Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40801 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Triggiano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/9/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di- appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Trani all’esito del dibattimento, era quindi confermata pure la qualificazione giuridica estorsiva della condotta tentata contestata come commessa in concorso con ignoti.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte confermato l’affermazione della responsabilità per il conato estorsivo contestato senza tenere in alcun conto le ragioni spese con i motivi di gravame, che avevano evidenziato l’obiettivo mendacio e l’assoluta inattendibilità di quanto narrato dalla persona offesa (costituitasi parte civile) NOME COGNOME, in relazione al furto subito ed al sinistro provocato, con successiva sosta del vicolo in un luogo diverso da quello esposto in denunzia. Tale intrinseca inattendibilità avrebbe dovuto quindi allarmare la Corte della revisione di merito del giudizio di primo grado in ordine alla veridicità dell’intero narrato, essendo gli episodi descritti strettamente connessi tra loro e non essendo sostenuta da alcuna logica la tesi dell’interesse patrimoniale dell’agente ad ottenere dal dipendente-autista il risarcimento del danno da questi provocato all’autocarro condotto, atteso che il veicolo era coperto da polizza casko, che teneva immune l’assicurato anche dal danno provocato al veicolo condotto dal soggetto sinistrante. La polizza fu infatti attivata e la Compagnia assicuratrice indennizzò l’intero importo del sinistro. La Corte inoltre avrebbe negato qualsivoglia significato al fatto (dimostrato) che la parte civile era stata tratta a giudizio per simulazione di reato, proprio in ragione delle dichiarazioni rese in ordine alle modalità del sinistro provocato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora i medesimi vizi, con riferimento alla divisata qualificazione giuridica (estorsione tentata in concorso e riunione), dovendo, come specificamente dedotto con i motivi di gravame spesi nel merito, il fatto più correttamente inquadrarsi nel paradigma della ragion fattasi (in concorso), con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), in ragione del prospettato e palese interesse dell’agente alla riscossione di un credito sorto per effetto del danno aquiliano provocato alla ditta in titolarità del coniuge, ma di fatto gestita proprio dall’agente, come più volte affermato nel corpo motivazionale della medesima sentenza, II danno provocato all’autocarro che era nel possesso della ditta della quale è titolare la coniuge dell’imputato doveva infatti esser risarcito dal conducente, ipoteticamente legittima poteva dunque ritenersi la pretesa della somma richiesta alla parte civile; né rileva la titolarità
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formale della ditta creditrice in capo al coniuge dell’agente, atteso che la stessa sentenza impugnata affermava che la ditta di autotrasporti, ancorché formalmente intestata alla moglie del COGNOME era di fatto da questi materialmente gestita in ogni sua forma.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio esiziale di motivazione, per carenza assoluta, in ordine al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione delle modalità del fatto e del leale comportamento processuale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, ancorchè acutamente orientato a sollevare più di qualche perplessità sulla valutazione di attendibilità intrinseca della persona offesa, il cui narrato è certamente infarcito di mendacio, per quanto riferito circa le modalità del sinistro provocato, della sosta successivamente effettuata e sul conseguente furto subito nel luogo della sosta, non si confronta con la pluralità autonoma di fonti probatorie convergenti.
1.1. Il conato estorsivo denunziato dalla persona offesa, costituitasi parte civile (dunque da valutare con estrema prudenza, in quanto portatore di un interesse nel processo), è infatti confermato dagli episodi (di natura parimenti estorsiva) descritti dalle altre due vittime della condotta (moglie e figlia della parte civile), che hanno riferito di altrettanti tentativi subiti ad opera dell’imputato; l’attendibilità di tali fonti autonome neppure è stata posta in discussione con i motivi di ricorso. Ergo, se è certamente vero che la parte civile, interessata all’esito del giudizio, ha riferito circostanze smentite dalla documentazione di viaggio, in ordine all’antefatto della condotta punibile, è altrettanto vero che la richiesta della somma di denaro rivolta al COGNOME è stata indirizzata anche alla coniuge ed alla figlia di costui, soggetti della cui attendibilità neppure il ricorrente dubita. Né si tratta qui di operare per gradi la valutazione di complessiva affidabilità della fonte ed attendibilità del narrato, quanto di scrutinare in piena autonomia l’attendibilità, neppure posta in discussione dal ricorrente, di due autonome fonti dichiarative consonanti con l’offeso costituitosi poi parte civile.
Del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, attinente alla qualificazione giuridica attribuita nel giudizio di merito ai fatti oggetto di valutazione processuale.
2.1. Il ricorrente ha evidenziato come sia rimasto accertato nel merito che l’imputato si attivò sin dall’origine nella precisa convinzione di avere diritto al risarcimento del danno cagionato dall’autista del veicolo, dipendente della ditta
in titolarità del coniuge. Tuttavia, le modalità, via via più esasperate e violente, attraverso -le quali tale istanza fu veicolata principalmente verso l’autore del sinistro attinsero, nella cruda minaccia ultimativa anche il coniuge e la figlia dell’offeso, soggetti certamente estranei all’ipotizzato danno provocato dal dipendente.
2.2. Orbene, questi essendo i fatti accertati nel merito, non resta che confrontarsi con il diritto vivente formatosi in tema di regolamento di confini tra estorsione e ragion fattasi. Come noto, sul punto si è pronunciata la massima espressione collegiale di questa Corte (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, ric. COGNOME, in motivazione, sub 10, fino a 10.5 e sub ss., pag. 14 e ss.), che ha risolto il contrasto (per vero più apparente che reale, cfr. sent. cit. in motivazione) denunciato con l’ordinanza di rimessione. Si è quindi chiarito che il discrimen rilevante tra le distinte fattispecie, che possono manifestarsi attraverso condotte di pari intensità violenta, riposa nell’elemento psicologico che orienta (si direbbe perfino “arma”) la condotta e ne determina la portata antigiuridica (non iure). In quanto, mentre nella ragion fattasi la pretesa azionata per le vie di fatto è sostenuta dall’intimo e non assurdo convincimento di una ragione tutelabile (cfr. Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967), nella estorsione la pretesa è evidentemente antigiuridica (contra ius) e tale può ritenersi (la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite declina anche una casistica di ipotesi) sia sotto il profilo obiettivo (assenza o manifesta assurdità), che sotto quello subiettivo, per essere gli autori della condotta violenta o minacciosa o (come nella fattispecie) i destinatari della minaccia estrani al rapporto obbligatorio presente nella mente dell’agente. Non ricorrono pertanto ontologicamente i profili di fatto per orientare il “tipo” verso forme meno gravi di reato.
2.3. Del pari è a dirsi per il terzo motivo, avendo la Corte valorizzato le circostanze dell’azione e la personalità dell’agente per misurare la sanzione ed escludere la ricorrenza di elementi di fatto atti ad integrare i presupposti normativi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
3.1. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.