Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Sorrento il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME,
AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per COGNOME NOME,
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio ordinario:
ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 26 ottobre 2022, in relazione al reato di estorsione di cui al capo B della imputazione contestato ad entrambi gli imputati e commesso nei confronti di COGNOME NOME, costretto a pagare somme di danaro non dovute quale socio occulto dello COGNOME nella gestione di un locale notturno denominato RAGIONE_SOCIALE;
ha confermato la condanna di COGNOME NOME in relazione al reato di estorsione di cui al capo C2 della imputazione, per avere imposto al titolare di una RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, l’assunzione di alcuni soggetti come addetti alla sicurezza;
in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado emessa nei confronti di COGNOME NOME, condannandolo in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo A, ineren al locale RAGIONE_SOCIALE B e di estorsione di cui al capo C2, commessa in concorso con il ricorrente COGNOME.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo A.
La Corte di appello, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, sarebbe pervenuta alla condanna del ricorrente attraverso una diversa valutazione di alcune prove dichiarative, senza procedere, come previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla loro assunzione attraverso la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in secondo grado.
In particolare, il ricorrente indica la deposizione del teste di polizia giudizi NOME COGNOME, del teste difensivo NOME COGNOME COGNOME e della persona offesa COGNOME COGNOME.
La Corte, inoltre, al netto della mancata rinnovazione, non avrebbe adottato alcuna motivazione rafforzata rispetto a quella del primo giudice.
Infine, la Corte non avrebbe valutato che il ricorrente era già stato sottoposto a misura di prevenzione per il fatto che la titolarità formale della società che gestiv il locale era in capo alla di lui sorella, circostanza indicativa della mancanza d volontà di frapporre schermi tra la sua persona e la società;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B.
La Corte avrebbe travisato il significato delle intercettazioni poste a base dell decisione, non ponendole in correlazione con le dichiarazioni rese da COGNOME NOME ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., secondo cui non vi sarebbe stata alcuna imposizione del ricorrente nel pretendere somme di danaro, tenuto conto che queste erano riferibili a debiti lecitamente maturati in quanto inerenti al società che gestiva il locale RAGIONE_SOCIALE B e della quale il ricorrente ed il NOME erano soci occulti.
In forza di ciò ed in ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe errato nel qualificare il fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Nel ricorso si evidenzia che la somma di euro 1400 non risulta indicata nel capo di imputazione ed essa era stata consegnata dal ricorrente al COGNOME, sicché questi era colui che doveva risponderne all’imputato, a prescindere dalla circostanza che fosse stata dal AVV_NOTAIO consegnata al legale rappresentante della società (COGNOME); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
per il reato di estorsione di cui al capo C2.
Il ricorrente, con riguardo a quest’ultimo delitto, reitera le medesime eccezioni inerenti al ribaltamento della sentenza assolutoria per il capo A di cui al primo motivo di ricorso, indicando la testimonianza della persona offesa COGNOME NOME quale prova dichiarativa non rinnovata.
In ogni caso, la condanna sarebbe stata pronunciata pur in assenza di prova di una minaccia nei confronti della vittima e senza tenere conto del rapporto di amicizia tra costei ed il coimputato COGNOME, consacrato dal contenuto di una intercettazione (la n. 840 del 2.11.2019).
Il ricorrente, pur avendo mostrato interesse per la vicenda, non aveva partecipato alla presunta “fase minatoria ed estorsiva”, autonomamente posta in essere dal coimputato;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza ragioni a sostegno.
2.2. NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, AVV_NOTAIO e
AVV_NOTAIO, deduce:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilit per il reato di estorsione di cui al capo B.
La Corte avrebbe condannato il ricorrente, quale emissario del coimputato COGNOME, pur mancando la prova, deducibile dalle intercettazioni, che COGNOME avesse concorso nel delitto attraverso un colloquio con la vittima, COGNOME NOME, avvenuto a Lucca, colloquio che non si sarebbe mai svolto e
che la sentenza ha ritenuto, invece, verificatosi solo attraverso intercettazion successive e ad onta delle negazioni della persona offesa.
In ogni caso, non vi sarebbe prova del fatto che il ricorrente aveva richiesto a quest’ultima, oltre ai canoni di locazione inerenti alla gestione del locale RAGIONE_SOCIALE B anche l’ulteriore somma di 20.000 euro non dovuta dalla vittima e che tali richieste fossero state veicolate con minaccia e non avessero causale lecita o, al più, legata ad un arbitrario esercizio delle proprie ragioni da parte dello COGNOME, per quanto a conoscenza del ricorrente.
La correttezza della argomentazioni difensive trarrebbe conforto dalla esclusione dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso.
La Corte avrebbe, in definitiva, basato la condanna solo su dati indiziari tratti dal intercettazioni, tuttavia non riferibili alla persona del ricorrente, quali il fat la persona offesa, per mezzo della propria moglie, aveva fatto pervenire al coimputato somme di denaro sotto effetto di presunta minaccia veicolata in termini non chiariti al processo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo C2.
La sentenza impugnata è giunta alla conferma della condanna del ricorrente sulla base di argomentazioni del tutto differenti da quelle adottate dal Tribunale, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità per un fatto diverso da quello contestato, circostanza che era stata censurata dalla difesa attraverso apposita eccezione ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., rimasta irrisolt nonostante il tentativo della Corte di ricondurre la condotta illecita entro gli schem della imputazione e, cioè, nella imposizione alla vittima di soggetti, specificamente individuati (NOME e NOME), che dovevano lavorare presso la sua RAGIONE_SOCIALE come addetti alla sicurezza.
Tuttavia, non vi sarebbe prova alcuna di imposizioni di sorta nei confronti della vittima, che aveva negato ogni forma di costrizione, sicchè la sentenza si sarebbe basata solo su dati congetturali, come l’occasionale presenza di NOME e NOME presso il locale della persona offesa;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen., tenuto conto del ruolo marginale del ricorrente nella vicenda di cui al capo B.
Il ricorrente si duole, altresì, del diniego delle circostanze attenuanti generiche dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., operato in misura superiore al quarto della pena per il reato più grave.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto per motivi in parte manifestamente infondati ed in parte generici.
Il ricorso di COGNOME NOME, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
1.COGNOME NOME.
1.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, come emerge ai fgg. 7-10 della sentenza impugnata, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, non ha basato la condanna su una diversa valutazione delle prove dichiarative indicate in ricorso, quanto, piuttosto, sul contenuto di una intercettazione, la n. 2272 del 15.1.2020 – trasfusa in sentenza nella parte di interesse – del quale il Tribunale non aveva minimamente tenuto conto.
Di tale oggettiva risultanza, idonea a fondare il giudizio di responsabilità, n ricorso non si fa menzione, sicché rimane impregiudicata l’interpretazione fornita dalla Corte di merito del significato del dialogo, dimostrativo della sussistenza, i capo al ricorrente, del dolo del reato di trasferimento fraudolento di valori e del volontà dell’imputato di creare uno schermo tra la sua persona e la società, finalizzato ad evitare di essere “colpito” da misure ablative (“non dobbiamo tenere niente in faccia che è nostro, perché ci colpiscono”).
Non è senza rilievo evidenziare, a proposito di questo dialogo, che esso era intercorso tra i due ricorrenti, dimostrando all’evidenza la consapevolezza del COGNOME della gestione occulta della società da parte dello COGNOME. Si tratta di un particolare, messo in evidenza dalla sentenza, assai significativo per avallare il giudizio di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B inerente a posizione non solo dello COGNOME ma anche del ricorrente COGNOME (dal primo indicato come il suo “compariello” nei dialoghi intercettati), in forza di quan meglio si dirà nel prosieguo.
E’ stato questo l’elemento probatorio decisivo che ha orientato la Corte di appello a condannare il ricorrente COGNOME in ordine al reato di cui al capo A, allo stesso tempo rafforzando la decisione di primo grado, che non aveva preso in considerazione tale dialogo.
Al contrario, le prove dichiarative indicate in ricorso, unite ad altre risulta rivenienti da ulteriori intercettazioni, erano servite a dimostrare l’oggett sussistenza di una interposizione fittizia; tuttavia, su tale aspetto, di nat oggettiva, i giudici di merito di entrambi i gradi erano pervenuti a conforme giudizio, attraverso una omologa e non differenziata ricostruzione di contesto anche in relazione all’apporto dei testimoni.
Per il che, rimane superata ogni contraria eccezione e deduzione difensiva.
1.2. Quanto al secondo motivo, deve, in primo luogo, sottolinearsi che il capo di imputazione sub B, pur non indicando la somma di euro 1400 come profitto della estorsione, ma solo la somma di euro 20.000, contiene l’espresso riferimento ai canoni di locazione, dello stesso importo (euro 1400), che il ricorrente pretendeva dalla persona offesa COGNOME NOME, quale suo socio di fatto nella gestione del locale RAGIONE_SOCIALE B, fittiziamente intestato a terzi così come evidenziato a proposito del primo motivo di ricorso.
Ne consegue che il ricorrente non può dolersi di una presunta estensione delle accuse a suo carico, al di là dei profili processuali che osterebbero all’accoglimento di simile eccezione in quanto non tempestivamente dedotta.
1.2.1. In secondo luogo, la Corte di appello ha fornito ampia e logica ricostruzione in ordine alla vicenda estorsiva di cui al capo B, che coinvolge entrambi i ricorrenti. E’ stato sottolineato dalla Corte – ai fgg. 10-15 della sentenza impugnata attraverso il richiamo ad una serie di intercettazioni alle quali il ricorrente non riferimento, che l’imputato era entrato nella convinzione che il suo socio occulto COGNOME NOME gli avesse sottratto due canoni di locazione relativi alla gestione della RAGIONE_SOCIALE e, a tal fine, aveva deciso di spedire a Lucca, ove la vittima si trovava, il coimputato COGNOME ed il formale amministratore della società, NOME COGNOME, al fine di ottenere il danaro.
COGNOME, come si è visto addentro alla gestione occulta della RAGIONE_SOCIALE, aveva prontamente aderito all’iniziativa e la spedizione era stata avviata, aveva avuto luogo (fg. 11, conversazioni n. 2235 e 2238) come confermato anche da COGNOME NOME ed aveva ottenuto l’effetto desiderato, risultante da intercettazioni successive all’incontro con il AVV_NOTAIO NOME (conv. n. 2340, fgg. 11 e 12).
Che tale incontro avesse avuto modalità intimidatorie, la Corte ed il Tribunale l’hanno dedotto dal messaggio del giorno dopo spedito dal AVV_NOTAIO allo COGNOME, nel quale il primo faceva comprendere che era pronto a pagare “supplicando lo COGNOME di non fargli male”.
Tale deduzione della Corte e del Tribunale è, pertanto, ineccepibile sul piano logico-ricostruttivo, in quanto basata su dati di fatto che il ricorrente COGNOME oblitera.
Che l’incontro con il COGNOME si fosse effettivamente realizzato e che ad esso avesse partecipato anche il COGNOME, la Corte ed il Tribunale l’hanno correttamente dedotto non solo dalla fase preparatoria della trasferta, per quanto prima evidenziato, ma anche dal dialogo successivo nel quale lo COGNOME, parlando con un terzo soggetto, gli raccontava la vicenda specificando che aveva dovuto mandare COGNOME (“il compariello”) a Lucca dal AVV_NOTAIO, che aveva dovuto far piazzare il coimputato “sotto casa” della vittima, ponendo in essere il disegno
estorsivo, poi solo in parte realizzatosi attraverso la dazione di denaro da parte della persona offesa, sia pure in misura inferiore al richiesto.
Peraltro, tale disegno estorsivo era collegato anche, come risulta dalla medesima intercettazione dell’il gennaio 2020 (tre giorni dopo rispetto alla “spedizione” a Lucca), alla richiesta alla vittima di una ulteriore somma di danaro, pari a 20.000 a titolo punitivo e per farla uscire dal rapporto societario occulto che intercorrev tra costei e Io COGNOME (cfr., sul punto, anche fg. 25 della sentenza del Tribunale).
1.2.2. Tanto necessariamente chiarito in punto di fatto, le deduzioni difensive, che non si confrontano adeguatamente con siffatte risultanze, risultano generiche nel voler negare il coinvolgimento del ricorrente COGNOME nella estorsione.
Inoltre, la Corte di appello, sulla base di questi dati, ha correttamente qualificat il fatto in termini di estorsione, secondo l’originaria contestazione.
Che si fosse trattato di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni è, infatti, escludere in radice e con riguardo a tutte le pretese economiche del ricorrente veicolate attraverso il coimputato COGNOME.
Ciò, non solo con riferimento alla somma di 20.000 euro, siccome non ancorata che ad un sopruso dello COGNOME nei confronti della persona offesa, m anche alla pretesa inerente ai canoni di locazione della RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima pretesa, infatti, era discendente da un rapporto di natura illecita, per questo non tutelabile davanti a nessun giudice, quale quello intercorso tra il ricorrente ed il COGNOME per la gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal carattere occulto in quanto finalizzato ad eludere le misure di prevenzione a carico dello COGNOME, secondo la contestazione accusatoria di cui al capo A, nella quale, non a caso, COGNOME NOME è indicato come coimputato separatamente giudicato.
Tale occulta finalità e tutta la congerie di rapporti tra le parti, erano note anche COGNOME, in ragione di quanto prima evidenziato in ordine alle prove inerenti alla sussistenza del capo A, che non lo vede coinvolto ma certamente depositario delle confidenze dello COGNOME sulla base dei dati offerti dalla sentenza impugnata.
1.3. Quanto al terzo motivo, si deve rilevare, come per il primo motivo, la manifesta infondatezza delle eccezioni inerenti alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa e all’assenza di una motivazione rafforzata rispetto a quella di primo grado.
Infatti, la Corte di appello è pervenuta al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale nei confronti del ricorrente con riguardo al reato di estorsione di cui al capo C2 della imputazione, valorizzando una serie di intercettazioni della
quale il Tribunale non aveva tenuto conto ed il cui contenuto è stato sintetizzato e analizzato ai fgg. 19-21 della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte ha messo in luce, attraverso una ricostruzione volta a concatenare tra loro i dialoghi intervenuti tra il 23 ed il 27 novembre 2019, come il ricorrente condividesse le “politiche” poste in essere dal coimputato COGNOME nella imposizione al titolare di un bar, COGNOME NOME, di soggetti addetti all sicurezza (due dei quali indicati nella imputazione in COGNOME NOME e COGNOME NOME, menzionati nei dialoghi).
Il ricorso sorvola su tale decisiva circostanza, anche in questo caso dimostrando la genericità dei suoi assunti.
Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva.
1.4. In ordine al quarto motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente non si confronta con la motivazione, conforme al diritto, adottata dalla Corte a giustificazione dell’applicazione della recidiva e del diniego delle circostanza attenuanti generiche, essendo stato sottolineato, a fg. 22 della sentenza impugnata, per un verso, che i reati oggi contestati risultavano espressione di una rinnovata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente rispetto ai suoi precedenti penali; per altro verso, che la negativa personalità e la gravità dei fatti non permettessero il riconoscimento delle attenuanti invocate.
In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
Ancora, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità d esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, COGNOME, rv. 204768).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2. COGNOME NOME.
2.1. In ordine al primo motivo – con il quale si censura il giudizio di responsabilit del ricorrente per il reato di estorsione di cui al capo B – le ragioni della s infondatezza vanno ravvisate nel resoconto sopra offerto a proposito dei primi due motivi di ricorso del ricorrente COGNOME, ove sono contenuti i decisivi riferimenti alla persona del COGNOME come consapevole emissario del coimputato nella estorsione in danno di COGNOME NOME, siccome rilevabile, quanto al livello di consapevolezza delle vicende illecite facenti capo allo COGNOME, anche dal dialogo valorizzato dalla Corte per la condanna di quest’ultimo in ordine al reato di trasferimento di valori di cui al capo A.
Sul punto, occorre solo aggiungere che le negazioni della vittima, correo dello COGNOME in tale ultimo reato, sono state superate dalla Corte, quanto alla effettiva verificazione dell’incontro a Lucca cui aveva preso parte anche il COGNOME, non attraverso supposizioni o congetture, ma con il richiamo al contenuto delle intercettazioni indicate in sentenza e prima sintetizzate a proposito dello COGNOME, siccome rivelatrici, senza vizi logico-ricostruttivi, anche dell connpromissione del COGNOME nel reato (cfr., in particolare, per il superamento delle affermazioni del NOME, fg. 13 della sentenza impugnata).
