Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per l’estorsione tentata, è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto, a fronte della pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, mai rinunciata, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle fonti probatorie senza individuare specifici motivi che permettano di apprezzare ictu ocu/i l’evidenza della prova della sua innocenza, come reiteratamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME, Rv. 248379; Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285091; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per l’estorsione consumata di cui al capo 2), è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dall’individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
osservato che l’ulteriore motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., al di là degli imprecisi riferimenti giurisprudenziali, è manifestamente infondato in quanto, per costante avviso di questa Corte ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante in questione (Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Rv. 239749 – 01; n. 46504 del 13/09/2018, Rv. 274080-01; n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173-01); che nella specie consta dalla sentenza impugnata (pag. 2) che in almeno un’occasione la p.o.
NOME era stato aggredito fisicamente, riportando lesioni personali oggetto di referto medico con conseguente impossibilità di ravvisare l’invocata attenuante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore