Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUONGO NOME
NOMENOME> nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 20 novembre 2023 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di sei anni, dieci mesi di
reclusione e 1.800 euro di multa per il reato di estorsione, aggravato dalla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) e dall’avere l’imputato commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 71 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze difensive proposte nell’atto di appello, che avrebbero consentito la riqualificazione del fatto nella fattispecie di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., con travisamento della prova in relazione al contesto e al motivo per il quale la persona offesa consegnò all’imputato somme di denaro in tre distinte occasioni.
La condanna si basa sulle sole dichiarazioni della persona offesa, nelle quali sono ravvisabili “parziali contraddizioni”, “in assenza di riscontri esterni individualizzanti” e in un contesto di accesa conflittualità fra la stessa e l’imputato che non intendeva lasciare libera la sua porzione di appartamento nella quale viveva a seguito della ospitalità inizialmente ricevuta.
La Corte di appello si è limitata a richiamare il timore ingenerato nella persona offesa, elemento comune alla estorsione e alla suddetta ipotesi di truffa aggravata e non ha considerato che le velate minacce dalla stessa riferite sarebbero state espresse in date differenti da quelle nelle quali avvenne la consegna del denaro.
2.2. NOME Contraddittoria NOME motivazione in NOME relazione all’applicazione della circostanza di cui all’art. 71 d. Igs. n. 159 del 2011 e alla inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta in appello.
La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la misura fosse stata applicata non in data 11 luglio 2017 ma il 22 gennaio 2020, giorno nel quale, invece, la misura, precedentemente applicata, fu eseguita.
2.3. Contraddittoria motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte di un corretto contegno processuale dell’imputato.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato
convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore della parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati o manifestamente infondati.
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la valutazione della Corte d’appello in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando la mancanza di “riscontri esterni individualizzanti”.
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489).
Va poi ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); il vizio è assente nel caso di specie in ragione dell’ampia e logica motivazione sul punto delle decisioni del Tribunale (pagg. 1314) e della Corte d’appello (pagg 5-6), che hanno anche rimarcato come le dichiarazioni di NOME COGNOME, precise e coerenti, abbiano trovato riscontro in quella rese dalla ex moglie NOME COGNOME, testimone indicata dalla difesa dell’imputato.
Peraltro, con il motivo di ricorso la difesa si è limitata a invocare una riqualificazione del fatto nel reato di truffa vessatoria, richiesta già disattesa dai giudici di merito, che hanno correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale l’elemento atto a differenziare la condotta estorsiva da quella di truffa aggravata “vessatoria” va colto nelle modalità della condotta, valutata ex
ante, che può qualificarsi come estorsiva se connotata – come nel caso di specie – dalla minaccia di un male concretamente realizzabile ad opera dello stesso agente e altresì idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, COGNOME, Rv. 258110; Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, COGNOME, Rv. 253313; da ultimo v. Sez. 2, n. 20753 del 03/04/2024, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie le minacce, “tutt’altro che immaginarie”, erano “direttamente riferibili alla volontà dell’imputato” (pag. 16 della prima sentenza) e “non hanno indotto in errore la vittima, bensì hanno ingenerato il timore di un danno, per cui l’adesione della vittima alla volontà dell’agente è l’effetto di una determinazione di volontà coartata” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Non è ravvisabile alcun travisamento delle prove, formalmente evocato dalla difesa, che in realtà ha sollecitato una loro rilettura, inammissibile in questa sede: è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217).
La questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 2 -ter, d. Igs. n. 159 del 2011, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., riproposta con il ricorso, è manifestamente infondata.
La difesa lamenta l’assenza della previsione di una verifica della pericolosità del proposto libero, una volta trascorsi due anni o più fra l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l’esecuzione della stessa, verifica prevista solo per gli imputati che siano stati detenuti per detto periodo, in ragione di quanto stabilito dal comma 2 -ter del suddetto articolo 14, inserito dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Con questa disposizione il legislatore ha recepito l’indicazione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 291 del 2013, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 15 del medesimo decreto legislativo nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per
espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
Nella motivazione della sentenza, il Giudice delle leggi ha evidenziato che la persona detenuta «è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell’interessato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione».
Risulta tutt’altro che irragionevole, dunque, la scelta del legislatore di prevedere una verifica della persistenza della pericolosità sociale dell’interessato solo nella ipotesi di cessazione di uno stato di detenzione, qualora esso si sia protratto per almeno due anni.
Al di fuori di questo caso, il proposto nei cui confronti debba essere eseguita la misura di prevenzione a distanza di un rilevante lasso temporale dal provvedimento di applicazione non sarà privo di tutela, ben potendo attivare il procedimento di revoca o modifica disciplinato dall’art. 11 del d. Igs. n. 159 del 2011 «quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato».
Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011, la circostanza aggravante prevista dall’art. 71 dello stesso decreto («se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione») è stata correttamente applicata dai giudici di merito perché l’esecuzione della misura di prevenzione era iniziata pochi giorni prima della commissione dei fatti.
4. È privo di fondamento anche l’ultimo motivo.
La Corte d’appello ha ampiamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento non tanto alla condotta processuale, valutata negativamente, ma soprattutto alla intensità del dolo, al pregiudizio
economico arrecato alla persona offesa e ai numerosi precedenti penali dei quali è gravato l’imputato, che da soli possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese affrontate dalla parte civile nel presente giudizio, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 2.344, oltre accessori di legge.
Così deciso il 03/07/2024.