Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1531 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25493/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione cont sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di gius per i reati di estorsione e lesioni / deducendo i seguenti motivi:
vizio di motivazione relativamente alla condanna per il reato di estorsione a fronte di ele probatori incerti e di quanto riferito dalla stessa persona offesa circa la mancanza di co violente o minacciose da parte dell’imputato;
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento piscologico del reato all’ art. 629 c.p.;
vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, a suo dire eccessivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro conness sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giud merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi esten all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riser competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una alternativa.
Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello st segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giusti sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti rifer ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazion elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hann ritenuto che il ricorrente doveva rispondere del reato di estorsione continuata in quanto scorta di quanto riferito dai numerosi testi escussi – ritenuti pienamente attendibili – er che lo stesso aveva posto in essere violenze e minacce in danno della vittima al fine di ott plurime consumazioni.
La Corte di merito, nel confermare la sussistenza dell’elemento psicologico del reat estorsione, ha pure evidenziato che la tesi difensiva di crediti di lavoro asseritamente sodd
con le consumazioni era rimasta priva di riscontro alcuno.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede qua alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, d primo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, qu di mero merito, appaiono del tutto infondate.
2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezional giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 558 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazi in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumen circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura medi quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei crit all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aume come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 362 26/06/2009, COGNOME).
Sulla scorta dei principi che precedono la motivazione si appalesa immune da censure avendo la corte di appello confermato la pena complessiva valutando la reiterazione e la protrazione d condotte poste, sicchè la sentenza appare anche sul punto immune da censure.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricor determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente