Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1.COGNOME NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna emessa nei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Pisa il 21/07/2021
per il delitto di estorsione ai danni di NOME COGNOME per a somma non versata quale prezzo della cocaina ricevuta, rideterminando la pena per NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore, articolando tre motivi.
2.1. Vizio di motivazione per travisamento delle prove con riferimento ai messaggi ritenuti di natura minatoria e successivi alla sparatoria di NOME COGNOME. Infatti, non risulta la data dei messaggi; non è indicato il contenuto minatorio né di questi né dell’incontro con la moglie di NOME avvenuto solo per spiegare l’equivoco. In tal modo, la sentenza impugnata non solo è illogica, ma non tiene conto delle emergenze probatorie di segno opposto emerse dalle conversazioni intercettate da cui risulta un rapporto amicale tra NOME e NOME e non vi sono conversazioni tra quest’ultimo e NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.2. Vizio di motivazione per travisamento delle prove con riferimento all’art. 629 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente applicato i principi in materia di concorso di persone nel reato di estorsione in assenza di un contributo causale del ricorrente del quale, infatti, non è indicata una specifica condotta. Peraltro, la contestazione riguarda diversi episodi estorsivi senza che sia indicato il contributo di COGNOME e per il solo concorso di questi nei reati in materi di stupefacenti. Inoltre, la partecipazione del ricorrente ad atti violenti, anche con l’uso di armi, è fondata solo sulle dichiarazioni dell’acquirente NOME COGNOME.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 59, comma 2, e 629, comma 2, cod. pen. in ordine all’aggravante dell’uso dell’arma da parte di COGNOME, nonostante risultasse che il ricorrente fosse all’oscuro del proposito criminoso di COGNOME come dichiarato da NOME COGNOME nell’interrogatorio e come emerge dalle conversazioni intercettate.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata estorsione in quanto la sentenza impugnata ha travisato il contenuto dell’intercettazione numero 627 RIT 291 del 2019 del 10 novembre 2019 laddove il pagamento di C 90 effettuato da NOME COGNOME in favore di NOME riguardava un precedente debito tanto da imporre la riqualificazione del delitto da consumato a tentato.
3.2. Con memoria del 3 novembre 2023 sono pervenuti motivi nuovi con i quali si insiste sul travisamento della prova alla luce dei brani 355, 333 e 798, testualmente riportati, dai quali si evince che le minacce dei COGNOME non erano volte
ad ottenere il pagamento della merce venduta, ma a dissuadere NOME dall’entrare in concorrenza nel mercato della droga.
Inoltre, non è stata operata alcuna valutazione sull’ attendibilità soggettiva del dichiarante, che aveva modificato più volte la versione circa la sua esposizione debitoria fondata su un’unica ed equivoca dichiarazione al fratello.
3.3. In data 15 novembre 2023 è pervenuta memoria di replica in cui si contestano gli argomento della requisitoria del Procuratore generale.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2.1 motivi del ricorso di NOME COGNOME, connessi tra loro e per questo da trattare congiuntamente, sono stati proposti per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e comunque sono generici ed aspecifici.
L’impugnazione, limitata al delitto di estorsione commesso in concorso con l’altro ricorrente (capo 1), è stata avanzata per sollecitare una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
In particolare, la sentenza della Corte di appello di Firenze, concernente un ben più ampio contesto delittuoso che ha visto coinvolti diversi imputati per numerosi delitti, ha potuto esaminare un considerevole materiale investigativo costituito essenzialmente da intercettazioni, ambientali e telefoniche, e dalle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME oltre che di altri testimoni.
Per quello che rileva in questa sede, la sentenza impugnata, valutando le diverse conversazioni captate e condividendo integralmente l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, ha ritenuto comprovato il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’estorsione ai danni di NOME COGNOME. Questi, infatti, era stato vittima di un agguato al suo furgone, con colpi di arma da fuoco per non avere adempiuto al credito vantato da NOME COGNOME e cedutogli dal padre, NOME COGNOME, nell’ambito del traffico di stupefacenti.
