Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7177 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7177 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TREBISACCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità per i delitti di estorsione e alla mancata riqualificazione dell condotte contestate nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sul quadro probatorio delineatosi dal quale si desumono gli elementi costitutivi dei reati di estorsione contestati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
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