Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Sondrio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 26/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Sondrio che, in data 24/5/2022, aveva riconosciuto NOME NOME colpevole dei delitti di estorsione aggravata e tentato incendio, condannandolo, previo riconoscimen RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed 900,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 43, 629,393 cod.pen. Il difensore lamenta che la C territoriale, a sostegno della qualificazione giuridica del fatto sub A) alla stregua del d estorsione, ha sostenuto l’illiceità della pretesa del ricorrente di ottenere la restitu mille euro prestati alla vittima in quanto siffatta dazione troverebbe giustific nell’impegno assunto dalla p.o. di procurare all’imputato contatti utili per rifornirsi di sebbene detta circostanza esuli dal capo d’incolpazione e non risulti provata in atti. La RAGIONE_SOCIALE. COGNOME nella deposizione dibattimentale ha riferito che la somma fu richiesta a tit prestito senza alcuna ulteriore pattuizione sicché l’asserita offerta di procacciament fornitori di stupefacenti a beneficio del ricorrente risulta estranea alla condotta addebitata al COGNOME, il quale -peraltro- rilasciò ricevuta della somma ottenuta restituzione, così dimostrando di aver agito nella consapevolezza di esercitare un propr diritto;
2.2 la violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. Secondo il difensore la valorizzazione d circostanza relativa alla promessa della p.o. di intermediazione nei confronti di forni stupefacenti, estranea al contenuto dell’imputazione, comporta la violazione del principio correlazione, trattandosi di emergenza in ordine alla quale il ricorrente non è stato pos condizione di articolare idonea difesa.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
3.1 Deve innanzitutto escludersi che la riconduzione della pretesa del ricorrente ad u causale illecita configuri la dedotta immutazione del fatto, essendosi la Corte di merito lim a valorizzare una circostanza, già riferita in sede di indagini e confermata in dibattimento p.o., che attiene alla ricostruzione del fatto, in ordine alla quale l’imputato è stato condizione di dispiegare ampiamente le proprie difese.
Questa Corte ha in più occasioni precisato che 1a violazione del principio di correlazio tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenut
sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risu probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713-02; n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427-01).
Quanto all’alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 393 cod al corretto scrutinio RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali effettuato dai giudici di merito aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell’art. 629 cod.pen. è ulteriormen imposta dal rilievo, estraneo alle deduzioni difensive, secondo cui l’imputato non si lim rivendicare minacciosamente la somma nei confronti di NOME COGNOME ma formulò espresse minacce di incendio dell’autovettura del padre. Come già condivisibilmente ritenuto, in occasioni, da questa Corte, è configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l’agen esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto consistente nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostan rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Rv. 259555; n. 45300 de 28/10/2015, Rv. 264967, in motivazione Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024
Sentenza a motivazione semplificata