Inoltre, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nel fatto di avere escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.l. cod. pen..
Come la Corte ha precisato a fg. 16, tale esclusione è stata dovuta solo alla mancanza di prova dell’utilizzo, nell’incontro di Lucca, del metodo mafioso, inteso, correttamente in punto di diritto, quale quid pluris rispetto alla minaccia estorsiva esternata dal COGNOME alla persona offesa in quella stessa circostanza e, questa sì, ritenuta provata, anche nel riferimento alla persona dello COGNOME quale mandante, per le ragioni dette in uno alla verificazione dell’incontro, del quale ultimo, tuttavia, è rimasta sconosciuta l’esatta modalità nella parte decisiva per affermare la sussistenza dell’aggravante (in questo senso, vanno coordinati i passaggi motivazionali di cui ai fgg. 11, 15 e 16 della sentenza impugnata, che dimostrano come la minaccia vi era stata, aveva avuto come mira l’ottenimento di somme di danaro rivenienti dal rapporto illecito tra lo COGNOME ed il COGNOME che era noto al COGNOME ed aveva avuto quale mandante lo COGNOME e quale esecutore il COGNOME insieme ad altro soggetto, così dovendosi ritenere la condotta conforme al capo di imputazione nonostante la Corte abbia escluso l’aggravante dell’uso del metodo mafioso con statuizione non rivedibile in questa sede in assenza di impugnazione della parte pubblica).
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Richiamando anche quanto già evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso del ricorrente COGNOME, deve evidenziarsi che il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, attraverso una disamina che non patisce vizi logico-ricostruttivi, la Corte ha messo in luce, interpretando nel merito il contenuto di alcuni dialoghi riportati a fg. 1 ulteriormente riscontrati dalla presenza degli interessati sui luoghi, accertata dalla polizia giudiziaria – come l’imputato, sempre in contatto con lo COGNOME, avesse imposto a COGNOME NOME, titolare di una RAGIONE_SOCIALE, non solo una ditta che gestiva la sicurezza, ma anche, almeno con riguardo al 23 e 26 ottobre 2019, suoi uomini, dai connotati non a caso noti anche allo COGNOME (vedi fg. 20), quali “buttafuori” e con un atteggiamento che non aveva ammesso repliche della persona offesa, così coartata nella sua libera determinazione inerente alla scelta di lavoratori dipendenti e, per questo, vittima di estorsione.
Nel che, il superamento anche della eccezione di mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che proprio la condotta da ultimo descritta – e ritenuta sussistente dalla Corte territoriale – era quella contenuta in origine ne capo di imputazione, con l’esatta specificazione dei lavoratori interessati (il NOME NOME l’NOME delle intercettazioni).
2.3. E’ infondato anche il quarto motivo.
2.3.1. La Corte ha escluso, con valutazione di merito offerta a fg. 22 della sentenza, non rivedibile perché priva di vizi rilevabili in questa sede, il ruo marginale del ricorrente nella commissione del reato di cui al capo B, sulla base di tutto quanto si è fin qui rilevato.
Con essa, è stata esclusa la possibilità di concedere le attenuanti di cui agli artt 114 e 116 cod. pen., anche tenuto conto del suo livello di consapevolezza di tutte le vicende illecite che si è evidenziato.
2.3.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, le valutazioni della Corte non hanno distinto la posizione dei due imputati non per superficialità o genericità ma perché entrambi risultano portatori di precedenti penali ed anche tenuto conto della gravità degli addebiti ad essi ascrivibile in pari grado.
Si rinvia, pertanto, alle precisazioni contenute a proposito del quarto motivo di ricorso del ricorrente COGNOME.
2.3.3. L’aumento di pena per la continuazione, secondo il disposto dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., si è mantenuto nei parametri legali previsti dalla norma, non essendo inferiore al limite minimo di un terzo fissato nei casi, come quello in esame, di applicazione della recidiva reiterata.
Peraltro, non trattandosi di aumento di pena illegale, in quanto contenuto entro i limiti edittali consentiti ai sensi dell’art. 81 cod. pen., rileva il fatto che la que sulla legittimità dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod.
pen., non aveva formato oggetto dell’atto di appello e, per questo, non poteva essere proposta per la prima volta in questa sede.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
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