Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46214 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con le statuizioni consequenziali, riportandosi alla requisitoria scritta in atti;
sentito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso per L l’accogliemento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/01/2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 07/07/2022, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME con rito abbreviato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa – previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6, cod. pen – perché ritenuto responsabile del reato di estorsione in danno di NOME COGNOME, titolare dell’attività commerciale RAGIONE_SOCIALE Happy in Roma (per avere con violenza e minacce costretto la vittima a omettere la richiesta di pagamento del prezzo non corrisposto di una consumazione).
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, per l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie, in termini di estorsion anziché di violenza privata o danneggiamento, per la rottura di un vetro del bar, posto che la condotta violenta e minacciosa non era stata tale da ingenerare nella vittima uno stato di costrizione, finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, trattandosi, invece, della reazione scomposta di un ubriaco (l’azione, unica nel suo divenire e riconducibile all’alterazione alcolica, era stat scomposta in due segmenti dai giudici di merito, senza considerare che la stessa persona offesa aveva escluso di essere stata psicologicamente coartata per desistere dal pagamento della bevanda; in ogni caso, non sussisteva la costrizione della vittima ad un facere, sia pure in termini di omissione, posto che la ricezione del prezzo doveva considerarsi mera condotta passiva, a seguito di un profitto già conseguito dall’agente, e che, diversamente argomentando, si estenderebbero le maglie del reato ad una fattispecie di “estorsione impropria”, non prevista dall’ordinamento e non suscettibile di analogia in malam partem).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con accertamento in fatto, insuscettibile di censure in sede di legittimità per la coerenza logica del ragionamento, in linea con le acquisizioni istruttorie, i giudici di merito hanno stabilito che l’imputato, dopo aver chiesto di consumare una bevanda nel bar della vittima, “dava in escandescenza, urlando e inveendo contro il gestore…invitato ad andarsene previo pagamento della consumazione, disse che non aveva intenzione di pagare e gli sputò addosso…ne nacque una colluttazione, in cui il COGNOME prese la parte offesa per il collo e la minacciò andare a prendere una pistola così sarebbe torNOME a sparargli…quindi scaraventava un tavolino contro la vetrina del bar, fracassandola” (prima pagina della sentenza di appello).
La difesa propone innanzitutto un’alternativa ricostruzione della condotta, ritenendo che la violenza e le minacce fossero da attribuire esclusivamente allo stato di ebbrezza e che non erano dirette ad ostacolare la richiesta del costo della bevanda consumata; dal testo della sentenza impugnata risulta, invece, che l’azione violenta – penalmente rilevante – fu conseguenza della richiesta di pagamento e seguì al rifiuto verbale dell’agente di provvedervi.
D’altra parte, l’ubriachezza non avrebbe escluso né diminuito l’imputabilità (art. 92 cod. pen.); non è, inoltre, risultata, sulla base della documentazione
medica acquisita, l’esistenza di affezione cronica inerente all’abuso di alcolici. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa che si assumono travisate, va ribadito che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); situazioni estranee alla fattispecie in esame, non dubitandosi peraltro che Vescalation della violenza fu innescata proprio dalla richiesta di pagamento, alla quale l’imputato oppose un netto rifiuto, aggredendo e minacciando la vittima.
Sotto il profilo giuridico, di inquadramento della condotta così come ricostruita in sede di merito, la difesa propone soluzioni diverse (insolvenza fraudolenta, in appello; violenza privata e danneggiamento, in cassazione), ravvisando in ogni caso il profitto nella somministrazione della bevanda ed escludendo che l’inadempimento all’obbligo di pagamento del prezzo costituisca un’omissione, per essere, invece, un mero atto passivo della persona offesa, non obbligata ad un facere, in termini attivi o omissivi (pag. 5, par. I b del ricorso).
La censura è infondata.
Secondo l’imputazione l’ingiusto profitto che l’imputato si è procurato con l’aggressione fisica e verbale della vittima è costituito dal prezzo della consumazione non corrisposto, con pari danno per la persona offesa, mentre la costrizione è individuata nell’azione violenta finalizzata a far omettere i pagamento delle bevande, in linea con la norma incriminatrice (art. 629 cod. pen.) che punisce “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Il profitto, quindi, non è costituito – come sostiene la difesa – dall bevanda somministrata ma dalla somma di denaro, corrispondente al prezzo della stessa, che il gestore del bar aveva giustamente richiesto e che, a seguito delle minacce e della violenza spropositata (minacce di morte ed aggressione fisica), aveva rinunciato ad incassare, così omettendo di insistere nella pretesa di pagamento.
4.1. La Corte ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso
di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato (sez. 2, sent. n. 9024 del 05/11/2013, 2014, Lauria, Rv. 259065); a ciò si aggiunga che non è rilevante se la costrizione avvenga al momento della somministrazione o, successivamente, di richiesta del prezzo, essendo identico il profitto e ponendosi sullo stesso piano, nella fattispecie estorsiva, il facere (la pretesa di fornitura gratuita di un bene) e l’omissione (la pretesa della rinuncia al corrispettivo).
Al rigetto del ricorso per cassazione consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente