Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME n, a Tortorici DATA_NASCITA COGNOME NOME n. a Tortorici il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Catania in data 5/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi a firma dei difensori; letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, patrono delle parti civili costitui udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Sost. Proc, GenAVV_NOTAIONOME, che ha concluso per il rigetto dei udito il patrono delle parti civili, AVV_NOTAIO, che si è riportato alla memo depositato conclusioni e nota spese;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO per COGNOME NOME e AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Caltagirone in data 19/11/2018 dichiarando, per quanto in questa sede rileva, l’estinzione per maturata prescrizione dei reati contestati ai capi b),c) d) rubrica (lesioni aggravate in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME commesse in Vizzin il 2/10/2011; abusiva occupazione del fondo sito in INDIRIZZO d proprietà di COGNOME NOME, commessa tra il 2/10/2011 e il 15/6/2012) nonché del delit di calunnia ascritto nel proc. riunito n. 697/12 r.g.n.r.; ha confermato la responsabili prevenuti per il delitto di estorsione aggravata contestato sub a) con rideterminazione de pena nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, convalidando statuizioni civili rese in primo grado.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 l’erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione qualificazione giuridica dei fatti alla stregua del delitto di estorsione in luogo della fa ex art. 393 cod.pen. Secondo il difensore i giudici d’appello hanno affermato la pie consapevolezza del ricorrente circa l’ingiustizia della pretesa fatta valere nei confront titolare del fondo senza spiegare l’iter logico a fondamento di detto convinciment trascurando la mancata acquisizione di elementi fattuali a sostegno del dolo estorsivo negando rilevanza alla sentenza del giudice di pace del 6/4/2014 che aveva assolto il ricorrente dal reato di pascolo abusivo per aver agito nell’esercizio di un diritt conseguente integrazione della scriminante di cui all’art. 51 cod.pen. I giudici territoriali invece riconosciuto eccessivo rilievo alla sentenza del Tribunale civile di Caltagirone che reintegrato nel possesso del fondo i RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare che, ai fini prova del dolo, doveva essere esaminata la convinzione che aveva animato i ricorrenti nell’opporsi al rilascio;
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualifica giuridica del fatto. Dopo aver per esteso richiamato la memoria difensiva depositata in sed di discussione davanti la Corte territoriale ed aver analizzato i principi enunziati da Sez. Filardo in ordine ai caratteri distintivi che connotano le fattispecie di estorsione e ragion con violenza alle persone, il difensore sostiene che il ricorrente, sulla scorta dei preg
rapporti di pascipascolo intrattenuti con il titolare del fondo, ha agito nella convinzi potersi veder riconosciuto un contratto di fitto agrario. A detto riguardo non rileva l’escl in sede civile della fondatezza della pretesa in quanto il delitto di ragion fattasi presci detto requisito, dovendosi aver riguardo al soggettivo convincimento dell’agente e a dett proposito dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente rivolgendosi alle pp.00. fe riferimento alla necessità di portare la questione davanti al giudice. Aggiunge il difensore ai fini della qualificazione giuridica non pare decisivo il richiamo alle condotte di vio minaccia mentre risulta erronea la valutazione d’irrilevanza della sentenza del giudice di pa che ha escluso la punibilità del delitto ex art. 636 cod.pen., esito che incide sulla qualific del dolo.
AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME NOME
3.La violazione degli artt. 629 cod.pen. 187,192,125, comma 3, cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato nel ritener facesse carico agli imputati la prova circa l’esistenza di un contratto agrario dissimulato d contratto di pascipascolo, incombendo sull’accusa l’onere probatorio di fatti posti a carico d imputati. Inoltre la Corte d’appello ha trascurato la pendenza tra le parti di una causa c proprio al fine della dimostrazione di un contratto d’affitto simulato che ha v riconoscimento in sede d’appello delle ragioni dei COGNOME. Aggiunge il difensore che sentenza impugnata ha ritenuto provata una condotta differente da quella contestata, ovvero non l’uso della violenza da parte del ricorrente e del congiunto per costringere i COGNOME cedere loro gratuitamente il terreno ma al fine di indurli a consegnare una somma di danaro ovvero a stipulare il contratto di pascipascolo. Alla luce del riferimento operato dai giud merito ad un’asserita offerta di una somma di danaro rifiutata dalle vittime il reato dov pertanto, ritenersi tentato e non consumato mentre l’occupazione del fondo con il bestiame poteva integrare al più la violazione dell’art. 610 ovvero dell’art. 636 cod.pen., fattisp relazione alla quale il COGNOME NOME risulta essere stato già assolto dal giudi pace in presenza della scriminante putativa di cui all’art. 51 cod.pen. Con riferimento prova del dolo il ricorrente assume l’illogicità della motivazione laddove fa riferiment pregressa presentazione di varie denunzie da parte dei COGNOME nei confronti dei COGNOME com pure all’intervento del Maresciallo dei Carabinieri che aveva invitato COGNOME NOME ad astenersi da condotte d’invasione di terreni altrui. La Corte ha, inoltre, omesso considerare quale indice del dolo di ragion fattasi la domanda riconvenzionale avanzata dai COGNOME intesa al riconoscimento di un contratto agrario, limitandosi al richiamo dell’esit giudizio di primo grado. Il difensore lamenta, infine, la ritenuta sussistenza dell’aggra contestata ex art. 628,comma 3 n. 1, cod.pen. in assenza di adeguata motivazione circa la
contemporanea presenza di più persone nel momento in cui venne esercitata la violenza o la minaccia;
3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 629, c 2, cod.pen. Oltre a censurare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 629, comma in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. il difensore lamenta la mancata considerazione della diminuente della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Co Costituzionale 120/2023 chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria della pena anche con riguardo all’operato bilanciamento.
3.2 Con i motivi nuovi l’AVV_NOTAIO ha ulteriormente illustrato le ragioni a sos dell’alternativa qualificazione giuridica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure proposte nei due distinti ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME NOME (ribadite nei motivi nuovi) e nel primo motivo dell’impugnazione di COGNOME NOME concernono la qualificazione giuridica del fatto sub a) alla stregua del delit estorsione sicché possono essere congiuntamente delibati con esiti di manifesta infondatezza.
1.1 Il primo giudice, le cui valutazioni si saldano a quelle del giudice d’appello in r della concordanza dei criteri valutativi e della sovrapponibilità degli esiti, ha ricost maniera dettagliata la vicenda a giudizio sia con riguardo agli antefatti che alle cond COGNOME oggetto di contestazione sub a), dando ampio e persuasivo conto, con argomenti condivisi dalla sentenza impugnata, della insussistenza di elementi atti giustificare l’ascrizione dei fatti nell’alveo della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Seb sentenza di primo grado sia stata resa in epoca antecedente la pronunzia delle Sez. U. Filardo, che ha risolto il contrasto interpretativo sul punto, il Tribunale di Caltagirone ha aff con argomenti esaustivi e giuridicamente corretti l’insostenibilità dell’alternativa qualifi giuridica della condotta sollecitata dalle difese.
1.2 Invero, l’ampia istruttoria svolta in primo grado ha consentito di ricondurre i preg rapporti tra le parti a temporanei e discontinui contratti di pascipacolo, documentati in f scritta fino all’estate 2010; nel maggio 2011 fu COGNOME NOME NOME rifiutare l’offe acquistare il fieno che si trovava su parte del fondo di COGNOME NOME NOME NOME nonostante l’espresso divieto di condurre animali sul fondo per farli pascolare, estirpando veccia, i COGNOME introducevano sistematicamente sullo stesso centinaia di capi. Alla streg di quanto emerge dalla sentenza del Tribunale, nel solo mese di luglio 2011 COGNOME NOME sporse denunzia presso i CC della Stazione di Vizzini il 16,20 e 27 luglio; la persist invasione del fondo fu accertata dai CC che, in data 2/8/2011, provvidero a notificare NOME COGNOME COGNOME diffida a liberare il fondo dai bovini. Appare significativo che circostanza il ricorrente NOME COGNOME giustificasse la propria condotta perché in seg
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alla scadenza del “contratto di affitto” con i COGNOME non sapeva dove portare i numerosi c di bestiame di sua proprietà (pag. 4, sentenza Trib.). Anche dopo la diffida i COGNOMEg continuarono ad introdurre bovini sul fondo delle pp.00., talora aprendo varchi e forzand cancelli, e NOME COGNOME continuò a denunziare, rivolgendosi anche alla Guardia di Finanza di Catania.
1.3 Quanto agli specifici episodi delittuosi oggetto di contestazione al capo a) vale la p di segnalare che, alla stregua delle plurime fonti presenti il 30/9/2011, nell’occas NOME COGNOME COGNOME rivendicava nei confronti del COGNOME COGNOME proprietà del terreno terreno è mio”) intimandogli di non recarvisi più e facendo riferimento al fatto che av avuto in passato la possibilità di venderglielo (pag. 5). Il 2 ottobre 2011, presenti imputati, costoro rivendicavano ancora, minacciosamente, la proprietà dei terreni, precisando che ove NOME COGNOME avesse avuto da ridire al riguardo poteva rivolgersi al giudice.
Contrariamente a quanto assume la difesa, l’atteggiamento dei ricorrenti è quello di ch rivendica la proprietà senza alcun titolo, riconoscendo la prerogativa di ricorrere al gi non a sé ma al proprietario spossessato. In quel frangente, secondo la ricostruzione de COGNOMECOGNOME i COGNOME COGNOME cacciarono dal loro fondo dopo averli aggrediti fisicamente. E’ i frangente che si collocano le contraddittorie richieste ed offerte di danaro dei COGNOME COGNOME al tentativo di costringere NOME COGNOME COGNOME firmare “una carta” “per dargl terreno” e NOME COGNOME COGNOME formulava minacce anche nei confronti dei famigliari di NOME COGNOME COGNOME lo stesso avesse avviato altre iniziative nei loro con (pag. 7).
1.4 La prova del dolo estorsivo si ricava dalla puntuale e non contestata ricostruzione d fatti operata dai giudici di merito, dalla quale non emergono elementi idonei a provare che g imputati agirono nella seppur erronea convinzione di esercitare un proprio diritto, sebbene al contrario con la piena consapevolezza di non avere alcun titolo che li abilitasse ad occupa il fondo dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME. L’esercizio della violenza al fine di realizzare lo sposses del fondo integra gli elementi costitutivi del contestato delitto di estorsione, nella consumata, risultando attinto l’obiettivo antigiuridico perseguito dai ricorrenti di otte disponibilità del fondo sine titulo. Nessun pregio può, dunque, riconoscersi alle censure in punto di alternativa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 393 cod.pen. mentre l’adomb riconduzione delle condotte nell’alveo del delitto tentato, ovvero delle residuali fattispec artt. 610 e 636 cod.pen., oltre a non aver costituito oggetto di devoluzione in appello, ris comunque, destituita di fondamento alla luce della argomentata integrazione degli elementi costitutivi d’ordine materiale e psicologico del delitto d’estorsione.
Deve al riguardo ulteriormente osservarsi che gli insistiti riferimenti dei ricorren sentenza assolutoria del giudice di pace e alle vicende dell’azione possessoria non hanno
valore dirimente in relazione alla qualificazione del dolo in quanto si tratta di un conten attivato dai Tiratosi, spogliati con violenza del possesso dei loro beni, i cui esiti, p attestano le fondate ragioni degli stessi.
Gli ulteriori profili di doglianza coltivati dalla difesa di COGNOME NOME sono in parte preclusi, non risultando devoluta in appello la questione relativa alla sussiste dell’aggravante delle più persone riunite, e in parte manifestamente infondati. Inver l’attenuante della lieve entità del fatto non appare nella specie ravvisabile alla stregua modalità delle azioni sub a), del coefficiente di violenza dispiegato nei confronti delle della reiterazione e della rilevante offensività delle condotte. Questa Corte ha chiarito l’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 20 postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la liev entità difetti con riguardo all’evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla s ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’en del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 – 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 – 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269933 – 01).
2.1 Fondata e meritevole d’accoglimento è la residua censura formulata dalla difesa di COGNOME NOME in punto di giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in prim grado, con argomento giuridicamente erroneo, sostenendo che, poiché l’aggravante delle più persone riunite è una circostanza ad effetto speciale, “opera il divieto di cui all’ultimo co dell’art. 69 cod.pen.”.
In disparte il rilievo in ordine alla natura indipendente dell’aggravante ex art. 628, com 3 n. 1, cod.pen.,la Corte di merito ha giustificato la negazione della prevalenza evocando u divieto legislativo insussistente poiché la norma richiamata chiarisce che il giudizi comparazione, come disciplinato dai primi tre commi dell’art. 69 cod.pen., ha portata generale con la sola esclusione delle ipotesi di cui agli art. 99, comma 4, 111, 112, primo comma n. cod.pen.
La natura del vizio rilevato impone di estendere gli effetti dell’annullamento anche coimputato che non ha formulato censura sullo specifico punto ai sensi dell’art. 58 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727 – 05; n. 7977 del 25/01/2024, Rv. 286002 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono s’impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. nei confronti di entrambi i ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Catania. I residui motivi di ricorso debbono essere, invece, dichiarati inammiss con conseguente declaratoria di irrevocabilità della responsabilità nei riguardi degli imput cui fanno carico le spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili, liqu giusta notula- come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME nonché, per l’effetto estensivo, nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla valutaz inerente al bilanciamento tra circostanze eterogenee ex art. 69 cod.pen., con rinvio per nuov giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Dichiara inammissibili resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li in complessivi euro 4.550/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 Aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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