Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40966 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 dicembre 2024, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dichiarava NOME COGNOME responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore de ll’imputato , lamentando l’omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023, posto che la tentata
estorsione ai danni della persona offesa era maturata a seguito di un debito contratto da quest’ultimo per l’acquisto di una dose di hashish dell’importo complessivo di 5 euro; a fronte della richiesta della difesa in sede di discussione, ben cristallizzata nel verbale di udienza e nelle conclusioni, nessuna motivazione era stata resa dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si invoca la valutazione di questa Corte in ordine all’applicabilità della diminuente del reato di estorsione del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n.120 del 2023; la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita ‘quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve ent ità’ .
Sul punto, si deve ribadire che ‘i n tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni ‘ (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536-01); nel caso in esame, la richiesta della suddetta attenuante non era contenuta nell’atto di appello, e dal verbale udienza del 03/12/2024 risulta che l’appellante aveva chiesto soltanto il riconoscimento della speciale tenuità del danno, la massima riduzione per il tentativo e la concessione delle attenuanti generiche; non essendo stata quindi la richiesta presentata tempestivamente, il ricorso è inammissibile.
2 . Ai sensi dell’art. 616 c od. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME