Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16708 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16708 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Marsala il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Marsala il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Marsala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dCOGNOME Corte di Appello di Palermo il 19/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., AVV_NOTAIO, che ha concluso l’annullamento con rinvio con riferimento COGNOME posizione del COGNOME in relazione al capo B) per il rigetto nel resto;
lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori delle pp.cc . COGNOME NOME,COGNOME NOME e COGNOME NOME, corredate da nota spese;
lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Marsala in data 11/9/2017 e assolveva gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dalle fattispecie di estorsione loro rispettivamente ascritte ai capi a) b) ed f) della rubrica limitatamente ad alcune delle pp. confermava nel resto l’affermazione di responsabilità e rideterminava la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per COGNOME NOME e in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa per COGNOME NOME, confermando nel resto. Riduceva, altresì, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno morale in favore del p.c. COGNOME NOME e disponeva la condanna al risarcimento dei danni in favore della p.c. COGNOME NOME in forma generica con contestuale assegnazione di provvisionale.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
2.1 la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’omessa pronunzia ordine all’eccezione di inutilizzabilità formulata all’udienza del 23/2/2017 con riguardo dichiarazioni rese in fase di indagini il 18/11/2009 da COGNOME NOME, non allegate a fascicolo del P.M. e non depositate ex art. 415 bis, comma 2, cod.proc.pen. La difesa sostiene che la Corte di merito ha erroneamente rigettato l’eccezione d’inutilizzabilità formulata d difesa in quanto il verbale di sit rese dCOGNOME COGNOME, per quanto confezionato in epoc anteriore COGNOME data di conclusione delle indagini, non risulta essere stato depositato e irritualmente confluito nel fascicolo a seguito di sollecitazione del legale della p COGNOME, NOME l’opposizione della difesa. Aggiunge il difensore che l’eccezione di inutilizzabilità formulata nel corso dell’esame della teste non è stata formalmente delibata d primo giudice e la Corte d’Appello ha ritenuto di disattendere il gravame sul punto, p dovendo ritenersi la prova testimoniale illegittimamente acquisita ex art. 191 cod.proc.pen ed utilizzata in violazione dei diritti della difesa. La difesa rappresenta che ove dov ritenersi comunque resa l’ordinanza di rigetto dell’eccezione difensiva, la stessa risultereb affetta da nullità;
2.2 la violazione degli artt. 324 cod.proc.civ, 2909 cod.civ. e connesso vizio motivazione in relazione alle statuizioni civili inerenti la p.c. COGNOME NOME. La d deduce che la sentenza impugnata ha disatteso il gravame difensivo sul punto con motivazione apparente, ignorando la produzione difensiva relativa COGNOME sentenza n. 1088/16 del 22/12/2016 della Corte d’Appello di Palermo. Sezione Lavoro, che -riformando la decisione
di primo grado- ha rigettato tutte le domande proposte dCOGNOME COGNOME, coincidenti con quelle fatte valere nel giudizio penale. La Corte territoriale ha disatteso le doglianze dife richiamando giurisprudenza di legittimità che, al contrario, conforta le ragioni del ricorre ignorando che la sentenza del collegio del lavoro è coperta da giudicato formale ai sens dell’art. 324 cod.civ. e l’accertamento ivi contenuto fa stato tra le parti. Aggiunge il dif che nel giudizio lavoristico è stata esclusa la sussistenza di un danno patrimoniale della NOME derivato da asserite differenze retributive conseguenti al rapporto di lavor subordinato intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE negli anni 2005/2009 e nella speci risulta evidente l’identità delle parti, del petitum, della causa petendi e del tempus rispetto all’azione introdotta nell’odierno processo.
La difesa contesta la possibilità di ravvisare una diversa causa petendi a fondamento della domanda risarcitoria in sede penale e sostiene che l’accertamento giudiziale in materia di lavoro circa la mancanza di danno patrimoniale avrebbe dovuto precludere il riconoscimento del danno morale COGNOME p.c.;
2.3 la violazione degli artt. 211 disp. att., 75, commi 2 e 3, 82, comma 2, cod.proc.pe e correlato vizio di motivazione in relazione COGNOME richiesta di revoca tacita della costituzi parte civile della COGNOME NOME.
