Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42330 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2021 la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 7 giugno 2019, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione in concorso.
Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l’imputato e la fidanzata NOME COGNOME, separatamente giudicata, avevano costretto NOME COGNOME a versare loro la somma di 30.000 euro e a sottoscrivere un contratto di cessione di terreni dopo averlo minacciato di percuoterlo e di raccontare ai suoi familiari e alle forze dell’ordine che egli aveva rapporti sessuali a pagamento con diverse donne. 2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge, “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione” in relazion all’affermazione di responsabilità.
La Corte di appello avrebbe dovuto ritenere credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME nel corso della deposizione avanti al G.u.p., liberatorie nei confronti di NOME COGNOME, e non già quelle difformi riportate i denuncia, prive di ogni riscontro e anzi smentite da quelle rese da NOME COGNOME, badante della persona offesa, il quale – come lo stesso COGNOME, esaminato dal G.u.p. – ha indicato nella sola fidanzata del ricorrente la persona che rivolse minacce e
richieste.
Il ricorrente, dunque, non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda estorsiva in danno dell’anziano, all’epoca dei fatti settantasettenne, il quale aveva un valido movente per calunniare NOME COGNOME, fidanzato della giovane donna della quale egli si era innamorato, e fu reticente, nel corso dell’esame, solo in relazione ad aspetti che avrebbero potuto coinvolgerlo nello sfruttamento di prostituzione minorile.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertii:o il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e non consentito.
1.11 motivo è connotato da genericità perché ripropone in larga parte le medesime deduzioni svolte in sede di gravame, già puntualmente disattese dalla Corte territoriale.
Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in vir delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.
Nel caso in esame, la Corte ha ben chiarito, con motivazioni specifiche e basate su circostanze fattuali, come la persona offesa avesse accusato il ricorrente, del quale neanche conosceva le generalità ma solo un nomignolo, di aver coadiuvato, in qualche occasione, la più rilevante condotta illecita dell’imputata separatamente giudicata COGNOME NOME, spiegando anche le discrasie e reticenze del racconto della vittima con considerazioni logiche ed aderenti ai dati processuali, censurate dal ricorrente con deduzioni che ineriscono al merito del giudizio (cfr. fgg. 5-7 della sentenza impugnata).
Deve ricordarsi in proposito il principio di diritto, ancora di recente ribadi secondo COGNOME cui, COGNOME in COGNOME tema COGNOME di COGNOME valutazione COGNOME della COGNOME prova COGNOME testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verific empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
2.La difesa ha anche denunciato la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanz probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, COGNOME, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
Il ricorrente, infine, ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, pe espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva del
necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 settembre 2023.