Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 97 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 97 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l ‘ord inanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME diretta ad ottenere, in relazione alla sentenza di condanna resa dal Tribunale in sede in data 14 maggio 2019, divenuta definitiva in data 1° luglio 2022, il riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del fatto, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 629 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
La sentenza irrevocabile in questione ha condannato NOME alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione ed euro 2.500 di multa per tre reati di estorsione
aggravati dall’essere stati commessi con il concorso con più persone, nonché con abuso di autorità derivante da rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 110, 81 comma secondo, 629, comma secondo, in relazione all’art. 28 , comma terzo, n. 1, 61 n. 11, cod. pen.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, proponendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 132, 133 cod. pen. nonché degli artt. 666, comma 5, 185 disp. att. cod. proc. pen.
Si richiama Sez. U n. 42858 del 14 ottobre 2014 che legittima l’incidente di esecuzione quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e quest’ultimo non sia stato interamente eseguito, con poteri del Giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena avvalendosi di penetranti poteri di accertamento e valutazione. Tanto, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quella dichiarata incostituzionale o comunque derivanti da principi in materia di successione delle leggi penali del tempo che inibiscono l’applicazione di norme più favorevole medio tempore approvate dal legislatore.
Il Giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 666, comma 5, 185 disp. att. cod. proc. pen. può anche svolgere l’assunzione delle prove non essendo la sua attività in questa sede circoscritta alla mera verifica della validità del titolo esecutivo, ma estesa alla necessità di mantenere il rapporto esecutivo adeguato alla situazione normativa sopravvenuta. Il Giudice dell’esecuzione quindi avvalendosi di penetranti poteri può rideterminare la pena irrogata secondo criteri poi divenuti incostituzionali.
Nel caso al vaglio, il Giudice adito, a parere del ricorrente, ha mancato di operare le previste verifiche sulla scorta degli indici fissati dalla Corte costituzionale onde rivisitare l’azione, secondo la nuova prospettiva delineata dalla dichiarazione di illegittimità, limitandosi a ribadire ciò che era stato espresso dal giudice della cognizione.
Si contesta l’ordinanza nella parte in cui ha sostenuto che non è rilevante, ai fini del decidere, l’escussione testimoniale richiesta dalla difesa per l’accertamento del trattamento deteriore dei dipendenti, con motivazione che non coincide con quanto emerge dalla sentenza di primo grado.
L ‘ ordinanza impugnata sostiene che l ‘ escussione testimoniale sarebbe stata superflua e che si riferisce a un teste già escusso nel primo grado di merito tralasciando che questi, in quella sede, non era stato esaminato su circostanze
dedotte in sede di incidente di esecuzione che avrebbero consentito, invece, la nuova analisi del requisito del danno patrimoniale, onde addivenire ad una valutazione di lieve entità.
Conseguentemente, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta senza ripercorrere l’esame dell’azione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e ai criteri indicati dalla Corte costituzionale, come era suo onere.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 629 in relazione all’art. 311 cod. pen. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
La sentenza della Corte costituzionale in esame ha stabilito che episodi marcatamente dissimili sul piano del disvalore rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza, connotati da una marcata occasionalità dell’iniziativa delittuosa e per la ridotta entità dell’offesa o la non elevata utilità pretesa, non giustificano l’identità del trattamento sanzionatorio inasprito ai sensi dell’art. 8 del d. l. n. 419 del 31 dicembre 1991 convertito dalla legge n. 172 del 1992.
Necessita pertanto valutare l ‘ estemporaneità della condotta, la tenuità dell’offesa arrecata alla vittima, l’esiguità delle somme estorte, l’assenza di profili organizzativi oltre che ai principi giurisprudenziali fissati in relazione all’art. 311 cod. pen.
La circostanza attenuante presuppone un nuovo giudizio, riferito al fatto nel suo complesso, all’esito del quale il Giudice dell’esecuzione può moderare la pena onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, con irrogazione di una sanzione proporzionata.
Tanto premesso, il ricorrente osserva che l’ordinanza manca di passare in rassegna gli elementi valutativi offerti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, senza verificare l ‘ adeguatezza della pena detentiva irrogata, pari ad anni otto e mesi tre di reclusione, agli episodi accertati.
Con riferimento al profilo organizzativo, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto la condotta non occasionale; tuttavia, la condotta andava intesa come realizzata una sola volta, nel senso di avere adottato, all’interno dell’azienda, un determinato modello organizzativo senza assimilare la vicenda ad azioni reiterate di richieste estorsive, sistematicamente rivolte ai dipendenti.
Si sostiene che, in sede di cognizione, vi è stato il mancato accertamento sia dell’alternanza del secondo autista, sia del mancato pagamento della retribuzione per le ore senza riposo.
Piuttosto, nella specie, il trattamento deteriore che non ha comportato una perdita patrimoniale tipica del delitto estorsivo è quello del mancato riposo da parte del dipendente che era stato però attenuato dall’alternanza con un secondo conducente.
I lavoratori partivano per le trasferte sempre in due e, seppure le soste previste per legge non fossero rispettate per effetto dell’applicazione della
calamita al cronotachigrafo, i dipendenti si alternavano fino alla fine del viaggio. Questi, in relazione alle loro retribuzioni, non hanno mai riferito di lavorare a condizioni retributive svantaggiose, ma è emerso che venivano retribuiti con uno stipendio base, oltre alle trasferte, che non conosceva variazioni anche nel caso in cui restavano a casa per mancanza di committenze all’azienda.
Sicché l’ingiusto guadagno non risiede nella minima retribuzione del dipendente.
Il Giudice dell’esecuzione, poi, non ha analizzato la posizione di NOME all’interno della vicenda che avrebbe inciso mediante un condizionamento dell’autodeterminazione dei dipendenti, ma senza assurgere a condotta grave, tipica delle più spregiudicate estorsioni. Il Giudice dell’esecuzione non ha compiuto alcuna autonoma valutazione, riferita al fatto nel suo complesso, e alla luce del rinnovato quadro determinato dall’intervento del Giudice delle leggi.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sulla concedibilità della circostanza attenuante della lieve entità.
Il Giudice dell’esecuzione era tenuto a rinnovare la valutazione sulla scorta dell’intervento del Giudice delle leggi, con autonoma motivazione che, invece, manca perché l ‘ ordinanza si attiene a citazioni provenienti dalla sentenza di primo grado. Manca un percorso argomentativo autonomo in conformità alla giurisprudenza di legittimità intervenuta dopo la pronuncia della Corte costituzionale. Anzi, a parere del ricorrente, il provvedimento riprende le valutazioni espresse in primo grado, ignorando i principi che hanno ispirato l’intervento con il quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod.pen.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Occorre premettere che, nel procedimento di esecuzione, non è configurabile, in radice, il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. previsto “soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio” (Sez. 3, 12/08/1993, n. 1779, Cova, Rv. 195977; Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Rv. 241309 -01).
La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa: “quando la parte ne abbia fatto richiesta,
anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2″ cod. proc. pen. Sicché la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento.
Resta impregiudicata la rilevanza delle censure per l’omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo del vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della istanza e della finale decisione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. (Sez. 1 del 28/03/2008, n. 15605, Locci, Rv. n. 240148) che non si ravvisa nel caso in valutazione.
Invero, l’ordinanza censurata evidenzia che il ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione, con funzioni apicali di gestione della società RAGIONE_SOCIALE, mediante minacce, consistite nel rappresentare a taluni dipendenti che sarebbero stati licenziati ove non avessero rispettato gli ordini impartiti, aveva costretto gli stessi ad effettuare ripetuti viaggi, con automezzi della società, senza rispettare le ore di riposo e ad alterare il cronotachigrafo attraverso l’utilizzo di un magnete, onde bloccarne il funzionamento. Così da far apparire in sosta un veicolo che in realtà era in marcia, procurandosi con altrui danno, l ‘ ingiusto profitto derivante dal provento dell’attività di lavoro svolta dai dipendenti in condizioni contrarie alla legge.
