Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7654 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7654 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME Sebastiano n. a S. Severo il 27/1/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 13/5/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. A. COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Vasto che, in data 25/5/2023, aveva dichiarato NOME colpevole del delitto di tentata estorsione continuata, condannandolo alla pena di giustizia con i do benefici di legge.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stre delitto di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex a cod.pen.e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi costit della fattispecie di cui all’art. 629 cod.pen.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione inadeguata illogica le doglianze difensive che ponevano in dubbio la sussistenza di minacce idonee a coartare la libertà di autodeterminazione della p.o., atteso il tenore delle frasi pro dall’imputato in occasione dei due accessi presso l’esercizio della p.o., prive di effi intimidatoria. Aggiunge che la sentenza impugnata è ugualmente illogica ed apodittica laddove ha valorizzato in punto di qualificazione giuridica l’assenza di pregressi rapporti l’agente e la vittima, affermando che le somme richieste dall’imputato non fossero dovute, nonostante l’avvenuta fatturazione da parte di COGNOME NOME dei lavori edili svolti a fav del denunziante e la legittimità della richiesta maggiorazione del 20% a titolo di interess credito. Secondo il difensore l’imputato intervenne su richiesta del COGNOME per aiutarl recuperare il credito in assenza di un tornaconto personale di talché il fatto avrebbe dovu essere ricondotto nell’ambito del concorso nel delitto di ragion fattasi;
2.2 la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena al minimo edittale.
Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato il trattamento sanzionatori irrogato in primo grado senza tener conto dello stato di incensuratezza dell’imputato, d corretto comportamento processuale tenuto, della non particolare gravità del fatto desunta dal tenore delle minacce, circostanze che dovevano essere considerate al fine della determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta. Pacifica e incontestata la ricostruzione dei fatti effettuata in sede di merito sulla scorta del dichiarative e documentali acquisite, le censure in punto di idoneità strumentale delle minacc sono destituite di fondamento. La difesa trascura che il giudizio in ordine alla capac intimidatoria della condotta non può prescindere, al di là del tenore delle minacce verbali, comportamento dell’agente, che anche in forma criptica, velata, indiretta e perfino silente pu manifestare attitudine a coartare le determinazioni del soggetto passivo. Nella specie, la p. ha riferito che in occasione del primo accesso dell’imputato presso il suo esercizio il Di Tu con atteggiamento minaccioso ed esprimendosi in stretto dialetto pugliese, “sbatteva sul
tavolo” la fattura emessa dal COGNOME per i lavori edili, esigendone il pagamento, chiaren che” da questo momento questa storia te la vedi con me” e intimandogli di non fare il furb (sent.Trib. pag. 3). Le modalità dell’azione sono tali da non lasciare margini di dubbio in or alla portata intimidatoria della richiesta, esattamente percepita dal denunziante c provvedeva subito dopo a far installare delle telecamere di videosorveglianza all’interno d negozio. Né può dubitarsi dell’efficacia coercitiva delle espressioni rivolte alla p.o. in occa del secondo accesso del 2/8/2018 allorché il ricorrente reclamava il pagamento della fattura con il corredo di interessi nella misura del 20% prospettando in caso contrario che avrebb passato “un brutto guaio”.
1.1 Non può parimenti riconoscersi pregio alle censure relative alla qualificazione giuridi del fatto. La p.o. (sent. Trib. pag. 4) in sede di esame dibattimentale ha precisato riguardo ai lavori di ristrutturazione commissionati a Tracchia Davide che l’impor inizialmente pattuito era stato pagato parte in contanti e parte a mezzo bonifico mentre relazione al residuo importo di cui alla fattura esibita dal Di NOME, rimasta inevasa in pre di contestazioni sull’esecuzione delle opere, il denunziante riferiva di aver raggiunto in ep precedente ai fatti contestati un accordo verbale con il COGNOME per definire bonariamente questione. Il COGNOME dal canto suo ha reso dichiarazioni reputate evasive, contrastate dal acquisizioni processuali sui rapporti economici con la p.o., negando -altresì- di essersi riv al COGNOME NOME, che conosceva solo superficialmente, per la riscossione del credito e di ave consegnato copia della fattura.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi dettati giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e di ragion fattasi, avendo in particolare la sentenza impugnata evidenziato che l’imputat effettuò la richiesta di pagamento in nome e per conto proprio, richiedendo un importo almeno in parte non dovuto e maggiorato di interessi. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o mina alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contrib pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 295 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 03), risultando determinante al fine della corret qualificazione giuridica il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l’interesse creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabil risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Nel caso a giudizio è incontestata la circostanza che il COGNOME NOME, presentatosi al cosp della p.o., ebbe ad affermare che “Tracchia non c’entra più niente. .questa storia te la v con me”, rivendicando in proprio l’incremento del venti per cento sul credito originario a ti di interessi, emergenza sufficiente a dar conto del fatto che l’imputato, a prescind dall’eventuale originario mandato del creditore e dalla esigibilità del titolo, agì in m autonoma e nel suo personale interesse nella fase della riscossione.
Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle conclusive censure in punt di determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto affette da radicale genericit Infatti, i giudici di merito, con valutazione concorde, hanno ritenuto di non poter riconos le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente apprezzabili a ta fine, stante l’irrilevanza normativa dello stato di incensuratezza e costituend partecipazione al processo esercizio di un diritto dell’imputato, cui nella specie non accompagnato alcun fattivo contributo alla ricostruzione della vicenda a giudizio valutabile art. 133 cod.pen.
Quanto alla dosimetria della pena deve rilevarsi che il primo giudice, muovendo dal minimo edittale detentivo e da una pena pecuniaria illegale per difetto (euro 900 di multa ha operato la massima diminuzione per il tentativo e un modesto aumento a titolo di continuazione interna sicché le censure difensive sul punto sono prive di fondamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in considerazione della complessiva infondatezza delle censure proposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 17 Gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre idente