Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10377 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10377 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 610 cod. pen. per assenza del profitto i al soggetto agente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmen disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di crit argomentata avverso la sentenza impugnata (sul punto, anche con congrui riferimenti giurisprudenziali, la Corte di merito motiva a pag. 5 della sente gravata);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. allegando che difetterebbe la condotta minacciosa, non è consentito perché, oltr ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi dalla Corte di appello, tende ad ottenere una rivalutazione d capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi percorso logico tracciato dalla Corte di merito che, con motivazione persuasiva ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 4-5 della sentenz impugnata), ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026
Il consigliere estensore
Il Presidente