Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Gela (CL), il DATA_NASCITA
difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE Gela avverso l’ordinanza in data 06.03.2024 del Tribunale di Gela, che aveva rigettato l’istan volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela in relazione alla sentenza n. 64/22 del Tribunale di Gela in d 02.02.2022;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur
Generale NOME COGNOME che ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 06.03.2024, il Tribunale di Gela ha rigettato – per effetto del 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. – l’istanza, avanzata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. dal difensore di NOME COGNOME che chiedeva la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela in relazione alla sentenza del nneesimo
Tribunale n. 64/22 del 02.02.2022 che l’aveva condannata per estorsione aggravata, delitto “ostativo” ex art. 4-bis Ord. Pen.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale, ai fini della sospens dell’ordine di esecuzione, avrebbe prodotto effetti favorevoli, ex art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, la sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 di declaratoria di illegitt costituzionale dell’art. 629 cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la pena da e comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del peric il fatto risulti di lieve entità”.
La tesi, non condivisa dal Tribunale, era imperniata sulla circostanza che la condot irrevocabilmente accertata a carico di NOME COGNOME avrebbe dovuto essere ricondotta, alla luce della sentenza n. 120 cit., nell’alveo del fatto di “lieve entità” e, conseguentemente, il ascritto alla condannata avrebbe dovuto degradare da estorsione aggravata (reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis I. n. 354 del 1975, come richiamato all’art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc pen.) ad estorsione di lieve entità.
Portando ad ulteriori conseguenze tale impostazione, la difesa aveva sostenuto che non si versava in un caso di ostatività di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il reato di estorsione, per effetto del giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen. che era effettuato dal giudice della cognizione, NOMEante il bilanciamento dell’aggravante riten sussistente, con le circostanze attenuanti generiche, non sarebbe rientrato tra le ipotesi previ all’art. 4-bis legge n. 354 del 1975, non determinante, quindi, la ragione di ostatività.
Il Tribunale non ha condiviso la tesi difensiva ed ha escluso la riconducibilità della cond estorsiva giudicata con la sentenza in esecuzione nell’alveo della “lieve entità” – come emergent dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 -, alla luce delle considerazioni svolte, in p gravità del fatto, dal giudice della cognizione.
Ha altresì sottolineato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generich circostanza aggravante delle più persone riunite – contestata e ritenuta nella senten irrevocabile – si era giustificato, nella valutazione del giudice della cognizione, in ragion «sostanziale incensuratezza» di NOME COGNOME e al fine di soddisfare l’esigenza di ragguagliare l pena alla concreta gravità del fatto.
Il Tribunale ha altresì osservato che la nuova ipotesi di estorsione “lieve” non costituir titolo autonomo di reato, come assunto dalla difesa, dovendo di conseguenza escludersi che, anche laddove la condotta della condannata fosse stata riconducibile al fatto di lieve entità compresenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, ostativa, ai sensi dell’art bis cit., avrebbe impedito la sospensione dell’ordine di esecuzione.
Il Tribunale ha richiamato, sul punto, Corte cost., sent. n. 188 del 2019 che aveva afferma come la comparazione delle circostanze e l’ostatività alla sospensione dell’esecuzione della perr ,r, operino su distinti piani, quest’ultima afferendo alla valutazione effettuata dal legislatore c
particolare gravità di determinate figure delittuose, giudizio correlato alla natura del r quindi non eliso dall’eventuale equivalenza o subvalenza rispetto a circostanze attenuanti.
Alla luce delle esposte considerazioni, ha rigettato la richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintet conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. p violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen., a seguito della Corte cast, sent. n. 1 2023.
Il ricorrente si duole del ragionamento, a suo giudizio apodittico, svolto dal giu dell’esecuzione, laddove ha ritenuto che, anche ad ipotizzare la riconoscibilità della “lieve en del fatto estorsivo, il risultato non sarebbe mutato a fronte della sussistenza di un reato ost alla sospensione dell’ordine di esecuzione.
Quanto affermato non sarebbe corretto per due ordini di ragioni.
Da un lato, qualora fosse riconosciuta, in sede esecutiva, l’ipotesi di lieve entità, la dovrebbe essere rideterminata in melius e, pertanto, il riconoscimento della ipotesi attenuata avrebbe dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio.
D’altro canto, analogamente alla ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 199 richiamante l’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., la nuova fattispecie di lieve entità, derivata decisione costituzionale e costruita su un paradigma sovrapponibile a quello della menzionata disposizione in tema di stupefacenti, dovrebbe essere qualificata come ipotesi autonoma di reato.
A ragionare diversamente, nel ritenere che l’art. 4-bis cit. ancora comporti, nonostante la menzionata declaratoria di costituzionalità, l’ostatività dell’ipotesi estorsiva lie disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cast.
In definitiva, la lieve entità della condotta estorsiva, alla stessa stregua della fattispeci all’art. 74, comma 6, cit., non potrebbe integrare una causa ostativa alla sospensione dell’ord di esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) proc. pen., violazione di legge in relazione al delitto di cui all’art. 629 cod. pen.
Si duole che il giudice della cognizione, al fine di evidenziare la gravità della con estorsiva, abbia dato conto della duplice finalità perseguita dalla sig. COGNOME nel proprio delittuoso, sul rilievo che la medesima aveva associato al vantaggio economico, quello relativ all’ottenimento di un lavoro per il figlio.
La condotta estorsiva era stata particolarmente grave, in quanto era stata agìta nel proposit di consentire al figlio l’accesso ad un beneficio processuale che non gli sarebbe altrimenti spett C NOME e connotata dall’ulteriore fatto che il ragazzo non aveva effettivamente lavorato.
La difesa obbietta che la persona offesa NOME COGNOME aveva riferito che il figl dell’imputata, almeno per un certo periodo, si era effettivamente recato al lavoro, circostan dalla quale deriva l’erroneità dell’assunto giudiziale.
Il teste COGNOME aveva altresì riferito – come le due sentenze di merito avevano riportato che NOME COGNOME, assunto dietro le illecite pressioni, aveva provveduto a versare i contrib per proprio conto e dunque il datore di lavoro aveva corrisposto soltanto la somma di 100 Euro per le ore lavorate dal giovane presso l’autolavaggio.
Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, il vizio argomentativo della sentenza impugnata, nella forma del travisamento per “invenzione”.
2.3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, co 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 69 cod. pen. e art. 125, comma 3, cod. proc
Il ricorrente si duole dell’erroneità del ragionamento del giudice dell’esecuzione in ordine perdurante rilevanza della circostanza aggravante dell’avere agito in più persone riunite, ai dell’ostatività rispetto alla sospensione dell’ordine di esecuzione, laddove, come nel caso specie, sia posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e valutata subvalente rispetto a queste ultime.
Ad avviso del ricorrente, in tale evenienza la circostanza aggravante “ostativa” di cui all 629, secondo comma, cod. pen., non dovrebbe produrre alcun effetto né in fase di cognizione, né in quella esecutiva.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME ha rassegnato conclusioni scritt domandando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato memoria con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato e deve essere pertanto rigettato.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all’ar cod. pen., come modificato a seguito della Corte cost., sent. n. 120 del 2023.
Esaminando il contenuto motivazionale delle decisioni assunte in sede di cognizione, emerge che le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta dell’odierna ricorrente in termin gravità.
Nel processo di cognizione, sia davanti al Tribunale, sia nel giudizio di appello, è stato po l’accento sulla gravità dell’azione, tesa a perseguire una duplice finalità.
Da un lato, l’azione criminosa aveva obiettivi di natura economica, dall’altro – in quanto t ad imporre l’assunzione del figlio della condannata e in tal modo garantire al giovane NOME NOME‘accesso alla messa alla prova – aveva altresì determinato lo sviamento della giustizia, traen in inganno il sistema giudiziario e così consentendo al giovane di ottenere un bernfic processuale a lui non spettante.
È evidente che, alla luce della disponibilità di un lavoro in favore di NOMENOME NOME NOME minacce rivolte alla persona offesa, della circostanza che l’impiego era indispensabile pe l’ammissione alla messa alla prova, del fatto che l’attività lavorativa era stata svolt discontinuità dal medesimo, appare incontrovertibile il giudizio di gravità formulato in fas cognizione.
Come correttamente e logicamente argomentato dal giudice dell’esecuzione, non residua alcuno spazio ai fini della riconducibilità del reato di estorsione a carico di NOME COGNOME nell’ del fatto di lieve entità.
Ciò affermato, restano assorbite le ulteriori doglianze, tra cui il profilo circa la qualifi in termini di circostanza attenuante ovvero di titolo autonomo di reato, dell’ipotesi delineat seguito della pronuncia costituzionale, comunque risolto nel primo senso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 co ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sè considerato o con riguardo alla natura specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazi all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la C ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l’imputato era recidivo e la vittima era ottantenne)» (Sez. 2, n.9829 del 26/01/202 COGNOME, Rv. 286092-01).
Come resta parimenti assorbito il terzo motivo formulato dal ricorrente, dovendo comunque ribadirsi, come affermato con la sent. n. 188 del 2019, cit., che la concessione di un’attenuan (nella specie, si trattava delle circostanze attenuanti generiche), se è rilevante ai fini determinazione della pena nel caso concreto, non incide, per contro, con riferimento all’art. bis cit., posto che la scelta legislativa di considerare un certo reato di particolare allarme soc conseguendone un trattamento più rigoroso in fase esecutiva, possiede una logica autonoma e svincolata dalla misura della pena inflitta con la condanna.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e la ricorren condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024
CORTE SUPREMA DI DASSAZIC» Il Presidente Il consigliere estensore