nel COGNOME non risulta nella sostanza discordante da quella che si trae dai filmati ripresi dalle videocamere ed è in buona parte corrispondente alle effettive fattezze fisiche di detto imputato ed ha, poi, anche ben risolto le evidenziate problematiche relative alla presenza della barba e di una macchia (della quale peraltro il teste ha riferito solo in termini dubitativi) sul viso dell’imputato;
b) che il NOME si è comunque espresso in termini di certezza nell’effettuazione dei riconoscimenti fotografici di entrambi gli imputati e che non vi è alcun elemento per ritenere che detti riconoscimenti siano stati in qualche modo “condizionati” dalle attività investigative;
che risulta provato che il 3 maggio 2022 (giorno in cui i due imputati dovevano verificare se il panno bianco di cui si è detto era stato o meno apposto all’esterno del cancello del cantiere a titolo di risposta in ordine alla richiesta estorsiva) il COGNOME si trovava certamente in compagnia del COGNOME a bordo dell’autovettura, condotta da quest’ultinno, allorquando gli stessi in due occasioni furono visti transitare in loco;
che il COGNOME è stato riconosciuto con certezza dal personale di P.G. (in quanto soggetto ben conosciuto anche in forza di precedenti attività investigative) sia dall’esame RAGIONE_SOCIALE immagini che lo hanno ripreso il 28 aprile 2022 (allorquando fu formulata la richiesta estorsiva) sia dall’esame RAGIONE_SOCIALE successive immagini del giorno 3 maggio 2022 e che non è data cogliersi alcuna divergenza rispetto alla descrizione che il NOME aveva offerto con riferimento a colui che aveva incontrato il precedente 28 aprile;
che anche il NOME è stato individuato nell’immediatezza nei filmati dal personale di P.G. operante;
f) che quanto all’attribuzione agli imputati RAGIONE_SOCIALE frasi in occasione del colloquio con il NOME, le trascrizioni del dialogo confermano l’andamento del colloquio per come riferito dalla vittima;
che i riconoscimenti RAGIONE_SOCIALE voci del COGNOME e del COGNOME come quelle degli interlocutori con il NOME sono da ritenersi affida bili essendo stati effettuati da parte di personale di P.G. che aveva avuto modo di ascoltarle non occasionalmente nel corso di altre pregresse attività investigative il che ha reso non necessaria l’effettuazione di una perizia fonica;
h) che la trascrizione della registrazione del colloquio intervenuto con il NOME ha consentito di verificare anche la piena partecipazione del NOME alla conversazione, il quale ebbe anche fornire istruzioni circa il RAGIONE_SOCIALE per comunicare la risposta alla richiesta estorsiva, il che porta ad escludere che quest’ultimo imputato si sia limitato ad una presenza silente o ad apportare un contributo di minima importanza;
che anche le discrasie relative agli orari riportati dalle telecamere di sorveglianza rispetto a quelle reali sono del tutto spiegabili (v. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).
Come già evidenziato ritiene l’odierno Collegio che i predetti elementi probatori siano stati adeguatamente analizzati dai Giudici di entrambi i gradi di merito e logicamente valutati nella loro contestualità il che esclude di ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata (ed anche in quella conforme di primo grado) alcun vizio che possa essere rilevato in questa sede di legittimità tale da comportarne l’annullamento.
Manifestamente infondata è, poi, anche la doglianza di natura processuale contenuta nel primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME con la quale ci si duole del fatto che la Corte territoriale non ha dato seguito alla richiesta di una analisi tecnica RAGIONE_SOCIALE videoregistrazioni del 28 aprile 2022 e del 3 maggio 2022 dalla quali emergeva un elemento probatorio (asseritamente) da ritenersi decisivo costituito dalla presenza della barba sul viso di uno degli autori della richiesta estorsiva.
Si è già detto sopra che la Corte territoriale ha già dato adeguata risposta alla questione della presenza o meno della barba sul volto dell’imputato COGNOME (v. pag. 7 della sentenza) e, più in generale alle fattezze ed all’abbigliamento degli imputati in occasione dei fatti del 28 aprile, questioni comunque ampiamente superate dal riconoscimento fotografico effettuato “in termini di certezza” dal NOME.
Sul punto appare solo sufficiente aggiungere che il Giudici di merito risultano avere direttamente esaminato i filmati non ritenendo, all’evidenza, necessario procedere all’esperimento di ulteriori operazioni tecniche (di natura peritale) sugli stessi nonché ricordare che «Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura
argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità». (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741).
A ciò si aggiunge il rilievo che nel caso in esame si è proceduto con le forme del rito abbreviato con la conseguenza che «In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) è compatibile con il rito abbreviato “non condizionato”, ma il mancato RAGIONE_SOCIALE di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall’imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale “allo stato degli atti” a richiedere alcuna integrazione probatoria» (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663).
Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso formulati nell’interesse di entrambi gli imputati nei quali si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Al riguardo deve, in via preliminare, essere rilevato che detta circostanza aggravante risulta essere stata contestata sotto l’esclusivo profilo dell’uso del c.d. “RAGIONE_SOCIALE mafioso”.
La Corte territoriale, nel ritenere configurabile la circostanza aggravante in esame, ha debitamente evidenziato che le parole utilizzate dal NOME e dal COGNOME in occasione dell’incontro avvenuto con il NOME erano idonee ad indurre la persona offesa a rappresentarsi con chiarezza la presenza, sul territorio in cui l’impresa avrebbe dovuto svolgere i lavori, di un gruppo organizzato: in particolare i due imputati si presentavano come portavoce di non meglio precisati “cristiani” (termine evocativo di affiliati/battezzati nella ‘ndrangheta) e precisavano al geometra del cantiere «voi quando andate a case degli altri dovete bussare» evocando una regola di comportamento che gli operatori economici e gli imprenditori sono costretti ad osservare nei territori soggetti al controllo mafioso e cioè “mettersi a posto” con il mafioso di turno per poter lavorare con tranquillità: «noi stiamo dicendo semplicemente che veniamo in pace», facendo intendere che così non sarebbe stato nel caso di mancato assoggettamento alla richiesta, per poi proseguire affermando «voi gli dite se volete andare avanti con i lavori, è così», infine rimarcando al geometra che «tanto dopo è compito nostro, non vi preoccupate».
Ritiene l’odierno Collegio che, alla luce degli elementi sopra evidenziati, correttamente hanno operato i giudici di merito nel ritenere configurata la circostanza aggravante de qua facendo in tal modo corretta applicazione del
principio secondo il quale «In tema di estorsione cd. “ambientale”, integra la circostanza aggravante del RAGIONE_SOCIALE mafioso di cui all’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l’estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato» (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, P.G. c/Barone, Rv. 276115).
Del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «Ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del RAGIONE_SOCIALE mafioso, di cui all’art. 416 – bis. 1 cod. pen., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).
A nulla rileva, poi – come sottolineato dalla stessa Corte di appello – il fatto che nel corso dell’incontro con gli estorsori la persona offesa NOME abbia attivato il microfono del proprio cellulare al fine di procedere alla registrazione della conversazione in quanto tale atteggiamento è stato ritenuto non caratterizzante l’assenza del potere intimidatorio della richiesta estorsiva quanto piuttosto «il frutto della prosaica conoscenza della realtà criminale calabrese e RAGIONE_SOCIALE condizioni in cui un’impresa si trova di norma ad operare».
Del resto, in situazione assinnilabile a quella descritta, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di estorsione, la sussistenza dell’aggravante del RAGIONE_SOCIALE mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima RAGIONE_SOCIALE minacce abbia assunto un atteggiamento “dialettico” rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intinnidatoria RAGIONE_SOCIALE stesse» (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).
Manifestamente infondato è altresì il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME nel quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, connnna 1, n. 3, cod. pen.
La Corte di appello (v. pag. 14 della sentenza) ha correttamente risposto anche a tale doglianza evidenziando come gli imputati si sono presentati entrambi alla persona offesa ed hanno entrambi avanzato la richiesta estorsiva, situazione che consente di ritenere sussistente la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite.
Quanto affermato è conforme al principio enunciato da questa Corte di legittimità e condiviso anche dall’odierno Collegio secondo il quale «Nel delitto di estorsione commesso utilizzando il RAGIONE_SOCIALE mafioso, l’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite è configurabile solo quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla “ratio” della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l’applicazione dell’aumento della pena» (Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817).
Manifestamente infondato è, ancora, il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME, nel quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Corte di appello, rispondendo adeguatamente al relativo motivo di gravame, ha evidenziato – come anche già sopra riportato – che deve escludersi che la partecipazione al COGNOME al delitto sia stata di minima importanza atteso che egli ha concorso alla richiesta estorsiva alla pari con il coimputato COGNOME, intervenendo nella conversazione ed apportando il contributo causalmente rilevante rispetto alla finalità estorsiva.
Del resto – osserva l’odierno Collegio – il COGNOME risulta anche aver preso parte alla successiva attività del 3 maggio 2022 conducendo il veicolo sul quale era presente anche il COGNOME nei pressi del cantiere ove doveva essere verificata, secondo le modalità indicate, la disponibilità dell’impresa a cedere alla richiesta estorsiva.
Corretto è quindi stato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in esame alla luce del consolidato principio enunciato da questa Corte secondo il quale «In tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso» (ex ceteris: Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771), ruolo marginale certamente non ravvisabile nell’agire del NOME.
Manifestamente infondato è, infine, anche il motivo di ricorso nel quale si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Anche in questo caso la Corte di appello ha dato adeguata risposta al relativo motivo di gravame poi riproposto in questa sede evidenziando che l’offerta di 3.000,00 euro avanzata dall’imputato COGNOME non appare congrua rispetto alla gravità della condotta posta in essere con modalità mafiose, da due persone riunite, ai danni di un’impresa che era stata legittimamente aggiudicataria di un appalto, che ha creato un nocumento in termini in termini di danno non patrimoniale che non può essere circoscritto alla somma indicata.
Sul punto è appena il caso di ricordare che già in epoca remota questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. è necessario che la somma offerta sia ritenuta adeguata dal giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, dep. 1983, Mogavero, Rv. 157229).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 24 settembre 2024.