Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51253 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 10.2.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.11.2019, il Tribunale di Trani aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di estorsione a lui ascritto al capo a) della
rubrica e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 700 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al COGNOME anche la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato la pena finale in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa, con conferma nel resto;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore deducendo:
3.1 omessa e/o illogica motivazione; inosservanza o Erronea applicazione della legge penale ex artt. 190 e 495 cod. proc. pen.: rileva che, all’udienza del 16.5.2017, all’esito della audizione della persona RAGIONE_SOCIALE, il giudice aveva disposto, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., l’esame testimoniale del teste di COGNOME pur non indicato nella lista depositata dal PM, salvo poi, dopo sei udienze, revocare l’ordinanza di ammissione senza però addurre alcuna motivazione sulla esaustività della istruttoria espletata; segnala che, con l’atto di appello, la difesa aveva evidenziato l’illegittimità della revoca insistendo per la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. avendo tuttavia la Corte territoriale respinto la richiesta sostenendo che la escussione del teste di COGNOME era stata sollecitata dal PM che era perciò l’unica parte processuale legittimata a dolersi della sua mancata audizione; richiama il disposto di cui all’art. 495, comma quarto, cod. proc. pen. e l’obbligo, per il giudice, di provvedere sentite le parti e motivatamente, disatteso dal giudice di primo grado nel momento in cui, contraddicendo quanto affermato in precedenza, aveva revocato la ammissione del teste indicato ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.;
3.2 omessa e/o illogica motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge penale; violazione dell’art. 629 cod. pen.: rileva che, con l’atto di appello, la difesa aveva evidenziato come il giudice di prime cure avesse travisato il senso di alcune dichiarazioni poste a fondamento della sua decisione, in particolare, su due aspetti: l’essere stata la persona RAGIONE_SOCIALE COGNOME contattata telefonicamente dal COGNOME e l’avere riferito che il COGNOME avrebbe commentato che “io quelli li devo guadagnare”; sul primo aspetto, rileva, infatti, che l’imputato aveva fornito una versione opposta; sul secondo aspetto, la stessa Corte di appello ha fatto presente che I”IO” era stata una svista del primo giudice; osserva che la Corte, del tutto apoditticamente, ha sostenuto che la versione del ricorrente fosse poco attendibile in quanto frutto di un “aggiustamento” finalizzato a giustificare la propria condotta; riporta le dichiarazioni del COGNOME e sottolinea che lo stesso COGNOME aveva riferito di esser stato contattato dall’imputato in una sola
occasione avendo poi sempre lui provveduto a sollecitarlo e, comunque, escludendo che il ricorrente avesse mai assunto un atteggiamento minatorio o ostile;
3.3 omessa e/o illogica motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 133 cod. pen.; applicazione del minimo della pena: segnala che, in ogni caso, la Corte avrebbe potuto infliggere al prevenuto il minimo della pena;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: premesso che si è in presenza di una “doppia conforme” sulla responsabilità, rileva che la difesa si è limitata a reiterare, in questa sede, le censure già avanzate con l’atto di appello omettendo di confrontarsi con la logica ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
NOME COGNOME è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all’esito di un conforme apprezzamento RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione in danno di NOME COGNOME avendolo indotto costui a versare la somma, prima di euro 600 e, poi, di euro 400, quale prezzo del “riscatto” per la restituzione dell’autovettura oggetto di furto perpoetrato in data 24.5.2010.
2.1 Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la difesa, infatti, lamenta, per un verso, la nullità o l’omessa motivazione circa la (a suo avviso inopinata e comunque illegittima) revoca della ordinanza con cui il primo giudice aveva disposto, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., per la escussione del teste indicato di PG pur non indicato nella lista depositata dalla pubblica accusa; per altro verso, il vizio di motivazione circa la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello con l’esame del predetto.
Va rilevato, infatti, quanto al primo profilo, ed in termini generali, che il giudice, ai sensi dell’art. 495, comma quarto, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole
durata del processo (cfr., in tal senso, Sez. 5 – , n. 8422 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278794 – 01).
Per altro verso, poi, se è vero che la revoca del provvedimento di ammissione dei testi deve essere adeguatamente motivato, è pur vero che l’omessa motivazione sulla loro superfluità (che, di per sé, integra una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, sancito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen.), comporta che il provvedimento sia affetto da una nullità che deve essere tuttavia immediatamente dedotta dalla parte presente con la conseguenza per cui, in contrario, essa è sanata (cfr., Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, GLYPH Mignogna, GLYPH Rv. 269050 01; ,Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M. Rv. 271732 – 01; cfr., ancora, Sez. 5 – , n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 – 01).
Va infine ribadito che, qualora, come nel caso di specie, il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell’istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza RAGIONE_SOCIALE parti medesime (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590).
Quanto al secondo profilo della censura, va ancora una volta richiamata la costante ed univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di c:ui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (cfr., Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 Ud. (dep. 31/01/2017), COGNOME, Rv. 269270 01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, COGNOME, Rv. 254974 – 01; Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010 Ud. (dep. 05/04/2011), C. Rv. 249906 – 01; tra le non massimate, Sez. 5, 9972 del 20.1.2023, COGNOME; Sez. 5, n. 18687 del 22.2.2021, COGNOME).
Il giudice di merito, d’altra parte, non è tenuto a spiegare espressamente le specifiche ragioni RAGIONE_SOCIALE sue determinazioni sulle istanze istruttorie, potendo provvedere motivando sulla completezza e sufficienza della piattaforma probatoria già acquisita a fornire l’evidenza della responsabilità dell’imputato
Da ultimo, poi, va pur ricordato che nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma l, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (cfr., Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 – 01).
