Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25432 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CUPELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila annullava l’ordinanza che aveva imposto a NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura del divieto di dimora in Abruzzo e Molise.
COGNOME e COGNOME sono indagati per “tentata estorsione” in concorso: gli stessi avevano ceduto al coimputato COGNOME presunti crediti relativi a danni, in ipotesi, pat nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare a loro carico.
COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO, aveva promosso sette giudizi civili dinanzi al Tribunale di Vasto per ottenere il risarcimento dei danni generati da ipotetiche condotte di ingiuria e diffamazione agite nel corso della procedura di esecuzione immobiliare; COGNOME e COGNOME, d’intesa con i ricorrenti, chiedevano ai convenuti, persone offese, somme da pagare in via extragiudiziale a titolo di “risarcimento del danno”.
Il tribunale riteneva che non vi fossero gli elementi per ritenere i gravi indizi colpevolezza del reato di tentata estorsione in quanto gli indagati avevano adito le vie legal e la mediazione del giudice, al quale gli stessi avevano rimesso la valutazione della legittimità delle loro pretese, escludeva che fosse prospettabile il profitto ingius elemento costitutivo del reato contestato.
Venivano ritenute insussistenti anche le esigenze cautelari.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: con due distinti motivi si censurava l’illegittimità della motivazione deducendo che l’attivazione procedimenti civili non sarebbe incompatibile con la sussistenza della “minaccia”, necessaria per integrare il reato di tentata estorsione; diversamente opinando si affermerebbe che colui che ha minacciato di adire le vie legali per tutelare dirit inesistenti ed ottenere un profitto ingiusto, potrebbe garantirsi l’impunità azionando concretamente il procedimento giudiziale (al più esponendosi alle conseguenze di una condanna per “lite temeraria”).
Si deduceva, inoltre, che le esigenze cautelari, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero “attuali”, tenuto conto del fatto che i giudizi erano stati incardinati 2021, ma dagli atti sarebbe emerso che gli stessi erano stati “coltivati” (erano state presentate le conclusioni ed era stato avviato un procedimento di mediazione).
CONSIDERATO IN DIRITTI)
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
1.1.Per valutare la fondatezza del ricorso occorre circoscrivere l’area di rilevanza penale delle condotte funzionali ad ottenere un profitto ingiusto agite attraverso la prospettazione – o la concreta promozione – di azioni giudiziarie.
Sul tema il collegio riafferma, in primo luogo, che integra gli estremi del reato d estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro
non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l’agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto prospettato nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 19680 del 12/4/2022, COGNOME, Rv. 283199 – 02; Sez. 6, n. 47895 del 19/6/2014, Vasta, Rv. 261217 – 01; Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 253844 – 01). La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può, infatti, integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’alt 629 cod. pen. qu sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (il principio è stato espre in un caso in cui gli imputati avevano evocato vicende “inconfessabili” che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso: Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874 – 01);
In secondo luogo deve essere chiarito che, quando l’azione giudiziaria è concretamente promossa, il fatto che ci sia l’intervento del giudice, che è investito della cognizione del legittimità della pretesa, impedisce che si possa ipotizzare la sussistenza sia della costrizione illecita, che del profitto ingiusto dell’attore, il che osta alla possibilità di integrata l’estorsione (Sez. 2, n. 50652 del 10/11/2023, COGNOME, n.m.). Esiste infatti un’ontologica incompatibilità tra la promozione di cause civili, che implica l’intervento dell mediazione del giudice, cui è affidata la valutazione della legittimità della pretesa, e l’azio estorsiva.
1.2. Fatte queste premesse, il collegio ritiene che l’estorsione può essere integrata se la promozione di azioni giudiziarie costituisce lo strumento utilizzato per costringere i convenuto ad accettare accordi “stragiudiziali” palesemente ingiusti, che non sarebbero mai stati considerati, se lo stesso non fosse stato costretto a resistere in più giudi attivati in modo temerario.
Si ritiene cioè che la promozione di azioni temerarie non configura “di per sé” un tentativo di estorsione. L’estorsione, sia in forma tentata, che consumata, può ritenersi integrata solo qualora l’azione promossa costituisca il mezzo per ottenere un profitto ingiusto “fuori dal giudizio”, essendo funzionale a costringere il convenuto, fiaccandone le resistenze economiche e morali, a consegnare somme a titolo formalmente “transattivo”, ma invero, privo di qualunque giustificazione, e, dunque, ingiusto.
1.3.Nel caso in esame il tribunale si è limitato ad effettuare una valutazione astratta della problematica giuridica, senza tenere conto della possibile pretestuosità delle richieste avanzate dall’indagato, della esosità degli importi richiesti, del numero e della serialità del azioni giudiziarie intraprese nei confronti di soggetti diversi. Elementi che devono essere analiticamente analizzati anche al fine di una corretta valutazione del reale animus agendi dell’imputato.
Sul punto deve essere rimarcato quanto evidenziato dal ricorrente circa il fatto pretestuosità dei diritti azionati emerge dalla lettura di alcune delle sentenze del di Vasto che nel definire numerosi altri giudizi intentati dagli indagati con condanna 96 cod. proc. civ. ha accertato l’esistenza di «rivendicazioni insussistenti» e «pal infondate», parlando anche di «… coscienza dell’infondatezza della domanda», il tutt al fatto che, come altresì evidenziato dall’odierno ricorrente, presso il Tribunale risultano essere stati incardinati dalla coppia COGNOME ben 168 procediment quali ancora 92 pendenti).
1.4.In conclusione si ritiene che il Tribunale del riesame ha fatto malgover principi di diritto sopra enunciati, posto che ha ritenuto insussistente il t estorsione in ragione del concreto esperimento dell’azione giudiziaria, senza conside peculiarità del caso, ovvero il fatto che le plurime azioni intentate contro le m persone, connotate da serialità, sproporzionate nelle richieste di risarcimento, p essere strumentali ad ottenere – in via stragiudiziale – un profitto ingiusto.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al tribuna L’Aquila per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aqui competente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024
L’estensore
La Presidente