Il difensore, premesso che il ricorso introduttivo della COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE è stato presentato in data 6/10/2011 e la costituzione di parte civile della stes stata effettuata nell’udienza preliminare del 17/12/2013, sostiene che la lettura coordina delle disposizioni di cui all’art. 75, comma 2, e art. 82, comma 2, cod.proc.pen. dovev condurre a ritenere revocata la costituzione di p.c. della COGNOME nel momento in cui costituendosi in giudizio nel processo penale, non rinunziava all’azione introdotta davanti giudice civile;
2.4 la violazione degli artt. 190, 192, 238 bis cod.proc.pen. e connesso vizio del motivazione. Secondo il difensore la sentenza impugnata è viziata per aver trascurato la valutazione di plurime testimonianze addotte dCOGNOME difesa e dei giudicati civili, tra i qual la sentenza già richiamata n. 1088/16, quella relativa all’insussistenza di differenze retribu accertata nella causa promossa dal dipendente COGNOME NOME. Il controllo sull’attendibilità dei dichiaranti COGNOME e COGNOME trova un limite logico proprio negli accertamenti negat in ordine COGNOME fondatezza delle loro pretese operati in sede lavoristica mentre in ord all’utilizzabilità delle dichiarazioni della teste COGNOME le eccezioni di inutili proposte. In ogni caso sia la COGNOME che il marito hanno riferito che gli accordi retribut lavorativi furono presi prima di iniziare il rapporto di lavoro in modo assolutamente liber la stessa teste ha riferito di aver fatto spesso ricorso ad anticipazioni sullo stipendio c venivano regolarmente accordate. Quanto a COGNOME NOME, lo stesso ha prestato la propria
attività alle dipendenze dell’imputato per un brevissimo periodo e non ha riferito di minacc o pressioni sicché la condanna per la fattispecie estorsiva ai danni dei predetti appare un forzatura. Aggiunge il difensore che tutti i testi, ad eccezione della COGNOME, Russ COGNOME, hanno affermato che quanto percepito rispondeva alle ore lavorate e a quanto indicato in busta paga, che non erano stati costretti a firmare fogli relativi a falsi accon abitualmente il pagamento dello stipendio avveniva mediante assegni e, quindi, con modalità tracciabili, e che non avevano mai avuto problemi con l’imputato. In relazione ai tes d’accusa, rileva il difensore che gli stessi sono costituiti parte civile o figurano quali cont nelle cause di lavoro, in quanto tali portatori di un interesse economico che imponeva un pi rigoroso controllo di attendibilità mentre la consulenza tecnica acquisita in atti nulla aggi al quadro probatorio;
2.5 la violazione degli artt. 190, 192 e 238 bis cod.proc.pen. e connesso vizio motivazione in relazione al capo b). Il difensore lamenta che l’affermazione di responsabili per i fatti di estorsione ascritti al capo b) fanno leva sulla qualifica del COGNOME amministratore di fatto del punto vendita Margherita di INDIRIZZO gestito dCOGNOME società RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore di diritto è stato assolto in primo grado. I giudici di m secondo il ricorrente non hanno spiegato le ragioni che sottendono la qualifica del prevenuto, mancando qualsiasi riferimento COGNOME figura del ricorrente nelle deposizioni dei testi NOME COGNOME. Né giustifica la qualifica di dominus della società gestrice il fatto che la moglie dell’imputato avesse veste di socia mentre risulta del tutto incongruo il riferimento della Co di merito alle analogie rinvenibili rispetto ai fatti contestati ai capi a) e f).
La Corte, inoltre, non ha composto l’insanabile contrasto che caratterizza le dichiarazion dibattimentali del COGNOME rispetto a quanto riferito in sede di indagini e ha res motivazione illogica in punto di attendibilità del teste COGNOME NOME. Infatti, i giu merito hanno attribuito credibilità ad un soggetto portatore di interessi contrapposti che iniziato e proseguito in sede penale un’azione risarcitoria nei confronti del NOME NOME NOME NOME NOME NOME stesso sia stato risarcito, come da verbale di conciliazione del 30/4/2014 intervenuto tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, impegnandosi in quella sede a rinunziare a tutte le azioni nei confronti della società;
2.6 la violazione degli artt. 211 disp. att., 75, commi 2 e 3, 82, comma 2, cod.proc.pe e correlato vizio di motivazione, avendo i giudici di merito omesso di rilevare la revoca ta della costituzione di parte civile di COGNOME NOME in quanto lo stesso aveva introdott causa di lavoro con ricorso del 2011 e si era costituito parte civile in sede di udi preliminare il 17/12/2013, allorché la causa di lavoro era già stata definita in primo grad
2.7 la violazione degli artt. 190, 192 e 500, comma 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione in relazione al capo f) della rubrica.
Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto di estorsio danni delle pp.00. COGNOME, COGNOME e COGNOME trascurando che le stesse hanno riconosciuto che erano solite ricorrere all’anticipazione di parte dello stipendio sicché è possibile che riferire di differenze retributive tra quanto risultante in busta paga e quanto effettiva percepito non abbiano tenuto conto degli acconti. Aggiunge che i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto di poter conferire valore probatorio alle dichiarazioni predibattiment utilizzate per le contestazioni e oggetto di conferma in dibattimento, pur trattandosi di utilizzabili esclusivamente ex art. 500, comma 2, cod.proc.pen. al fine di valutare la credibilità del teste. Nella specie, peraltro, le dichiarazioni delle pp.00. appaiono poco attendibi quanto caratterizzate da contestazioni e conferme scarsamente credibili;
2.8 l’erronea applicazione dell’art. 629 cod.pen. e la manifesta illogicità d motivazione.
Il difensore sostiene che vertendosi in ipotesi di estorsione attuata nell’ambito di rapporto contrattuale è necessario che il male ingiusto prospettato sia correlato a un danno giuridicamente rilevante, non ravvisabile in assenza di un costringimento morale della vittima insussistente nel caso del dipendente che, al fine di conseguire l’utilità che gli deriva conclusione di un contratto di lavoro subordinato, abbia liberamente deciso di aderire al condizioni imposte dCOGNOME controparte, anche se vessatorie. Nella specie la circostanza che i dipendenti siano stati fin da subito informati dei termini economici del contratto che avrebbe sottoscritto risulta incontestata mentre i giudici di merito non hanno argomentato in ordi COGNOME situazione di disoccupazione in cui versavano a fronte della COGNOME l’opportunità di lav offerta esclude un danno giuridicamente rilevante. Né persuade, secondo il ricorrente, l’argomento speso dCOGNOME Corte territoriale circa la disparità di trattamento fiscal dipendenti, trovandosi solo i percettori di una retribuzione minore rispetto a quella indicat busta paga costretti al pagamento di imposte per emolumenti mai percepiti. Aggiunge il difensore che, poiché la minaccia si sarebbe concretizzata nella mancata assunzione e non anche nel licenziamento, dal verificarsi di questa condizione non sarebbe potuto derivare alcun nocumento COGNOME posizione delle pp.00. ma solo la perdita di un’opportunità di lavoro;
2.9 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al manca riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto la Corte di merito ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. senza motivare in ordine COGNOME rilevanza del precedente richiamato senza tener conto del notevole ridimensionamento dei fatti e della rideterminazione del danno anche per effetto delle condotte riparatorie e risarcitorie sollecitate dall’imputato;
2.10 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e 111 Cost. e connesso vizio dell motivazione in quanto la Corte di merito, a seguito delle pronunziate assoluzioni, h rideterminato la pena in misura non congrua e senza motivare circa la scelta operata.
In particolare la sentenza impugnata non ha tenuto conto del complessivo ridimensionamento dei fatti e, sotto il profilo della capacità a delinquere, della circostanza la COGNOME ed altre pp.00. sono rimaste alle dipendenze del COGNOME COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE fino al febbraio 2020.
Gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME
4.L’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 190, 192, 500, comma 2, cod.proc.pen. e 110,629 cod.pen.;la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
I difensori sostengono che la Corte territoriale ha convalidato il giudizio di responsabi concursuale del prevenuto COGNOME gestore del punto vendita in Contrada Spagnola senza spiegare COGNOME contributo il medesimo abbia fornito COGNOME consumazione delle estorsioni in danno delle pp.00. COGNOME, COGNOME e COGNOME, trattandosi di un dipendente che si prestato talora a pagare le retribuzioni. La Corte ha, inoltre, svalutato il dato relativo COGNOME prass acconti sullo stipendio, confermata dCOGNOME pp.00., emergenza che non consente di escludere la possibilità che i dichiaranti nel lamentare pretese differenze retributive non abbiano tenu conto delle anticipazioni.
I difensori contestano la ritenuta utilizzabilità a fini probatori delle dichiar predibattimentali utilizzate per le contestazioni, richiamando i contenuti delle deposizioni testi d’accusa e, in particolare, quelle del COGNOMECOGNOME che aveva inizialmente ritrattato le acc affermando di aver sempre ricevuto regolarmente lo stipendio. Inoltre, secondo il ricorrent gli esiti della consulenza tecnica acquisita in atti non si prestano a confermare prospettazione accusatoria.
I difensori argomentano, quindi, l’asserita insussistenza degli elementi costitutivi del de di estorsione, sviluppando considerazioni sovrapponibili a quelle spese nel ricorso propost nell’interesse del COGNOME sub. 2.8, che devono intendersi qui richiamate;
4.1 la violazione degli artt. 629, 114 cod.pen., e correlato vizio di motivazione. Second ricorrente sussistevano i presupposti per il riconoscimento della diminuente ex art. 11 cod.pen. in considerazione del minimo contributo prestato COGNOME realizzazione delle condotte;
4.2 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e art. 111 Cost. e connesso vizio di motivazio in quanto la Corte di merito a seguito dell’assoluzione pronunziata per le condotte in dann di COGNOME NOME ha rideterminato la pena in misura incongrua, senza motivare la scelta operata e trascurando il ridimensionamento della complessiva gravità dei fatti e il perdurant stato di incensuratezza del ricorrente.
AVV_NOTAIO per COGNOME NOME
5.La violazione ed erronea applicazione degli artt. 190,192,238 bis e 500 cod.proc.pen. La mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente assume che il principale teste d’accusa, COGNOME COGNOME, costituito parte civ è portatore di interessi antagonisti rispetto all’imputato con cui ha intrattenuto un rapp conflittuale sicché le sue dichiarazioni dovevano essere rigorosamente valutate e possibilmente riscontrate. I giudici di merito hanno ritenuto di rinvenire elementi di risco nelle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME -tuttavia- in sede di indagini non aveva segna irregolarità relative al rapporto di lavoro, senza che risultino chiarite le ragioni d contrasto mentre entrambi i dichiaranti hanno ammesso di aver fatto ricorso ad anticipazioni sullo stipendio. Quanto agli esiti della consulenza tecnica del P.m. acquisita agli atti, seco il difensore, al di là del riscontro di mere irregolarità contabili, l’accertamento di un n inferiore di ricevute d’acconto rispetto COGNOME differenza tra retribuzioni e pagamenti risco sarebbe sufficiente a disarticolare il costrutto accusatorio. Aggiunge che la senten impugnata ha reso una motivazione illogica in ordine all’attendibilità del COGNOME senza tene conto degli elementi di contrasto, quali l’accertata conciliazione intercorsa in sede lavoris tra il dichiarante e la RAGIONE_SOCIALE, circostanza che ha condotto COGNOME rivisitazione statuizioni civili, la cui mancata ostensione integra un comportamento illegittimo e fuorvia suscettibile di minarne l’attendibilità. Deduce, inoltre, che la Corte di merito ha erroneame ritenuto la diversità della causa petendi azionata in sede penale rispetto COGNOME pretesa fatta valere in sede civilistica sulla base di una motivazione illogica, stante la coincidenza d domande fatte valere nelle differenti sedi sicché non appare giustificata la condanna, seppure generica, dell’imputato al risarcimento dei danni in favore del COGNOMECOGNOME COGNOME l’effic preclusiva da riconoscere all’accertamento giudiziale effettuato in materia di lavoro;
5.1 la violazione degli artt. 211 disp.att. 75, commi 2 e 3, 82, comma 2, cod.proc.pen. correlato vizio di motivazione in relazione al capo b) e con riferimento COGNOME richiesta di re tacita della costituzione di p.c. del COGNOME.
Il difensore sostiene che, avendo il COGNOME introdotto la causa di lavoro nel 201 costituendosi parte civile nel processo penale allorché era stata emessa sentenza di primo grado, in considerazione dell’identità dell’azione, lo stesso non avrebbe potuto nuovamente esercitarla in sede penale;
5.2 la violazione dell’art. 629 cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Il mo testualmente riproduttivo delle censure svolte in relazione ai coimputati NOME e COGNOME di cui ai par. 2.8 e 4, ultimo periodo, che qui vengono espressamente richiamati;
5.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconosciment delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente il mancato riconoscimento delle circostanz ex art. 62 bis cod.pen. riposa sulla valorizzazione del precedente che milita a carico d ricorrente di cui, tuttavia, non si è valutata la tenuità e la datazione remota, nonostan specifica devoluzione. GLYPH Inoltre, i giudici d’appello, nell’escludere la ricorrenza di posi
elementi a favore del prevenuto, non hanno considerato il complessivo ridimensionamento dei fatti conseguente alle intervenute assoluzioni e ai risarcimenti disposti in sede civ conciliativa;
5.4 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difens lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo assolto il COGNOME dalle condotte estorsive in danno di COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha omesso di rideterminare la pena inflitta primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME reiter l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della teste COGNOME COGNOME ed è manifestamente infondato nonchè connotato da aspecificità rispetto alle argomentazioni reiettive svolte dCOGNOME Corte di merito, con le quali il ricorrente non si rapporta in ter puntualità censoria.
Infatti, la Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice, nel corso dell’esame teste, a seguito dei chiarimenti forniti dal P.m. circa l’originaria allegazione del verbale d COGNOME comunicazione di notizia di reato del 29/12/2009, aveva dato atto della circostanza consentendone l’utilizzo a fini di contestazione. Ha aggiunto che la circostanza che l’at facesse parte del fascicolo messo a disposizione delle parti ex art. 415 bis, comma 2, cod.proc.pen. emerge, altresì, dall’espresso richiamo del verbale nella lista testi e dall’el degli allegati all’informativa di P.g. acquisita all’udienza del 12/11/2015.
Il mancato rinvenimento dell’atto nel fascicolo a disposizione del P.m. d’udienza, come correttamente ritenuto dei giudici di merito, appare di scarsa concludenza al fine della pro circa il mancato deposito dello stesso al termine delle indagini preliminari, COGNOME la plur delle fonti che attestano il contrario, né alcuna inutilizzabilità consegue COGNOME mes disposizione del verbale ad opera del legale della parte civile, che evidentemente ne aveva estratto copia dal compendio depositato, tanto più che alcuna contestazione risulta mossa dCOGNOME difesa in ordine ai contenuti dichiarativi nello stesso condensati.
Per le anzidette ragioni appare destituita di fondamento anche la subordinata eccezione di nullità formulata dal ricorrente.
2.11 secondo e terzo motivo che denunziano la nullità della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni civili in favore di COGNOME NOME per violazione degli 324 cod.proc.civ. e 2909 cod. civ. sono parimenti destituite di giuridico fondamento. L’assunt difensivo secondo cui l’introduzione in epoca anteriore COGNOME costituzione di parte civile d ricorso dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Marsala, avente ad oggetto il riconoscimento
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csi,
di differenze retributive, doveva ritenersi preclusiva dell’esercizio dell’azione civile i penale non può, infatti, trovare concordi.
2.1 Questa Corte ha chiarito che il principio di autonomia e di separazione del giudizi civile da quello penale, posto dall’art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimen ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendo parte civile nel giudizio penale per l’altro (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, 258201; n. 38806 del 01/10/2008, Rv. 241451 – 01). Inoltre, è principio incontestato che l revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l’azione venga promo anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 2, n. 62 de 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246266-01;Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014,dep.2015, Rv. 261950-01; Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Rv. 273027-01).
La Corte territoriale ha COGNOME che la COGNOME si è costituita parte civile in e successiva all’introduzione della causa di lavoro ma antecedente COGNOME pronunzia di primo grado e ha correttamente ricostruito gli ambiti operativi degli artt. 75 e 82 cod.proc.p affermando la giuridica insostenibilità della tesi difensiva in ordine COGNOME revoca implicita costituzione. Ha aggiunto, inoltre, che nella specie non vi è coincidenza delle azioni promosse, risultando diversi la causa petendi ed il petitum poiché la COGNOME ha agito in sede civile per il riconoscimento di differenze retributive mentre in sede penale la richiesta risarcit concerne i danni morali conseguenti alle minacce costrittive subite onde indurla ad accettare un trattamento economico deteriore. La differenza delle domande dà conto della manifesta infondatezza dei rilievi in ordine COGNOME pretesa violazione del giudicato civile di cui COGNOME se n. 1088/16 della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro.
3.Le censure relative all’asserita erronea valutazione della prova in relazione al fattispecie sub a) (motivo quinto) hanno natura squisitamente fattuale e mirano ad una rivalutazione delle fonti dichiarative a fronte di una motivazione congrua e priva de denunziate frizioni logiche.
La Corte è pervenuta ad esito assolutorio in relazione alle fattispecie estorsive le c presunte vittime hanno in dibattimento negato di aver subito minacce dall’imputato al fine di accettare un trattamento economico inferiore rispetto a quello cui avevano diritto e di av sottoscritto quietanze per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente ricevuti ma ha, contempo, escluso ricadute di sorta sull’attendibilità della COGNOME in relazione COGNOME qu ha confermato il giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva già formulato dal primo giudi persuasivamente confutando i rilievi formulati dCOGNOME difesa. I giudici territoriali segnalato la convergenza del narrato della COGNOME, della p.c. COGNOME e delle pp.00.
COGNOME e COGNOME; hanno escluso che dalle ricostruzioni dei dichiaranti siano emersi atteggiamenti di acrimonia o riferimenti intesi ad accentuare l’accusa nei confronti d prevenuto (pag. 9), negando che COGNOMEno valere ad inficiare l’attendibilità della COGNOME le dichiarazioni di alcuni testi della difesa che ne hanno delineato il “cattivo carattere”; evocato le identiche ed illecite modalità operative poste in essere in diversi punti vendit cui operava lo stesso prevenuto; hanno richiamato a conforto della prospettazione accusatoria gli esiti della consulenza del AVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME che ha esaminato la contabilità aziendale co riferimento ai pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti, riscontrando che le ricevute acconti fuori busta, spesso prive di data, non erano riportate in contabilità ed erano relat ad importi complessivamente inferiori COGNOME differenza tra le retribuzioni dovute e i pagamen riscontrati.
3.1 V’è da aggiungere che l’accertamento effettuato in sede lavoristica, contrariamente a quanto assume il difensore, non vincola l’apprezzamento del giudice penale. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo precisato, con affermazione che il Colleg condivide, che l’utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in alt procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenz di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest’ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041- 01; n. 14042 del 04/03/2013, Rv. 254981-01; in materia di giudicato contabile, Sez. 6 , n. 1893 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280586-01).). Si è ulteriormente chiarito che, secondo il principio generale fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spet potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l’unica disposizione che attribuisce espressamente “efficacia di giudicato” nel processo penale a sentenze extra-penali è l’art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento COGNOME “sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sul stato di famiglia o di cittadinanza” (in motivazione, Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, R 275702-01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4. Anche le censure in tema di riferibilità soggettiva delle condotte e di valutazione de prova relative al capo b) non possono trovare accoglimento in quanto palesemente infondate. In particolare la Corte territoriale (pag. 11) ha dato conto degli elementi che fondano qualifica di amministratore di fatto del COGNOME in relazione al punto vendita di contra COGNOME. Infatti, secondo quanto riferito dCOGNOME COGNOME, il COGNOME aveva aperto punto vendita insieme al COGNOME, già alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME di l moglie COGNOME NOME, che le indagini hanno accertato rivestisse la carica di
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amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, società gestrice dell’esercizio, di cui era socia anche la moglie d prevenuto.
Il teste COGNOME ha dal canto suo dichiarato che il COGNOME si recava spesso presso i negozio, ove effettuava ispezioni ed impartiva disposizioni, esortando i dipendenti ad una maggiore produttività, attività che implicano l’esercizio di funzioni direttive e di car gestorio.
4.1 Quanto all’attendibilità del COGNOMECOGNOME il collegio ha confermato la positiva valutazi del primo giudice, rimarcando che a conforto delle dichiarazioni rese si pone la deposizione d COGNOME NOMENOME NOME NOME ha riferito in termini perentori che entrambi erano stati vitt continue minacce di licenziamento ove non avessero rinunziato alle pretese in ordine al pagamento degli emolumenti dovuti e alle ore di straordinario prestate. I giudici d’appel hanno, in dettaglio, escluso che il COGNOME COGNOME essere incorso in errore, non includendo nella retribuzione gli acconti percepiti, avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese in dibattimentale circa la mancata corresponsione degli importi formalmente riportati in busta paga e COGNOME firma di ricevute per importi maggiori di quelli percepiti, e hanno richiamato elementi di corroborazione che si traggono dalle identiche modalità operative attuate dal COGNOME negli altri punti vendita a lui riferibili e le emergenze della consulenza tecnica AVV_NOTAIO.
Il difensore reitera, dunque, rilievi oggetto di adeguato scrutinio, incorrendo aspecificità laddove adduce a sospetto la testimonianza del COGNOME COGNOME COGNOME delle dichiarazion predibattimentali, trascurando che nel corso del controesame dibattimentale la difesa ha omesso di coltivare detto specifico versante e di saggiare le ragioni del teste (pag. 12).
4.2 Deve aggiungersi che alcun argomento a favore della difesa può trarsi dall’assoluzione del prevenuto dalle condotte ascritte in danno delle pp.00. COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, trattandosi di soggetti mai assunti a s.i.t in fase di indagine e mai senti dibattimento.
Con riguardo all’avvenuta acquisizione in sede di riapertura dell’istruttoria dibattiment del verbale di conciliazione tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale dando atto della diversità della causa petendi -ha prudenzialmente limitato la RAGIONE_SOCIALE ai soli danni morali, emettendo una condanna generica per i danni patrimoniali. La soluzione transattiva, a differenza di quanto assume la difesa, non si presta ad incidere sul giudizio attendibilità del COGNOME né a fondare la richiesta di revoca implicita della costituzione ov tenga conto anche della diversità soggettiva dei destinatari delle richieste del predetto, la RAGIONE_SOCIALE, società avente autonoma personalità giuridica, nella causa civile NOME in veste di amministratore di fatto nel processo penale.
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5.Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione all’ottavo motivo che censura l valutazione della prova in relazione al capo f) in quanto il ricorrente mira ad una rilettura dichiarazioni accusatorie delle pp.00. COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, dei cui contenuti la Corte di merito ha dato atto al fine di escludere recisamente che i t COGNOMEno essere incorsi in errore circa le denunziate differenze retributive, non tenendo cont degli acconti percepiti. Ha al riguardo richiamato le dichiarazioni della COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME riferito di aver ricevuto gli acconti sulla busta paga solo allorché, essendosi rifiut sottoscrivere le buste-paga inveritiere e non avendo ricevuto i relativi assegni di mino importo, era stata costretta a ricorrere a delle anticipazioni che le venivano corrispost contanti; del COGNOME, che non ha fatto cenno ad acconti sulle retribuzioni e, quanto, COGNOME COGNOME COGNOME che lo stesso, a seguito di contestazioni, ha confermato la ricostruzione conforme all’ipotesi accusatoria riferita in sede investigativa.
5.1 Deve in proposito osservarsi che la Corte di merito nella valutazione dei contenuti delle deposizioni testimoniali ha fatto corretta applicazione del principio costantemen affermato dCOGNOME giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni predibattimenta utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termi laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso d dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell’atto utilizzato per le contesta (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455-01; n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 27009101; n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445-01).
Destituite di giuridico fondamento s’appalesano le censure in punto di sussistenza dell’addebito ex art. 629 cod.pen. le COGNOME reiterano rilievi analiticamente scrutinati e disa con corretti argomenti giuridici dCOGNOME sentenza impugnata (pagg. 17-18).
L’addebito condensato nelle incolpazioni e sottoposto a verifica nel processo concerne ipotesi estorsive consumate nel corso dell’esecuzione del rapporto di lavoro e concretizzatesi nella minaccia della perdita del posto di lavoro per costringere i dipendenti ad accettare trattamento economico inferiore a quello cui avevano diritto in relazione al contratto stipul e a sottoscrivere quietanze di pagamento per importi superiori a quelli effettivament percepiti nonché a firmare note di credito su anticipi dello stipendio, così procurando l’ingiusto profitto pari agli importi non corrisposti con relativo danno per i lavoratori.
La difesa muove dall’assunto che non sia ravvisabile un danno nei confronti dei dipendenti che hanno deciso “liberamente” di aderire alle condizioni imposte dCOGNOME controparte.
6.1 Non ignora il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha in talune pronunz affermato il principio secondo cui, in tema di estorsione, non integra il reato la condotta datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendent
l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di la quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento prestazioni d’opera sottopagate, non v’è prova che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto COGNOME preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2 , n. 21789 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 275783 – 01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282903-01).
Si tratta, tuttavia, di casi sensibilmente differenti da quelli a giudizio in cui la minaccia si pone nella fase dell’assunzione laddove il datore di lavoro condizioni la stessa al rinunzia a parte della retribuzione dovuta.
La sentenza di questa Sezione n. 21789/2018, Rv. 275783 cit. ha precisato in motivazione che il reato di estorsione deve, invece, ritenersi sussistente nel caso in cu datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minac della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in b paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti.
Questa Corte con orientamento costante ritiene, infatti, che integra il delitto di estors la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, co minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retribut deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscriv buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep, 2015, Rv. 261553 – 01; n.11107 del 1472/2017, Rv. 269905-01; n. 50074 del 27/11/2013, Rv. 257984-01; n.3724 del 29/10/2021, dep.2022, Rv. 282521-01).
Inammissibili per manifesta infondatezza s’appalesano i conclusivi motivi concernenti il diniego delle attenuanti genetiche e la misura della pena, avendo la Corte di merito ( pa 18) adeguatamente argomentato il rigetto dell’istanza difensiva, evocando non solo il precedente che milita a carico del ricorrente, ma segnalando, altresì, la mancata allegazione di elementi atti a giustificare l’invocata mitigazione sanzionatoria a fronte della gravità e protrazione temporale delle condotte contestate e ritenute.
Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME. Infatti i rilievi in punto di valutazione prova sono stati congruamente scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici d’appello sull scorta di un apparato giustificativo che non presta il fianco a censura per completezza congruenza logica. La sentenza impugnata ha, in particolare, dato conto degli elementi probatori che accreditano il COGNOME COGNOME gestore del punto vendita di Contrada Spagnola, smentendo la prospettazione difensiva che lo vorrebbe mero dipendente, soggetto alle
direttive del COGNOME; ha escluso, come già in precedenza segnalato, che le pp.00. COGNOME,COGNOME e COGNOME siano incorse in errore nel riferire di differenze retribut specificamente richiamando i passi dichiarativi di rilievo; ha COGNOME quali elementi conforto COGNOME prospettazione accusatoria le analoghe modalità di gestione dei rapporti di lavor da parte del COGNOME in altri esercizi e gli esiti della consulenza COGNOME.
Le questioni in questa sede riproposte dal difensore (in gran parte sovrapponibili a quell dedotte nell’interesse del COGNOME e delibate sub par.4) circa il contributo causale a estorsioni, la pretesa violazione dell’art. 500, comma 2, cod.proc.pen., l’insussistenza d requisiti costitutivi del delitto ex art. 629 cod.pen. hanno carattere reiterativo e rapportano in termini di specificità confutativa con il percorso argomentativo dei giudici merito, che hanno affrontato e correttamente risolto i profili devoluti.
8.1 Destituite di giuridico fondamento s’appalesano i rilievi in ordine al denega riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 cod.pen., avendo la Corte territoriale (pag. 21 COGNOME che il contributo causale dell’imputato COGNOME consumazione degli illeciti non si pre ad essere qualificato in termini di trascurabile rilievo, avendo il medesimo agito nell’amb del punto vendita COGNOME alter ego del NOMENOME ricoprendo un ruolo ed esercitando prerogative nei confronti dei dipendenti insuscettibili di essere ricondotte al paradigma un’efficienza causale pressoché irrilevante nella dinamica delittuosa.
8.2 Le censure in punto di dosimetria della pena sono manifestamente infondate. Premesso che alcuna doglianza risulta formulata in sede d’appello avverso la dosimetria della pena, la sentenza impugnata ha ridotto la pena inflitta in primo grado eliminando parte dell’aumento operato a titolo di continuazione interna.
La censura che denunzia il difetto di congruità della riduzione non può trovare concordi ove si consideri che il Tribunale aveva inflitto per il delitto continuato sub f), concer condotte estorsive in danno di quattro pp.00., riconosciute le attenuanti generiche, la pena d anni tre,mesi sette di reclusione ed euro mille di multa, di cui mesi tre di reclusione ed e 200,00 di multa ex art. 81, comma 2, cod.pen. In esito COGNOME pronunziata assoluzione per il reato in danno di COGNOME NOME, appare, dunque, del tutto proporzionata l’eliminazione di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa COGNOME aumento a titolo di continuazione sulla pena complessivamente inflitta.
Inammissibile s’appalesa anche il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME. Le censure formulate nel primo motivo in punto di valutazione della prova risultano nella sostanza sovrapponibili a quelle svolte dal COGNOME nel motivo sub 6) sicché, COGNOME l’identità dei rilievi circa la dedotta violazione degli artt. 238 bis, 500, comma 2, cod.proc 629 cod.pen. nonchè in ordine all’attendibilità dei testi COGNOME e COGNOME e all’asserita rev
tacita della costituzione di p.c. del primo, conviene richiamare le argomentazioni già svolte riguardo al par. 4 e segg.
Deve aggiungersi che la sentenza impugnata ha confermato con specifico riguardo COGNOME posizione del ricorrente il giudizio di piena attendibilità sia del COGNOME COGNOME del COGNOME negando dirimente capacità confutativa ai rilievi della difesa, rimarcando la convergenza de narrato dei due dipendenti, il chiaro tenore delle dichiarazioni rese a riscontro dell’ip d’accusa, la coerenza degli elementi riferiti con il complessivo quadro delle emergenze che attingono tutti i punti vendita gestiti dal COGNOME e con gli esiti dell’espletata c.t. L sollecita una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede a fronte di un apparato reiettivo che non mostra aporie o illogicità manifeste.
9.1 I giudici d’appello hanno motivatamente disatteso, con corretti argomenti giuridic anche le censure relative COGNOME asserita revoca tacita della costituzione di parte civi COGNOME NOME, evidenziando la diversità della causa petendi, ed hanno ribadito la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto d’estorsione, revocata in dubbio dal difens Hanno, inoltre, disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, evocando in senso ostativo non solo il precedente a carico del prevenuto ma anche le gravi modalità dei fatti a giudizio e la protrazione temporale delle condotte, espressiva di particolare inten del dolo, esprimendo un giudizio aderente ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen. e no suscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato.
10.11 conclusivo motivo che lamenta la mancata riduzione della pena irrogata in primo grado per effetto delle intervenute assoluzioni in relazione alle estorsioni in danno COGNOME, COGNOME ed COGNOME è inammissibile per difetto di interesse.
Invero, il Tribunale di Marsala (pag. 18) ha determinato la pena, quantificandola ai minimi edittali, senza effettuare alcun aumento per la continuazione interna (“per il COGNOME appare congrua la pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa”) sicché alcuna frazione d pena era sconnputabile da quella irrogata e alcun concreto interesse può vantare il ricorrente COGNOME doglianza, atteso il computo di favore del trattamento sanzionatorio operato in prim grado.
11. Alla COGNOME delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati tutt inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero. Ai prevenuti fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difese delle costituite parti civili, li come da dispositivo.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende nonché COGNOME rifusione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida per ciascuna di esse in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 Marzo 2023
Il Consigliere estensore