Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3857 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3857 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Palermo rigettava l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 09/06/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta dello stesso COGNOME di revocare la misura della custodia cautelare in carcere che gli era stata applicata dal suddetto G.i.p. con ordinanza del 13/02/2025 per essere NOME COGNOME gravemente indiziato del delitto di estorsione continuata e aggravata in concorso (con NOME COGNOME, NOME COGNOME e un altro soggetto allo stato ignoto) ai danni dei
NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME di cui al capo 21 dell’imputazione provvisoria.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO COGNOME, affidato a un unico motivo, il quale è articolato in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 191, 192, 273, 291, 292, commi 2, lett. c-bis), e 2-ter, e 309 dello stesso codice, e agli artt. 393 e 629, primo e secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen.
Il ricorrente espone che, con la richiesta di revoca della misura cautelare, aveva prospettato gli elementi nuovi, idonei a modificare il quadro indiziario, costituiti: a) dalla ritrovata fattura n. 1/2016 che era stata emessa da RAGIONE_SOCIALE, con sede a Montecarlo, di cui era legale rappresentante NOME COGNOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di cui egli COGNOME era amministratore di fatto, la quale era relativa a «una ingente somma» per una consulenza che non era stata «mai fatta» riguardante «la sanatoria scadente in data 31/01/2016»; b) dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso.
Tali nuovi elementi avrebbero confermato quanto egli aveva dichiarato nel corso del suo interrogatorio di garanza, provando le ragioni creditorie che egli vantava nei confronti del suddetto NOME COGNOME – e non, come indicato nel capo d’imputazione provvisoria, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali erano «suoi amici di vecchia data» -, e riscontrato quanto era stato dichiarato dagli stessi NOME COGNOME e NOME COGNOME in sede di investigazioni difensive.
Il ricorrente espone altresì che, nel giudizio di appello, su richiesta del pubblico ministero e con il consenso della difesa, erano stati acquisiti sia gli interrogatori che erano stati resi al pubblico ministero da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, sia le sommarie informazioni che era stare rese da NOME COGNOME. Ciò nonostante, tali elementi, i quali avrebbero «confermat la tesi dell’indagato», «non sono neppure citati nell’ordinanza» impugnata.
Tanto esposto, il COGNOME deduce che, con il proprio appello, aveva ribadito che la fattura indicata comprovava che «il destinatario della richiesta di restituzione non erano stati mai i NOME COGNOME (così come indicato nella contestazione ), ma NOME COGNOME che aveva ricevuto, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con sede a Montecarlo, dalla RAGIONE_SOCIALE una ingente somma per una “consulenza” (mai fatta) in relazione alla sanatoria scadente in data 31/01/2016 (poi non ottenuta)».
Ciò dedotto, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità dell’argomentazione del Tribunale di Palermo secondo cui «è fuori discussione che il COGNOME abbia agito per ottenere per sé le somme richieste al COGNOME senza alcun coinvolgimento della società (supposta) creditrice», atteso che tale argomentazione non terrebbe conto del fatto che, nel proprio atto di appello, egli aveva rappresentato che la legittimità della sua pretesa nei confronti del COGNOME trovava «conferma nell’operazione denominata Game Over (proc. 22264/2013 rgnr) nella quale al COGNOME (che è stato condannato con sentenza non ancora irrevocabile) è stato attribuito il ruolo di dominus delle società di diritto maltese quali la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE»; con la conseguenza che quest’ultima società era «riconducibile – stando all’Accusa nel procedimento già pendente nei confronti di COGNOME – a quest’ultimo».
Il nuovo elemento costituito dall’indicata fattura inciderebbe pertanto sulla qualificazione giuridica del fatto, «in quanto la pretesa dell’indagato – nella qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE (restituzione di una somma di denaro ricevuta per porre in essere una consulenza mai effettuata) – è certamente azionabile in giudizio».
Quanto all’altro elemento nuovo costituito dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso, il ricorrente deduce che lo stesso «evidenziava i rapporti amicali tra il COGNOME e i pretesi estorti (i NOME COGNOME), incompatibili con le asserite minacce fatte lor pervenire tramite NOME, e confermava (rectius: riscontrava) quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia e dai COGNOME, dapprima ai difensori e poi al Pubblico Ministero».
L’unico motivo è manifestamente infondato.
3.1. Cominciando, in ordine logico, dal secondo profilo di esso, il quale attiene all’elemento della perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare del COGNOME, la manifesta infondatezza del motivo discende dall’assoluta logicità dell’argomentazione che è stata spesa dal Tribunale di Palermo secondo cui il contenuto dei messaggi, risultati dalla suddetta perizia fonica, che erano stati scambiati dal COGNOME con i NOME NOME e NOME COGNOME, non escludeva la sussistenza di un’estorsione, atteso che le violenze e le minacce che erano state commesse, mercé anche l’intervento di NOME COGNOME e dell’esecutore materiale delle stesse NOME COGNOME, risultavano pienamente acclarate sulla base del contenuto delle intercettazioni, il quale era già stato ampiamente illustrato nell’ordinanza “genetica”.
3.2. Quanto al primo profilo del motivo, che attiene all’altro elemento della ritrovata fattura che era stata emessa da RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a NOME COGNOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME sarebbe stato amministratore di fatto, si deve osservare che la manifesta infondatezza del
motivo discende dal fatto che, anche a volere assumere come valida la prospettazione dello stesso COGNOME di avere agito, quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, per recuperare un credito che era vantato da tale società nei confronti del COGNOME, resta il fatto che la violenza e la minaccia risultano essere state esercitate nei confronti non del COGNOME, cioè del titolare del rapporto obbligatorio, ma di terzi estranei allo stesso rapporto, il che comporta la configurabilità del reato di estorsione e non del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Ciò è stato, ormai da tempo, chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Filardo” (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), con la quale le Sezioni unite hanno affermato che «è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere , poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria» (punto 10.5.2., pagg. 22-23. In precedenza, tra le tante: Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272017-01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267123-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. ter,
Così deciso il 07/01/2026.