Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 13/6/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-letti i motivi nuovi a firma dell’AVV_NOTAIO e le memorie difensive a firma dell NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità d ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, illustrando in partico le ragioni alla base della richiesta di riconoscimento della lieve entità del fatto
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione del Tribunale di Terni che, in data 7/1/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delit di estorsione, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva qualificata- alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 multa.
Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il qual ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo
2.1 alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione in luogo di quello ex ar cod.pen. ovvero ex art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen.;
2.2 all’affidabilità dell’individuazione fotografica effettuata dalla p.o. dinanzi alla
2.3 Con memoria in data 24/10/23 a firma dell’AVV_NOTAIO il difensore argomentava l’applicabilità al caso in esame dell’attenuante della lieve entità del fa introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 15/6/2023 sull’assunto della minima lesività della condotta e dell’occasionalità dell’iniziativa delitt
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione sulla base di una prognosi di inammissibilità delle doglianze articolate, veniva in seguito trasmesso alla sezione ordina in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale circa la configurabilità dell’attenuante lieve entità del fatto in relazione al delitto di estorsione, avendo l’AVV_NOTAIO prospe incidente di costituzionalità in termini sovrapponibili alla questione già pendente dinanz Giudice delle Leggi.
Ciò premesso, osserva il Collegio che le censure in punto di qualificazione giuridica sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Deve preliminarmente rilevarsi che l richiesta di sussunzione dell’illecito nella fattispecie ex art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod non risulta devoluta in appello e, ad ogni buon conto, era stata ampiamente scrutinata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal primo giudice (pagg. 4/5), in piena aderenza principi declinati da questa Corte in materia (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 27949201). Con riguardo alla riconduzione della condotta nell’alveo del delitto di ragion fattasi d all’art. 393 cod.pen., la Corte di merito ha ampiamente argomentato la reiezione della prospettazione difensiva, concludendo per la simulazione del sinistro ed escludendo, per l’effetto, che l’imputato fosse portatore di un diritto suscettibile di tutela in sede giud
2.1 Quanto all’individuazione fotografica dell’imputato effettuata in sede investigativa difesa ne contesta i contenuti sulla scorta di un’affermazione della p.o. in sede dibattimenta isolata dal complessivo contesto dichiarativo, assumendo che il COGNOME l’abbia operata in base
ad una mera rassomiglianza del soggetto effigiato con l’autore del reato. La valutazione de giudici di merito non è scalfita dalle obiezioni difensive ove si consideri che il primo gi che presiedette all’assunzione della prova dichiarativa, ha affermato (pag. 3) che ” anche aula la p.o. riconosceva senza ombra di dubbio l’uomo coinvolto nei fatti riportati nell’odie imputato…” e la Corte di merito ha logicamente interpretato il passaggio dichiarativo natura retrospettiva) riportato dalla difesa come dovuto all’affievolimento del ric conseguente al tempo trascorso e all’età avanzata della p.o.
2.2 Né hanno pregio i rilievi svolti al riguardo nella prima memoria difensiva in quan per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell’imputato oper in udienza, nel corso dell’esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuat dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l’osservanza del formalità prescritte per la ricognizione personale (Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Rv 283392-01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 – 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/1/2015, Rv. 262908).
V’è da aggiungere che il profilo relativo all’attendibilità della p.o. risulta congrua scrutinato dal primo giudice (pag 4) con esiti convalidati dalla sentenza impugnata.
2.3 I motivi nuovi a firma dell’AVV_NOTAIO sono irricevibili a norma dell’art. 585, com 4, cod.proc.pen. secondo cui “l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi”
La Corte ritiene, infine, che la richiesta di riconoscimento nella specie dell’attenu della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/23 possa trovare accoglimento in quanto infondata.
Con la richiamata decisione la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittim costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, C nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti entità.
3.1 A detto esito il Giudice delle Leggi è pervenuto sulla base del rilievo che gli interv di inasprimento sanzionatorio succedutisi nel tempo in relazione alla fattispecie non hanno previsto “una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo”, evitando “l’irrogazione di una sanzio non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profil di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di rea minimo edittale di notevole asprezza”. Come già rilevato con la sent. 68 del 2012 in tema di sequestro estorsivo ex art. 630 cod.pen. “anche l’art. 629 cod.pen. è capace di includere ne proprio ambito applicativo «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tass
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di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza», in particolar la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa”.
Per tal via risulta allo stato applicabile anche all’estorsione la diminuente della lieve del fatto, mutuata dall’art. 311 cod.pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modal o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il risulti di lieve entità»), i cui indici qualificanti vanno individuati -sulla scorta dell’el giurisprudenziale- nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale all vittima, nell’esiguità delle somme estorte e nell’assenza di profili organizzativi.
Questa Corte ha già chiarito che l’attenuante prevista dall’art. 311 ha natura oggettiv (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 – 01) e la valutazione di levità investe condotta delittuosa nel suo complesso sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natur specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità d danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatt ed all’ammontare delle somme estorte (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 – 01).
3.2 Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche non appare nella specie predicabile l’applicabilità dell’attenuante in questione alla fattispecie a giudizio, ostandovi in part le modalità esecutive del fatto, commesso in danno di soggetto ottantenne, mediante preordinazione e sfruttando la scarsa capacità reattiva della p.o., e la necessità di tener co che il danno, attesa la plurioffensività della condotta, deve essere parametrato non sol all’esborso conseguito alla coercizione ma anche alle conseguenze pregiudizievoli ulteriori accusate dalla vittima. Deve aggiungersi che, ai fini dell’esclusione dell’invocata circostan deve attribuirsi, altresì, rilievo all’impossibilità di ritenere il fatto occasionale, alla biografia criminale dell’imputato, attinto da recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.p confermata dal giudice d’appello con congrua motivazione che evidenzia la spiccata proclività a delinquere nel settore dei delitti contro il patrimonio.
La complessiva infondatezza dell’impugnazione impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pre idente