2.2 Il secondo motivo è formulato in termini non consentiti in questa sede.
Tanto premesso, rileva il collegio che la questione sollevata con il secondo motivo del ricorso era stata già dedotta con l’atto di appello cui la Corte territoriale ha replicato in termini puntuali in fatto e corretti in diritto.
La difesa, infatti, deduce violazione di legge quanto alla integrazione della fattispecie incriminatrice e vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità ma si risolve, in definitiva, su censure che contestano piuttosto la valutazione operata sul risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; il ricorso, in definitiva, si fonda su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04) essendo appena il caso di ribadire che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I giudici della impugnazione di merito hanno riassunto la vicenda sulla scorta RAGIONE_SOCIALE denunce sporte dal COGNOME (acquisite sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti) il quale, avendo subito il furto della propria autovettura, aveva riferito agli inquirenti di essere stato contattato telefonicamente da tale COGNOME il quale gli aveva chiesto un appuntamento per “prendere un caffè”; in quell’occasione, il medesimo gli aveva fatto presente che un “bastardo” gli aveva riferito che, per restituire la autovettura, occorreva corrispondere 600 euro; al ché, il COGNOME,
sottolineando la vetustà e lo stato della vettura, aveva replicato di essere disponibile a pagarne solo 300; il COGNOME lo aveva ricontattato dopo qualche giorno e gli aveva detto che gli sconosciuti volevano almeno 400 euro; il COGNOME aveva allora denunciato il fatto alle forze dell’ordine che avevano organizzato una consegna controllata con banconote previamente fotocopiate e consegnate dal denunziate al COGNOME.
Il ricorrente, peraltro, aveva ammesso la propria opera di “mediazione” sulla cui rilevanza penale si è quindi concentrata la difesa sia in appello che con il presente ricorso.
Ritiene il collegio che la Corte d’appello ha affrontato e correttamente risolto la censura difensiva avendo dato conto, in primo luogo, che il tenore RAGIONE_SOCIALE denunzia era stato indebitamente inteso dal primo giudice (che aveva fatto riferimento alla espressione: “io quelli ci devono guadagnare” evocativa di un profitto personale del COGNOME) e che, invece, aveva richiamato le parole del ricorrente con riguardo al guadagno dei suoi ignoti interlocutori; nel contempo, spiegando che l’aver rilevato l’avvenuto “travisamento” (in tal modo “risolto”) non consentiva comunque di pervenire a conclusioni diverse in punto di rilevanza penale della condotta in quanto “… non è emerso un solo elemento atto a giustificare detta condotta in chiave filantropica tesa (cioè) all’esclusivo perseguimento dell’interesse della vittima” in quanto “… l’imputato non aveva nessuna pregressa frequentazione con il querelante (…) e, inaspettatamente, si proponeva di offrire al COGNOME un caffè proprio in occasione del cennato furto …” sostenendo le ragioni degli autori del furto a fronte RAGIONE_SOCIALE insistenze della persona RAGIONE_SOCIALE per avere uno sconto.
I giudici baresi, quindi, si sono conformati al principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, cosicché anche l’intermediario, che si presti ad intervenire nelle trattative per il versamento della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, NOME, Rv. 270723 – 01 che, in motivazione, aveva valorizzato l’assenza di pregressi rapporti di frequentazione o conoscenza tra le parti, tali da poter spiegare in termini ragionevoli la iniziativa dell’imputato di frapporsi come tramite tra gli autori del furto e la vittima, in t modo, peraltro, finendo per rimanere coinvolto in una vicenda di indubbia rilevanza criminosa senza alcuna apparente motivazione; cfr., anche,
Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269117 — 01, in cui la Corte, in applicazione del principio surrichiamato’ ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell’imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest’ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale).
Nel caso che ci occupa, la Corte d’appello ha puntualmente sottolineato come il COGNOME ed il COGNOME, pur lavorando entrambi presso l’ospedale cittadino, l’uno come ausiliario e l’altro come infermiere caposala, non avessero rapporti di alcun tipo nemmeno in quell’ambito.
Per converso, ha affermato che pacificamente la condotta del ricorrente si era in concreto tradotta in un indispensabile tramite tra la RAGIONE_SOCIALE e gli estorsori con il deliberato intento di far in modo che il COGNOME, per tornare in possesso dell’autovettura sottrattagli, finisse per soggiacere e soddisfare le illegittime pretese dei suoi sconosciuti interlocutori, in tal modo realizzando appieno, attraverso la propria condotta “atipica”, la figura del concorrente nel delitto di estorsione quand’anche materialmente ascrivibile a costoro e, dunque, dovendone rispondere egli stesso (cfr, Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, Salamone, Rv. 268972 – 01, in cui la Corte ha fatto presente che per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato).
2.3 Il terzo motivo del ricorso è, a sua volta, formulato in termini non consentiti poiché, pur evocando i vizi di cui alle lett. b) ed e) del comma primo dell’art. 606 cod. proc. pen. si risolve, in sostanza, nel sollecitare la adozione di un trattamento sanzionatorio più mite (cfr., pag. 7 del ricorso, dove la difesa conclude nel senso che “si invoca pertanto la rideterminazione della pena partendo dal minimo edittale”).
In definitiva, si tratta di una censura evidentemente difforme dal modello delineato dal legislatore e tale da integrare richieste “di merito” (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngorn, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l’altro in violazione d “Protocollo d’intesa tra Corte di RAGIONE_SOCIALEzione e RAGIONE_SOCIALE Nazionale Forense sulle
regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 10.11.2023