Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4833 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4833 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal So Procuratore Generale nella persona di NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 15/09/2021, in parziale riforma de sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all’ esito di giudizio abbreviato in
17/09/2020 confermava l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per varie ipotesi di estorsione aggravata (talune RAGIONE_SOCIALE quali aggravate a ai sensi dell’art. 416 bis.1 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputat mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. NOME COGNOME deduce due motivi.
Con il primo motivo lamenta, ex artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazi legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell’attenuante di cui art. 62 n. 6 c.p.
Osserva che i giudici di appello, del tutto erroneamente, aveva negato il riconoscime di detta attenuante sul presupposto del mancato integrale risarcimento del danno, no considerando che l’imputato aveva offerto a tutte le persone offese la somma di euro 150, pari a trenta volte il valore del rotolo di carta il cui acquisto sarebbe stato imposto.
Con il secondo motivo deduce, ex artt. 606 lett. b) cod. proc. pen. violazione di leg ordine all’ omessa riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte contestate ai sensi dell’art. 610 c.p.
Assume che nel caso in esame valutata l’intensità del dolo e considerate le modalità vendita “predatorie, insistenti e di accattonaggio” la condotta andava qualificata quale ipo violenza privata.
2.2. NOME COGNOME formula tre motivi.
Con il primo motivo rileva, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ affermazione della penale responsa dell’imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato, pur in difetto di dell’elemento soggettivo del dolo.
Lamenta che la corte di appello, nel ritenere comprovate le condotte addebitate consisti nell’ avere costretto numerosi titolari di esercizi commerciali ad acquistare rotolini di c aveva considerato che posto che risultava che era stato il coimputato COGNOME a consegna rotoloni e che, secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di merito, in dette occasioni l’ i era rimasto in macchina, costituiva un’ affermazione meramente apodittica ed indimostrata tesi della consapevolezza dal parte del ricorrente dei toni minacciosi usati dal coimputato.
Evidenzia, ancora, che i giudici territoriali non avevano considerato che nella fatti in esame era mancata la prova RAGIONE_SOCIALE minacce e dello stato di costrizione della vittima nonchè profitto ingiusto conseguente alla condotta contestata.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pe violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell’ag ex art. 416 bis.1 c.p.).
Assume che del tutto carente era la prova dell’aggravante del metodo mafioso difettando la prova dell’ elemento psicologico in relazione a tale specifico profilo.
Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE più p riunite.
Osserva che, del tutto immotivatamente, la corte di appello aveva disatteso la relati censura finalizzata ad escludere tale aggravante non considerando che nel caso in questione era pacifico che soltanto il COGNOME incontrava i commercianti sicchè in difetto di pro simultanea compresenza dei due coimputati l’aggravante de qua non poteva essere riconosciuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha, correttamente, ritenuto di escludere l’attenuante del risarcime del danno ritenendo, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, insufficiente i offerto dagli imputati alle persone offese non essendosi trattato con riferimento alle d persone offese di un singolo episodio estorsivo ma di plurime richieste formulate a cadenz periodica, per cui le somme offerte ai singoli commercianti non sono state ritenute suscettibi coprire l’effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto RAGIONE_SOCIALE esto reiteratamente poste in essere da COGNOME e COGNOME.
Va, del resto, ricordato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (In motivazion Corte ha evidenziato che l’attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificat non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rili che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avven ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale). (Sez. 2 – , Sente 51192 del 13/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 278368 – 02).
1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che i giudici territoriali hanno evidenziato in modo adeguato, coer e logico, come le condotte degli imputati erano reiterate e poste in essere ogni 1 giorni nei confronti del medesimo commerciante, costretto ad acquistare beni inutili, da derivando il danno economico subito dalle singole vittime; pertanto, i giudici di merito h correttamente qualificato i fatti in conformità del condivisibile orientamento giurisprudenz legittimità secondo cui il discrimen fra i delitti di estorsione e di violenza privata si individu fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a
procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, rv. 235 proprio come avvenuto nel caso in esame caratterizzato per i danni inflitti alle pp.00. cos ad acquistare beni sicuramente non indispensabili per la loro attività.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giu di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi esten all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riserv competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una alternativa.
Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prov neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica ch si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impug può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verifi rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della compl espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241214).
In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legitt quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne’ que “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è c esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è s esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli el offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la d non è censurabile in sede di legittimità.
Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probato piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quan sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, sal controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di mer spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti te la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/ dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del grav di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE par prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficie
che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragi dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, an se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME ed altri, Rv. 254107).
Muovendo dalle superiori premesse le censure formulate con il primo motivo di ricorso devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell’esaminare i mede motivi di doglianza dedotti con il presente motivo di ricorso, con motivazione esaustiva, lo congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha rilevato che la responsa dell’ odierno imputato, quale concorrente nelle condotte estorsive posto in essere dal coimput COGNOME, risultava pienamente riscontrata in ragione della assoluta insostenibilità della ricorrente secondo cui quest’ultimo non si sarebbe reso conto dei toni utilizzati da Figliol ottenere che le vittime acquistassero la merce, risultando evidente il ruolo del COGNOME n iniziative estorsive de quibus di comune accordo con il predetto coimputato e la sistematica convergenza RAGIONE_SOCIALE condotte dei due imputati nelle azioni delittuose in esame.
Va, invero, considerato che in tema di concorso di persone la distinzione tra connivenz non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato mentre il secondo richiede un contri partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizz solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 5, 2805 del 22/03/2013 – dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 25895301) risultando di tutta evidenza l sussistenza di una vera e propria condotta concorrente del predetto imputato alla luce de elementi di fatto evidenziati dai giudici di merito in ordine alla attività estorsiva de come tale qualificata per come chiarito al § 1.2.
2.2. Il secondo motivo è, anch’ esso, manifestamente infondato.
Va premesso che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha osservato che l’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circosta aggravanti: la prima – che ricorre nel caso di specie – riguarda il reato commesso da colui – appartenente o meno all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. – si avvale d “metodo mafioso”, per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell’esisten dell’associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l’aver ingenerato nella vitt consapevolezza che l’agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postuland che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione maf implica necessariamente l’esistenza reale – e non semplicemente supposta – di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell’azione a fa l’associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).
La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità contrastare in maniera più decisa l’atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggi pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un’associazione crimin utilizzino “metodi mafiosi”, ossia si comportino “da mafiosi” oppure ostentino, in mani evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particol coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio d organizzazioni in questione.
Osserva il Collegio che ai fini della sussistenza dell’aggravante è sufficiente l’associazione, in quanto evocata dall’agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittim piegarsi, solo in apparenza “spontaneamente”, al volere dell’aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi consegue Difatti, l’aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l’agente appartenga un’associazione mafiosa – sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) – o che agisca suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l’esecuzione del reato, rendendone difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevarica sopraffattrice dell’associazione medesima.
Orbene, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto.
Infatti non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insuffic contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex art. 7 D.L. Maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2 n. 21 ed ora sostituito dall’ art. 416-bis 1 cod. pen., “Circostanze aggravanti ed attenuan reati connessi ad attività mafiose”) avendo i giudici di merito, ai fini della affermazion sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui so maturate le vendite in contestazione nonchè la circostanza che, nella vicenda in esame, secondo quanto riferito dalle vittime le vendite erano state effettuate con toni minacciosi e riferimento al modo della criminalità organizzata evocata richiamando “i carcerati” e la “gente di Cara vita”.
Va, poi, rimarcato che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 7 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora a 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’az criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano sta conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. (Sez. 4 – , Sentenza n. 5136 del 02/02/2022 Ud. (dep. 14/02/2022 ) Rv. 282602 – 02.
Nel caso in esame il comune modus operandi dei predetti coimputati pronti ad agire in piena sintonia in danno dei commercianti nei termini sopra cennati indice univocamente a
ritenere che l’imputato fosse pienamente consapevole dei metodi usati per intimidi maggiormente le vittime.
Le censure formulate con il secondo motivo, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili i valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede.
2.3. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione quanto alla ritenuta sussis dell’ aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite: i giudici di merito hanno, correttamente, eviden come COGNOME e COGNOME, contestualmente, ponevano in essere in concorso tra loro le azio delittuose, con distribuzione dei ruoli, presentandosi insieme ai commercianti, con COGNOME che rimaneva in macchina, a portata di vista e di voce, talvolta intervenendo dopo COGNOME dialogare con le vittime (come nel caso di COGNOME NOME), supportando sistematicamente la condotta del complice.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibi Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. p condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti rispettivi ricorsi, si determina equitativannente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022 Il Consigli re Estensore Il Presidelte