L’ordinanza evidenzia, circa la richiesta di istruttoria relativa all’escussione del teste NOME COGNOME, impegnato nel settore amministrativo della società all’epoca dei fatti, la non decisività della stessa escussione ai fini della decisione, trattandosi di teste escusso nel corso dell’istruttoria dibattimentale le cui dichiarazioni erano gi state ritenute irrilevanti in sede di merito.
Sicché non ricorre la lamentata violazione di legge.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiaramente affermatasi a partire da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01, di seguito più volte ribadita (Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, COGNOME, Rv. 261581-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264620-01; Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, COGNOME, Rv. 267365-01), e assurta ormai a diritto vivente, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve (se del caso) rideterminare la pena in favore del condannato; ciò anche se il provvedimento ‘correttivo’ da adottare non sia a contenuto predeterminato, potendo detto giudice avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi
restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.
Questa Corte, poi, ha già sancito che il condannato per il delitto di estorsione all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto -può chiedere in sede di esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01; Sez. 1, n. 14861 del 16/2/2024, n.m.).
Il Giudice dell’esecuzione , all’uopo investito, deve dunque procedere a una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile l’invocata circostanza attenuante se la lieve entità difetti, con riguardo all’evento in sé considerato, o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 -01)
Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso in valutazione, il AVV_NOTAIO iudice dell’esecuzione ha valutato il fatto, per il quale peraltro è stata ritenuta la continuazione, ai sensi dell ‘ art. 81 comma secondo cod. pen., con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, in tutti gli aspetti indicati, segnalando che la modalità operativa imposta a più dipendenti rappresentava un sistema consolidato all’interno della società, anzi, talmente radicato da essere qualificato come vera e propria prassi in virtù della quale i lavoratori avevano accettato condizioni contra legem consci del fatto che in caso contrario sarebbero stati licenziati. Tanto, con assoluta irrilevanza del fatto che vi fossero a bordo dei mezzi due dipendenti con la funzione di conducente ma considerando, peraltro, il grave rischio cui erano sottoposti gli stessi lavoratori come derivava dalla denuncia sporta da uno di questi a seguito di un incidente stradale gravemente invalidante addebitato al fatto che il conducente aveva eccessiva stanchezza accumulata durante il viaggio, per effetto delle prescrizioni imposte dal datore di lavoro senza rispetto dei tempi di riposo obbligatori ex lege .
Il Giudice dell’esecuzione, quindi, ha operato la necessaria valutazione, considerando la reiterazione della condotta, nonché la natura, specie, modalità e circostanze della condotta, oltre a soffermarsi sull’entità del danno e del pericolo conseguente al reato, rimarcando l ‘ evidente compressione della libertà di autodeterminazione delle persone offese (poste di fronte all’odiosa alternativa tra sottostare a pericolosi e illegali ritmi lavorativi, oppure perdere il posto di
lavoro), il grave pericolo per l’incolumità fisica cui venivano esposti i lavoratori e anche gli utenti della strada.
2.3. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Non è precluso al G iudice dell’esecuzione, operare rinvio, per relationem alle motivazioni dei provvedimenti di merito (Sez. 1, n. 1396 del 30/11/2005, dep. 2006, Rv. 233102; Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Rv. 282330 – 02).
Né tale rinvio alle circostanze di fatto, accertate nel corso del giudizio di cognizione, sono, nel caso al vaglio, espressione di una carente rivalutazione del fatto ai fini indicati dal ricorrente.
Anzi, va precisato che il Giudice dell ‘esecuzione , nel ricostruire i fatti, non può che rifarsi alla sentenza di condanna perché non può accedere a una ricostruzione diversa rispetto a quanto cristallizzato nel provvedimento adottato in sede di cognizione.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME