Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48447 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48447 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a COLLEFERRO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 30-6-2022, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME in ordine ad entrambe le ipotesi di estorsione allo stesso ascritte ad anni 3, mesi 11 di reclusio ed C 1.000,00 di multa.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.a cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione di responsa del COGNOME per i fatti di estorsione e travisamento di risultanze processuali decisive; premessa ricostruzione del procedimento, si contestava la legittimità e coerenza della motivazione nell parte in cui aveva attribuito al ricorrente la condotta contestata; si rilevava lo spessore crim modesto dello stesso e l’assenza di condotte tese ad ottenere il compimento di atti di disposizione
patrimoniale da parte del COGNOMECOGNOME COGNOME aggiungeva ancora che era il COGNOME a subire i mutament di volontà della presunta vittima, la quale chiedeva ulteriori consegne di droga sicchè dove ritenersi sussistere una situazione assolutamente paritaria tra le parti che escludeva la possibi di riconoscere la fattispecie criminosa;
– violazione dell’articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione alla contes aggravante di cui all’articolo 628 comma 3 numero 3 bis codice penale; si lamentava in particolare che il giudice di appello aveva riconosciuto la consumazione dei fatti all’int dell’abitazione della vittima benché non vi fosse alcuna dimostrazione della sussistenza de delitto di violazione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non dedotti in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugNOME o da alt atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’e accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fer restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758)
Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcun travisamento decisivo ed i motivi proposti tendono ad ottenere una integrale rilettura dei fatti e degli elementi di prova non ammissib nella presente fase di legittimità. Ed invero il giudice di appello, con valutazione confor quello di primo grado, ha rilevato come gli elementi probatori siano costituiti dalle dichiara della persona offesa, da quelle dei testimoni informati sui fatti e, persino, dalla stessa confessione dell’imputato il quale ammetteva di avere commesso gli episodi contestati così che le doglianze difensive risultano in totale contrasto anche con tale ammissione di cui il rico nulla dice. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altr un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di qu elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualm disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenz contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativ rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Il secondo motivo è inammissibile perché mai proposto in appello, non potendo dedursi violazioni di legge mai dedotte in appello ovvero vizi della motivazione della sentenza di second grado in assenza di adeguata devoluzione della questione con specifici motivi e richieste avanzate avverso la sentenza di primo grado.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
cod.proc.pen., la coi -danna del ricorrente. al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 ottobre 2023
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME