Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50030 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50030 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 10 ottobre 2019, il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nella parte in cui applicava a COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli art. 74 D.P.R. n. 309/90, (capo 92), 73 D.P.R. n. 309/90 (capo 96), 629 e 416-bis.1 cod. pen. 94, e detenzione armi (capi 97 e 99), la misura della custodia cautelare in carcere.
1.2 Il difensore, premette che si era contestata oralmente la sussistenza anche di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 94 e 97; rileva, particolare, che erroneamente il giudice aveva qualificato come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni la richiesta di pagamento di un noleggio di una autovettura, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto sia dal giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale, NOME era il vero gestore e proprietario dell’autonoleggio e non era quindi né un terzo estraneo, né agiva su mandato del titolare formale del diritto; in ogni caso, la sua condotta avrebbe potuto essere considerata quale concorso del terzo nel reato, tenuto conto che le conversazioni riguardo al mancato pagamento avevano avuto inizio la mattina del 20 gennaio 2021 tra i fratelli NOME e NOME, e NOME era intervenuto solo alle 13.10; era rimasta assolutamente senza motivazione la
conferma dell’ordinanza in relazione al reato di cui al capo 97, malgrado fosse stata esclusa l’aggravante di cui al comma 4) dell’art. 74 D.P.R. n. 309/90 in relazione al capo 92) e dalla conversazione del 28 novembre 2020 l’interlocutore del COGNOME avesse dichiarato che si trattava di un’arma a salve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Corre infatti l’obbligo di rilevare che la censure mosse dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria muovono dall’errato presupposto che la motivazione addotta dal giudice di merito possa essere sottoposta al sindacato di legittimità dal punto di vista della persuasività e condivisibilità. Così invece non è, atteso che il controllo sulla motivazione esercitabile in questa sede verte soltanto sulla consequenzialità logica della linea argomentativa adottata, per cui non è compito della Corte di cassazione quello di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né di condividerne la giustificazione, ma soltanto quello di limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, sent. n. 40677 del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 5, n. 1004/00 del 30/11/1999, Moro, Rv. 215745).
Ciò è quanto si riscontra pienamente nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame, che non fa altro che dedurre la partecipazione dell’indagato all’associazione non solo dal suo ruolo di fornitore di sostanza stupefacente, ma anche dai consigli da lui dati a COGNOME per evitare i controlli da parte delle Forze dell’ordine e su dove spostare l’attività di spaccio (pag. 6 e 7), dalle informazioni ricevute da COGNOME sulla inidoneità di COGNOME a gestire la piazza di spaccio (pag.7 e 8) e sulla predisposizione di una nuova abitazione per tale attività (pag.8), tutte significative della consapevolezza e volontà di NOME di far parte di una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti
1.2 Quanto al reato di cui al capo 94), il Tribunale, pur errando nel ritenere che il reato di cui all’art. 393 cod. pen. possa essere compiuto solo dal titolare del diritto, peraltro dopo aver affermato che NOME si occupava della gestione dell’autonoleggio, ha comunque rimarcato che le minacce erano state rivolte nei confronti di COGNOME NOME, che non era il debitore, ma il fratello di quest’ultimo; pertanto, deve essere ribadito l’orientamento della Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni unite (n. 29541/2020, udienza 16/07/2020, ric. Filardo), che così si esprime sul tema: è configurabile il delitto di estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno
di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014,- COGNOME, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264967).
1.3 Quanto, infine, alle censure relative al reato di cui al capo 97), non risulta che vi fosse una specifica impugnazione sul punto, non risultando ciò dal verbale di causa; al contrario, nei motivi posti a sostegno del riesame, il difensore dichiarava espressamente: “il presente riesame verte sull’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 90), 92) e 94) con relative aggravanti, mentre al momento non si contestano quelli relativi al capo 96)”; pertanto, non risultando alcuna altra precisazione nel verbale di udienza, ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e d quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. NUMERO_DOCUMENTO.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/11/2023