Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1261 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
id-ditory Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo -< 1 GLYPH ) i GLYPH e
udito il difensore
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Del COGNOME Valentina avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che il 23 Aprile 2018 ha confermato la sentenza del Tribunale che l’aveva condannata per concorso in estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, direttore della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Nel ricorso la COGNOME sostiene che i fatti dovevano essere configurati come truffa tentata e lamenta comunque assenza/vizio di motivazione.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto la ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, anche in punto di qualificazione giuridica del fatto, si è limitata a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugNOMEria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegNOME finisce per risultare del tutto aspecifico.
I giudici di merito hanno dato atto che non sussistono i requisiti tipici della truffa perché non è mai stato allegato, neppure dalle difese, né è emerso dall’istruttoria, che gli imputati avessero prospettato un pericolo inesistente. Concrete e tangibili sono invece state le minacce di farla pagare al funzionario di banca, anche per interposta persona e di rovinarlo. Nessun errore può quindi rinvenirsi in capo al COGNOME che si è determiNOME a pagare non per errore o per inganno, ma perché costretto dalle minacce continue e dalle pressioni degli imputati.
I giudici d’appello hanno ritenuto irrilevante stabilire quali fossero i rapporti in origine intercorsi tra il COGNOME e la COGNOME visto come la situazione è poi degenerata. Hanno escluso la possibilità che il COGNOME si sia inventato tutto per conservare la sua posizione lavorativa. Hanno, infatti, sottolineato che doveva essere considerata la circostanza che nel momento in cui ha denunciato i fatti la sua posizione all’interno dell’istituto bancario di appartenenza è risultata compromessa, e che quindi sarebbe apparso più agevole pensare che il suo maggiore interesse
fosse quello di non far trapelare nulla e dunque di piegarsi alle richieste della donna con la conseguenza che la diversa scelta di procedere alla denuncia non poteva essere che letta nella volontà di liberarsi definitivamente, costi quel che costi, di quella perdurante minaccia, fornendo così ulteriore conferma della sua consistenza e della sua valenza ai sensi del precetto contenuto nell’articolo 629 codice penale .
La Corte territoriale ha ritenuto che non avessero pregio tutte le considerazioni svolte intorno a una presunta normalità dei rapporti tra le parti che si vorrebbe quasi improntati a diffusa cordialità, poiché nello sviluppo di una vicenda, come quella in esame, l’alternanza tra i momenti in cui la illecita richiesta prende consistenza e quelli in cui vi sia un’apparenza di normalità rappresenta una condizione naturale.
A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata le censure del ricorrente si appalesano del tutto generiche e comunque dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alle quali non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
residente
NOME
DIQTALLEVI