La Corte di merito, in forza della sequenza delle intercettazioni riportate, comprese quelle richiamate nei motivi nuovi da COGNOME, dopo avere spiegato che COGNOME era l’esattore, anche con l’uso di armi, in nome e per conto dei COGNOME per i
debiti non pagati dagli acquirenti di droga (pag. 51 con riferimento all’intercettazione ambientale progr. N. 1519 del 20 dicembre 2019), ha ricostruito puntualmente come egli fosse a conoscenza della causale del credito maturato nei confronti di NOME COGNOME (progr. N. 231 del 24 ottobre 2019 in cui NOME COGNOME aveva discusso con NOME dell’entità della somma dovuta da NOME e lo aveva mandato a parlare con questi; progr. N. 798 del 15 novembre 2019 NOME aveva spiegato ad NOME che NOME NOME aveva ceduto il suo credito al figlio NOME) e avesse telefonato con il suo cellulare alla vittima, subito dopo l’agguato al furgone, per imporle di saldare il debito.
Immediatamente dopo questo attentato l’uomo era a tal punto terrorizzato da essersi trasferito, con l’intera famiglia, a casa della sorella e il 7 novembre 2019 NOME lo aveva avvicinato, mentre si trovava in auto con la moglie, NOME COGNOME, rimproverando la donna per aver detto che l’aveva terrorizzata e chiedendole se fosse vero (pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado in cui è riportata testualmente l’intera conversazione intercettata), condotte qualificate dai giudici di merito come di per sé minacciose come provato dalla paura di NOME di essere ucciso dai NOME (progr. N. 333 e 335 del I novembre 2019) e dall’avvenuto versamento della somma di C 90 dopo l’attentato (progr. N. 453 e 476 del 7 novembre 2019) e di altre somme, pari quantomeno a C 200 (progr. N. 668 dell’ 11 novembre 2019). Inoltre, a pag. 57 della sentenza, sempre con riferimento al contributo causale nell’estorsione, è riportato l’episodio in cui NOME mentre maneggiava un’arma aveva chiesto se fosse quella usata per l’assalto al furgone, ricevendone risposta positiva, e il giorno del suo arresto era stato trovato in possesso della stessa arma utilizzata per esplodere i colpi di arma da fuoco al furgone di COGNOME; cui si aggiunge il contenuto inequivoco dell’intercettazione del 20 dicembre 20129 da cui risulta come NOME avesse partecipato ad atti di violenza, con l’uso di armi, proprio per la riscossione di crediti maturati dagli acquirenti di droga e che a NOME COGNOME avesse rappresentato di avere una pistola. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di questi inequivoci e coerenti elementi non assume alcun rilievo, al fine di contrastarli, la mera circostanza che il coimputato NOME COGNOME nell’interrogatorio avesse escluso la conoscenza dell’agguato da parte di NOME o che la vittima avesse usato una frase anziché un’altra dimostrando di escludere il ricorrente o dalla lettura parcellizzata dell’intercettazione RIT 317/19 brano 1420.
In conclusione, il ricorso si è limitato a generiche e non provate censure volte soltanto ad ipotizzare una diversa ed inverosimile rilettura del compendio probatorio, non consentita in questa sede allorché la valutazione risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715) e ha tentato una ricostruzione alternativa delle conversazioni, riversate in fatto, per ridimensionare e parcellizzare il contesto complessivo da cui
invece emerge un apporto concreto di NOME nelle dinamiche del gruppo criminale ed armato dei COGNOME.
Anche il ricorso di NOME COGNOME è proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge in quanto censura la sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella di primo grado di cui condivide gli argomenti, con riguardo all’interpretazione del contenuto dell’intercettazione numero 627 rit 291 del 2019 del 10 novembre 2019 che costituisce questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e per questo sottratta al giudizio di legittimità se, come è accaduto nella specie, la valutazione risulti dotata di stringente capacità persuasiva e sia priva di vizi di manifesta illogicità anche alla luce del contenuto delle altre intercettazioni riportate e lette in una prospettiva più ampia.
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023