Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50033 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50033 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata in Germania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso l’ordinanza del 14 marzo 2023 con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di
emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata contestato al capo 6 della imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo:
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuto da Tribunale riconducibile al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché al reato di estorsione secondo l’originaria contestazione;
vizio della motivazione quanto alla ritenuta assenza di una condotta concorsuale della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La parte pubblica ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi del concorso dell’indagata nel reato di estorsione secondo l’originaria contestazione.
Nessun accenno è contenuto quanto alla sussistenza di esigenze cautelari.
Per il che, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui inammissibile, COGNOME per COGNOME difetto COGNOME di COGNOME interesse, COGNOME il ricorso per COGNOME cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limit a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 276375).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.11.2023.