Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Laureana di Borrello il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza.della Corte di appello di Milano del 27/02/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi quanto alla qualificazione giuridica dei fatti e per l’accoglimento con rinvio in relazione all omessa contestazione della aggravante delle più persone riunite; uditi i difensori, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, e AVV_NOTAIO, i quali sl sono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 settembre 2022, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza pronunciata il 28 settembre 2020 dal Tribunale di Lecco, di condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (dall’avere commesso la violenza o minaccia con armi e da più persone riunite) ai danni di NOME COGNOME.
Secondo il tenore dell’imputazione, gli imputati, con minacce verbali, attuate con il mezzo telefonico o dal videocitofono della abitazione della persona offesa, e con atti intimidatori ingravescenti, culminati nel recapito davanti a tal abitazione di un contenitore di plastica con all’interno liquido infiammabile e n. 5 proiettili cal. 9 x 21, accompagnato da uno scritto anonimo riportante la seguente frase : “animale paga i tuoi debiti altrimenti ti stacchiamo la testa e la prendiamo a calci”, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il COGNOME a consegnare loro la somma di euro 180.000,00, non riuscendo nell’intento per cause esterne alla loro volontà, ovvero perché la persona offesa non procedeva al pagamento di quanto richiesto.
In seguito ad annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza n. 37857 dell’Il maggio 2023, limitatamente alle posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dei predetti dal Tribunale di Lecco in data 28 settembre 2020, con cui essi erano stati ritenuti responsabili del reato di estorsione tentata, con esclusione della continuazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e alle aggravanti in fatto contestate ex art 629 cod. pen, al solo COGNOME, la non applicazione della recidiva al COGNOME.
Hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp, cod. proc. pen.
3.Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata prova della consapevolezza da parte di COGNOME, COGNOME e COGNOME che il credito vantato da COGNOME non avrebbe potuto formare oggetto di un’azione giudiziaria.
La Corte di appello ha dedotto tale consapevolezza dalla duplice circostanza: a) che COGNOME aveva rappresentato ai correi di non disporre di documentazione a conferma del credito; b) che COGNOME aveva riferito ai correi che COGNOME era creditore “in nero” di COGNOME, ossia da elementi che non rendono il credito insuscettibile di essere azionato in sede giudiziaria. L’unico elemento ostativo al riguardo, costituito dalla pendenza di una procedura fallimentare in danno di COGNOME, non è mai stato portato a conoscenza del ricorrente.
3.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 393 cod. pen.
La Corte di merito avrebbe dovuto riqualificare il reato di estorsione tentata in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell’art. 393 c pen., in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza a Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME.
Parimenti, non è stato provato, quanto all’ulteriore tema devoluto dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente, che gli imputati abbiano perseguito un interesse proprio nell’intervenire per il recupero del credito vantato da COGNOME.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.(AVV_NOTAIO).
4.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen.
La Corte di appello avrebbe dovuto motivare in ordine alla consapevolezza che il credito vantato da COGNOME non avrebbe potuto formare oggetto di una vertenza civile, mentre ha argomentato su una ipotetica inesigibilità di tale posta attiva, perché non incorporata in un documento spendibile in giudizio.
Irrilevante è poi il dato, rimarcato in sentenza, che i correi avessero il fondato sospetto di inesistenza del credito, siccome già onorato. L’esistenza del credito è certa e, al più, un tale dubbio sarebbe stato manifestato dal solo coimputato COGNOME, in uno dei colloqui intercettati.
Questo, divenuto collaboratore di giustizia, non ha mai dichiarato che COGNOME avesse consapevolezza che il credito era “in nero” e, in ogni caso, le sue dichiarazioni sul punto sarebbero sfornite dei necessari elementi di riscontro individualizzante.
L’unico che avesse consapevolezza della non azionabilità giuridica della pretesa era il creditore, dichiarato fallito, COGNOME, ma tale consapevolezza non è possibile “traslare” in capo ai correi. Nei confronti di costoro avrebbe dovuto trovare applicazione il principio per il quale, ove l’agente abbia posto in essere l’azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà
determinata da altrui inganno, del reato più grave risponde l’istigatore autore dell’inganno, ex art. 48 cod. pen., e del fatto meno grave risponde l’esecutore materiale ai sensi del (citato) secondo comma dell’art. 47 cod. pen., sicché l’esecutore materiale dell’azione violenta o minacciosa al quale sia stato rappresentato un diritto tutelabile da parte del creditore-istigatore dell’azione, ben può rispondere del più lieve delitto di cui all’art. 393 cod. pen., perché agisce con il dolo tipico di tale fattispecie incriminatrice (Sez. 2 n. 46097 del 15/11/2023).
Quanto alla necessità di prova della esistenza di un “profitto proprio” in capo agli agenti, evidenziata dalla sentenza rescindente, non hanno valenza di riscontri individualizzanti rispetto a quanto dichiarato da COGNOME, in ordine al fatto che essi correi avrebbero percepito, secondo gli accordi, la metà o il 60% della somma recuperata, gli elementi valorizzati dai Giudici del rinvio, ossia:
l’interesse comune per la vicenda, evincibile facta concludentia: a) dal viaggio intrapreso da COGNOME dalla Calabria al Nord Italia; b) dalle insistite richieste rivolte dai coimputati ad COGNOME per conoscere se il credito fosse stato recuperato;
il riferimento nella conversazione del 25 settembre 2013 tra COGNOME e COGNOME, all’importo di 100 o 110 mila, che si assume corrispondere al 50 o 60% dell’ammontare del preteso credito (in realtà pari a 120 mila euro, per quanto affermato da COGNOME, zio della persona offesa), riferimento del tutto eccentrico rispetto alla vicenda per cui è processo.
4.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.
La sentenza impugnata non ha enucleato una condotta chiaramente ascrivibile al ricorrente. La posizione di COGNOME è stata fortemente ridimensionata da COGNOME, il quale ha escluso che il detto avesse dato indicazioni di agire con la forza.
In ogni caso, quanto alla chiamata in correità del collaboratore COGNOME, è mancato il triplice vaglio di attendibilità da operare secondo il paradigma definito della sentenza Sez. U Marino, in canoni di credibilità del dichiarante, attendibilità del suo portato dichiarativo, presenza di riscontri estrinseci individualizzanti.
4.3. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 629 cod. pen. , 521 e 522 cod. proc. pen.
E’ stata ritenuta l’aggravate delle più persone riunite pur in difetto di contestazione formale, in contrasto con i principi affermati da:
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 275436 – 01, per cui in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza
dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell’atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine, in quanto l’attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).
Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01, per cui, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.
4.4 Inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod., nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’appello di Milano ha fatto motivato in relazione alla mancanza di «alcun segno di resipiscenza o ripensamento circa le azioni commesse», senza considerare taluni elementi degni di positivo apprezzamento quali l’incensuratezza del ricorrente, la marginalità del suo ruolo, non essendo a lui. riferibili le minacce più gravi, la natura episodica dei rapporti con i coimputat l’assenza di collegamenti con ambienti criminali.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
5.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56 – 629, 393 cod. pen. , 125 e 546 cod. proc. pen.
Non vi è prova alcuna che COGNOME avesse consapevolezza della non azionabilità in giudizio del credito, mentre alcun dubbio può insinuarsi sulla esistenza di un rapporto di prestazione d’opera tra COGNOME e COGNOME.
5.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56 – 629, 393 cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen.
La chiamata di COGNOME è rimasta priva di riscontri individualizzanti quanto alla esistenza di un interesse proprio del ricorrente al recupero del credito. I contenuto dei colloqui che avrebbero dovuto suffragarla è stato oggetto di travisamento e in nessuno di essi è parte attiva COGNOME.
5.3. Inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 59 cod. pen. , 125 e 546 cod. proc. pen.
E’ stata ritenuta integrata l’aggravante delle più persone riunite p difetto di contestazione, non essendo legittime contestazioni in fatto alla lu principi enunciati dalle Sezioni Unite COGNOME, cit..
5.4. Inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Non si è considerato che la condotta del ricorrente non è stata connota da atteggiamenti spavaldi né a lui sono ascrivibili “pressioni” che abbiano na intrinsecamente criminosa. Egli è estraneo all’atto intimidatorio più gra danno della persona offesa ed è estraneo ad ambienti delinquenziali, essendo oggi incensurato.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener NOME COGNOME, ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi meritano accoglimento, limitatamente ai motivi di segui indicati.
La sentenza impugnata non si è uniformata ai principi di dirit enucleati nella pronuncia rescindente della Seconda Sezione di questa Corte, violazione del disposto di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen
Le deduzioni difensive sul punto, comuni a tutti i ricorsi, rimanda anzitutto al tema della qualificazione giuridica del fatto.
Per intendere gli aspetti di interesse, vanno richiamati i principi stabi questa Corte regolatrice ai fini del discrimen tra il reato di estorsione tentata, ritenuto nella sentenza impugnata, e quello di esercizio arbitrario delle p ragioni con violenza o minaccia alle persone, nel quale le difese hanno chi riqualificarsi l’originaria imputazione.
La sentenza rescindente ha ribadito i principi affermati da Sez. U, 29541 del 16/07/2020 COGNOME, Rv. 280027, la quale ha sancito che i due deli in comparazione si differenziano in relazione all’elemento psicologico, che accertato secondo le ordinarie regole probatorie. Sebbene la materialità di fattispecie non appaia esattamente sovrapponibile – atteso che, soltanto ai dell’integrazione del delitto di estorsione, è normativamente richiesto il veri di un effetto di “costrizione” della vittima conseguente alla violenza o mina ossia una coazione causalmente correlata al contegno dell’agente – occo
considerare che nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. «l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia».
Poste tali premesse, perché si configuri il delitto di esercizio arbitrario, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato: l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.
Le Sezioni Unite hanno dunque cristallizzato il principio secondo il quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ha natura di reato proprio non esclusivo, per cui è configurabile il concorso del terzo nel reato, purché questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U COGNOME, cit. Rv. 280027-03).
Qualora il terzo fosse .spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale – seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., nella previsione dell’arU 393 cod. pen. – e dunque cominciasse ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, tale condotta integrerebbe gli estremi del concorso nel reato di estorsione.
Tanto premesso, la sentenza della Seconda Sezione aveva stigmatizzato che la Corte d’appello – a prescindere dal fatto che fosse o meno esistito un credito dell’COGNOME nei confronti della persona offesa COGNOME, il che non era stato possibile stabilire – non avesse svolto alcuna indagine:
in ordine alla consapevolezza, in capo agli odierni ricorrenti, della circostanza che il credito asseritamente vantato dall’COGNOME nei confronti del COGNOME non avrebbe potuto formare oggetto di un’azione giudiziaria promuovibile dallo stesso COGNOME (ma solo da parte della curatela fallimentare, stante la procedura concorsuale avviata nei suoi confronti);
in ordine alla assenza di interesse personale da parte dei ricorrenti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, essendo incompatibile con una
condotta estorsiva l’avere agito senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.
5. In ordine al primo punto da approfondire, la Corte di appello, con la sentenza impugnata si limita a ribadire che il credito doveva ritenersi di dubbia esistenza o, quantomeno, di incerto ammontare, perché risalente a circa cinque anni prima e perché COGNOME aveva dapprima negato di essere debitore e, successivamente, aveva contestato l’ammontare di esso, in quanto aveva rilevato vizi nella esecuzione dei lavori edili da parte dell’imprenditore COGNOME.
Più specificatamente la Corte di appello ha dedotto la consapevolezza che il credito di COGNOME non avrebbe potuto formare oggetto di una vertenza giudiziaria dalla duplice circostanza: a) che COGNOME stesso aveva rappresentato ai correi di non disporre di documentazione incorporante il proprio diritto o comunque confermativa della sua esistenza; b) che, a quanto dichiarato da COGNOME, COGNOME aveva riferito ai correi di essere creditore “in nero” di COGNOME.
Ora, tali elementi non rendono il credito inesistente, né insuscettibile di essere azionato in sede giudiziaria, trattandosi di una pretesa obbligatoria derivante dall’esecuzione di un contratto d’opera a prestazioni corrispettive che ben avrebbe potuto essere provato per testi, mentre la mancanza di fatture avrebbe potuto al più precludere iniziative di recupero in sede monitoria o esporre il creditore a rilievi di natura fiscale o tributaria.
Non è stato di contro accertato che l’unico elemento ostativo all’azionabilità in giudizio del credito, costituito dalla intervenuta dichiarazione fallimento di COGNOME, sia mai venuto a conoscenza di alcuno dei coimputati.
La consapevolezza da parte dei ricorrenti che il credito vantato da COGNOME non avrebbe potuto formare oggetto di una vertenza giudiziaria non è stata, dunque, puntualmente verificata.
Quanto al secondo profilo indicato nella sentenza rescindente, ossia alla necessità di provare la esistenza di un vantaggio economico perseguito dagli agenti mediante il contributo arrecato al recupero del credito, a riscontro delle dichiarazioni di COGNOME – il quale riferì che COGNOME aveva promesso a COGNOME o COGNOME una percentuale, pari al 50 o al 60% della somma recuperata, a titolo di compenso – la sentenza rescissoria resta egualmente deficitaria.
La Seconda Sezione ha sul punto evidenziato, a fronte della secca smentita di COGNOME, la inadeguatezza dei riscontri enucleati nella pregressa sentenza della Corte di appello rispetto a tali propalazioni accusatorie, per la loro assoluta vaghezza e perché, a tutto concedere, riguarderebbero la sola posizione di COGNOME.
La sentenza qui impugnata ha enucleato una serie di riscontri ulteriori quali, anzitutto, l’interesse comune dei correi al recupero del credito che sarebbe evincibile:
dall’uso del plurale “noi” nelle domande formulate da uno di essi al COGNOME, zio della persona offesa, al fine di conoscere chi avrebbe adempiuto il debito non onorato o, in mancanza, sarebbe rimasto esposto a future iniziative ritorsive;
dall’essersi il COGNOME presentato come “un amico di un amico della Calabria”, investito dell’incarico di incassare il danaro per conto di questi, che a sua volta, aveva da onorare debiti verso terzi;
dal viaggio intrapreso da COGNOME dalla Calabria al Nord Italia per adiuvare NOME a recuperare il credito insoddisfatto (con volo aereo pagato dallo stesso COGNOME, sebbene ai tempi avesse notevoli difficoltà economiche);
dalle insistite richieste rivolte da COGNOME ad COGNOME per conoscere se il credito fosse stato recuperato.
Si tratta, a ben vedere, di elementi di riscontro di natura logica che suffragano l’esistenza di un interesse comune dei correi rispetto all’azione recuperatoria, ma non consentono di enucleare il vantaggio patrimoniale riferibile a ciascuno, così come richiesto dalla pregressa sentenza di annullamento di questa Corte.
Egualmente privo di valenza individualizzante appare il riferimento, contenuto nella conversazione intercorsa il 25 settembre 2013 tra COGNOME e COGNOME, all’importo di 100 o 110 mila, indicato dalla Corte di appello come riscontro univoco.
Tale riferimento, che si assume corrispondere al 50 o 60% dell’ammontare del preteso credito, appare essere tutt’altro che risolutivo, in quanto decontestualizzato, perché non chiaramente riferibile al credito accampato da COGNOME, bensì ad una “faccenda” non meglio precisata dai colloquianti, da sbrigare in un luogo anch’esso indefinito, che non vede come protagonisti alcuno dei coimputati, ma il nipote di tale “NOME” ed un “geometra” che avrebbe dovuto regolarizzare la pratica.
Parimenti decontestualizzata è l’espressione di cui al colloquio del 9 ottobre 2013, riferita a COGNOME (“hai fatto i conti tu di quanto abbiamo da spartirci”), il che potrebbe costituire prova della spartizione dei proventi del reato per cui si procede, se non fosse che i tre colloquianti riferiscono di una pluralità di affari spesso connotati da una certa opacità.
Quanto alla ulteriore censura, comune a tutti i ricorsi, relativa alla configurabilità della aggravante delle più persone riunite – ritenuta assorbita
dalla pregressa pronuncia di questa Corte – la sentenza impugnata si limita a registrare che tale aggravante deve ritenersi contestata in fatto, in quanto correlata all’avere i correi agito in concorso, con una condotta che, sebbene dispiegatasi in un arco temporale non breve, è da ritenersi tuttavia unitaria.
L’impostazione sembra non tenere conto del principio enunciato da Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01, per cui, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, perché a tale simultaneità di azione è correlato un accresciuto potenziale intimidatorio o costrittivo della condotta posta in essere dai concorrenti. L’aggravante, dunque, non si identifica con il mero concorso, ma esige un quid pluris, di cui la sentenza qui impugnata non dà chiaramente conto.
8. Quanto alla legittimità di una contestazione non formalizzata, deve tenersi conto delle direttrici ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite ( sent. n. 24906 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 275436-01) che, pronunciatesi in relazione alla aggravante sulla natura fidefacente dell’atto, prevista dall’art. 476, comma secondo, cod. pen., hanno messo a fuoco il tema della legittimità della contestazione in fatto; di una contestazione, cioè, che non si traduca nella enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti gli elementi, appunto fattuali, che ne costituiscono il sostrato.
Una giurisprudenza più risalente aveva già evidenziato che il giudice non ha il potere di applicare autonomamente circostanze mai contestate, essendo la contestazione appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio, può provvedere, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., con la formulazione di una contestazione suppletiva (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491). A fronte della omessa contestazione di un’aggravante ad opera dell’organo dell’accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere ex actis esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall’art. 521, comma 1, e dall’art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblic ministero, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., norma che riguarda soltanto la “diversità” del fatto, intesa quale difformità degli elementi strutturali del fattispecie penale che delimitano la regiudicanda, mentre non consente vicende regressive ove si rilevi il difetto di una contestazione suppletiva (Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, COGNOME, in motivazione).
La opzione ricostruttiva della sentenza COGNOME muove, tenendo conto di tali arresti, dal dato normativo.
L’art. 417, lett. b), cod. proc. pen. include, fra i contenuti della richiesta rinvio a giudizio, l’enunciazione «in forma chiara e precisa» non solo del fatto ma anche delle circostanze aggravanti; previsione ribadita negli stessi termini dalle norme che disciplinano l’atto imputativo ( art. 429 e art. 552 cod. proc. pen.), le quali sanzionano di nullità la mancanza o l’insufficienza degli indicati requisiti dell’atto propulsivo del giudizio, in quanto suscettibili di incidere sul esplicazione dei diritti di difesa, poiché le carenze e l’indeterminatezza della contestazione non pongono l’interessato nelle condizioni di determinarsi in relazione alla linea strategica da assumere, anche con riguardo alla scelta dei riti alternativi.
Dal che si comprende che, nel vigente sistema processuale, l’enunciazione delle aggravanti assume il rilievo di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell’accusa, anche alla luce della garanzia convenzionale di cui all’art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, norma in cui il riferimento al carattere dettagliato della informazione sul contenuto dell’accusa non può che comprendere anche le circostanze che aggravano il reato, in quanto elementi conformativi dell’entità del fatto ed incidenti sulle conseguenze sanzionatorie che ne scaturiscono.
Le Sezioni Unite COGNOME hanno conclusivamente affermato che «la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell’aggravante può dirsi, dunque, indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l’accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l’imputato di difendersi sull’oggetto dell’addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051)».
E’, se è ben vero che la legittimità della contestazione in fatto non si pone allo stesso modo con riguardo a tutte le fattispecie circostanziali, non potendosi prescindere dalle particolari connotazioni con le quali le stesse sono costruite nelle norme che le prevedono, sicchè non si configurano problematiche significative quando una tale modalità contestativa riguardi circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, diversamente è a dirsi con riguardo alle circostanze aggravanti che evidenzino componenti valutative, ossia “connotazioni qualitative o quantitative” le quali postulano l’esistenza di una valutazione, compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e, di seguito, sottoposta alla verifica del giudizio.
A
Nella vicenda al vaglio, in cui l’azione delittuosa si è prolungata nel tempo, con l’alternanza dei correi nel compimento dei singoli atti intimidatori, la contestazione dell’aggravante in questione presuppone una valutazione dell’organo dell’Accusa, da riferire ai singoli momenti in cui tale simultaneità si sarebbe realizzata; una valutazione che non appare scontata né risultava in concreto prevedibile, sicché la sua mancata esplicitazione si è riverberata in incertezza sulla esistenza di tale aggravante, con potenziale pregiudizio per le garanzie difensive.
Dunque, con riguardo alla specifica aggravante che, comprende un elemento materiale (la pluralità dei soggetti) e un elemento valutativo (dato dalla simultaneità della presenza in un luogo ed in un momento della condotta che non appariva ex ante chiaramente individuabile), la contestazione formale risultava, ad avviso del Collegio, necessaria.
8. Si impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che procederà a nuova valutazione attenendosi alle descritte linee interpretative in tema di qualificazione giuridica del fatto e quanto alla configurabilità della aggravante delle più persone riunite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consiglie estensore r
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