Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50020 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50020 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 26/5/2023 del Tribunale per il riesame di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO Presenti, che ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza, attesa la carenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’ipotesi di reato contestata in cautela.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del medesimo circondario il 25 marzo 2023, con il quale era stata applicata la misura coercitiva di natura detentiva degli arresti domiciliari in relazione alle incolpazioni di cui al cap 43 (estorsione consumata in concorso), così rigettando il ricorso proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
1.1. Il Tribunale del riesame ha quindi affrontato i temi della valutazione della gravità indiziaria fondata anche sulla attendibilità della persona offesa, oltre che su compendio investigativo autonomo, attraverso il quale si aveva modo di osservare in via diretta il “modo” della condotta, cui aveva partecipato anche l’odierno ricorrente. Ha quindi affrontato in forma diretta le deduzioni mosse con l’istanza di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria già scrutinato in sede genetica. 1.2. Il Collegio ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di stabi organizzazione di settore e la reiterazione costante delle condotte.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l’annullamento per violazione della legge penale incriminatrice, della regola di giudizio di cui all’ar 273, 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., e, comunque, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per concorso nella estorsione consumata da altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato, aspecifico e teso a ribaltare sulla giurisdizione di legittimità argomentazioni di merito in ordine alla valutazione della gravità indiziaria. Difetta inoltre di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al ricorso (o comunque richiamato per indicazione fascicolare) gli elementi indiziari dai quali desumere che la decisone del Tribunale sia frutto (per come razionalmente sostenuta dagli argomenti spesi in motivazione) di travisamento del dato indiziario.
1.1. Dalla lettura del testo del provvedimento impugnato si evince che il Tribunale ha fondato la decisione per l’accertato concorso del ricorrente nella fattispecie di estorsione consumata tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di riesame.
I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione del argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avut modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
1.2. Il Tribunale ha invero stimato grave il sostegno indiziario a carico del ricorrente, giacché solo attraverso le indicate modalità di collaborazione e mediazione (non svolta altruisticamente nell’interesse esclusivo dell’estorto) l’offeso riuscì a conseguire la restituzione dell’auto sottratta, previo versamento di un corrispettivo “riscatto”. Deve infatti ritenersi integrato il delitto di estorsi ogniqualvolta la vittima del furto si rivolga ad un intermediario per ottenere la restituzione del bene sottratto e soggiaccia, a tal fine, alla richiesta di una somma di denaro. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è storicizzata nel ritenere che possa configurarsi estorsione persino nel caso che sia lo stesso derubato ad offrire una somma di denaro al fine di ottenere la restituzione del bene sottratto (Sez. 2, n. 12245, del 26/4/1978, Rv. 140144; Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800; Sez. 2, n. 6818 del 31/1/2013, Rv. 254501; fino a Sez. 6, n. 59949, del 20/9/2018, Rv. 274508). Il Tribunale distrettuale si è pertanto limitato a fare applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che “integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 12326 del 11/10/2000, Rv. 217425), in quanto la richiesta di denaro in cambio dell’adempimento dell’obbligo giuridico di restituire, che incombe sull’agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8309 del 24/06/1998, Rv. 211184)”. Orbene, tale principio di diritto opera vieppiù qualora l’iniziativa della richiesta di denaro in cambio della restituzione del bene sottratto pervenga, come nella presente fattispecie, dall’intermediario, incaricato dalla vittima del furto del recupero della res sottratta
salvo che questi non agisca per meri scopi solidaristici, senza alcun tornaconto personale e nell’interesse esclusivo dello spogliato (Sez. 5, n. 40677, del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 2, n. 6824, del 18/1/2017, Rv. 269117), giacché non muta lo schema tipico che muove la vittima alla disposizione patrimoniale in ragione della minaccia implicita della perdita definitiva del bene. Nella fattispecie, il Tribunale ha quindi avuto cura di precisare, attingendo al patrimonio investigativo, che il ricorrente agì anche nell’interesse degli estortori, veicolando informazioni e richieste verso la vittima. L’opposto convincimento, fondato su una lettura del tutto alternativa ed opposta del coacervo indiziario, non è sostenuto da adeguato conforto documentale di allegazioni.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.