Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6109 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 194/2026
NOME IMPERIALI
CC – 22/01/2026
NOME COGNOME TURTUR
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento nei confronti di:
AVV_NOTAIO NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – di fiducia avverso lÕordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata;
udito il difensore dellÕindagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con ordinanza del 10 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Genova ha annullato lÕordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona del 17 settembre 2025, ritenendo insussistente il requisito
dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 629 cod. pen. commesso in concorso con NOME COGNOME, ai danni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, in Spotorno il 25 maggio 2025.
Agli indagati era provvisoriamente contestato di avere, in concorso tra loro, minacciato di fare del male a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, rispettivamente titolare e collaboratore della societˆ denominata ÒLa RAGIONE_SOCIALEÓ, che si occupava di fornire personale addetto ai servizi di controllo presso locali pubblici di eventi e spettacoli, e di avere intimidito con minacce di morte e con l’aggressione fisica NOME COGNOME, soggetto di fatto incaricato della selezione dell’RAGIONE_SOCIALE che avrebbe garantito la sicurezza della RAGIONE_SOCIALE; in tal modo, avrebbero ottenuto l’affidamento del servizio di sicurezza presso il suddetto locale per il periodo estivo del 2025, escludendo, con conseguente danno economico, la societˆ ÒLa RAGIONE_SOCIALEÓ di NOME COGNOME, il quale, nel mese di maggio 2025, aveva giˆ preso accordi con i gestori della RAGIONE_SOCIALE per svolgere il servizio di sicurezza nel periodo suindicato e disponeva, a differenza degli indagati, della necessaria autorizzazione prefettizia.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo la mancanza, contraddittorietˆ e manifesta NOME dell’ordinanza impugnata, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonchŽ un vizio di violazione di legge con riferimento allÕart. 629 cod. pen., articolando le seguenti doglianze:
2.1. Rispetto alle considerazioni di carattere logico-indiziario effettuate dal Giudice per le indagini preliminari (che il ricorrente sintetizza alla pagine 2 e 3 del ricorso), il Tribunale si era limitato ad evidenziare che il 25 maggio 2025 NOME e NOME non erano arrivati insieme presso il ÒBahia COGNOME, nonostante questa affermazione non fosse stata effettuata dal Giudice per le indagini preliminari, avendo le persone informate dei fatti riferito che l’arrivo di NOME aveva preceduto di poco quello di NOME, seguito a stretto giro dall’avvento di AVV_NOTAIO.
2.2. A proposito dellÕaltro fondamento logico della tesi del previo concerto tra i due indagati, ovvero che nessuno dei due avesse un valido motivo per recarsi quel giorno al ÒBahia COGNOME, il ricorrente rileva che COGNOME, nel corso dell’interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, aveva affermato che si era recato presso quel locale per parlare con NOME COGNOME, perchŽ contattato da quest’ultimo che era desideroso di affidare a lui il servizio di sicurezza, nonchŽ di essere arrivato prima dell’arrivo di NOME e di essere rimasto a parlare per un’ora con NOME di quell’argomento. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che la versione
dellÕindagato era stata smentita dal COGNOME, sentito dalla polizia giudiziaria in data 29 settembre 2025, il quale aveva negato di aver parlato un’ora con COGNOME del possibile affidamento del servizio di sicurezza, con la conseguenza che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che NOME COGNOME, con le proprie dichiarazioni, avesse riscontrato le affermazioni dell’indagato.
2.3. Un altro argomento fatto proprio dal Giudice per le indagini preliminari era quello secondo il quale NOME, aggredendo solo NOME e non anche NOME, che era stato collaboratore di COGNOME, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole della ÇscissioneÈ promossa dal coindagato, circostanza che dimostrava la condivisione di interessi tra i due ed accreditava ulteriormente l’ipotesi che COGNOME volesse favorire COGNOME, con il proprio agire intimidatorio.
Il ricorrente evidenzia la NOME della motivazione del Tribunale sul punto, avendo affermato che l’argomento del Giudice per le indagini criminali non dimostrava che tra NOME e NOME vi fosse un rapporto estorsore -vittima, avendo il giudice unicamente sottolineato che NOME era a conoscenza dell’intento di NOME di Çmettersi in proprioÈ rispetto al COGNOME.
2.4. Con un’ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente lamenta che la motivazione del Tribunale risulterebbe mancante e viziata da travisamento per omissione nella parte in cui non analizza il dato costituito dal traffico telefonico intercorrente tra gli indagati; in particolare, il Tribunale ometteva di considerare il contatto telefonico registrato il 25 maggio 2025 alle 15:29:36 che dimostrava che COGNOME aveva contattato NOME un’ora e mezza prima dell’aggressione a NOME, elemento in base al quale poteva avvalorarsi la tesi del previo concerto tra i due.
2.5. La motivazione del Tribunale sarebbe mancante e viziata da travisamento per omissione anche rispetto ad un altro elemento indiziario, ovvero una frase detta da COGNOME a NOME, poco dopo l’aggressione di NOME, ovvero che Çsarebbe stato meglio essere stati tutti insieme non trovarci controÈ. Il Tribunale avrebbe omesso di commentare e di fornire una spiegazione logica a questo rilevante elemento indiziario che, secondo il ricorrente, rappresenterebbe una minaccia implicita, specie in quanto proferita dopo la brutale aggressione patita da NOME.
2.6. Contraddittorie e manifestamente illogiche sarebbero anche ulteriori considerazioni del Tribunale.
In particolare, sarebbe viziata da NOME la considerazione con la quale il Tribunale, per negare l’esistenza dei gravi indizi, sottolinea che l’intimidazione si era svolta in un’unica giornata, omettendo di considerare che la minaccia aveva conseguito il proprio scopo, NOME, a distanza di un giorno, NOME aveva affidato il servizio di sicurezza a COGNOME.
Apertamente contraddittoria sarebbe poi, secondo il ricorrente, lÕaffermazione che COGNOME e COGNOME non avessero interessi in comune, segu’ta dalla constatazione che il secondo aveva individuato il primo come preferito per l’affidamento del servizio di sicurezza, che costituiva l’obiettivo condiviso dagli indagati, raggiunto grazie alle condotte intimidatorie.
2.7. La motivazione inerente alla mancanza di un comune interesse tra COGNOME e NOME risulterebbe, oltre che illogica e contraddittoria, anche viziata da un travisamento per omissione, avendo il Tribunale trascurato le dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale, dopo aver precisato che NOME si era recato al ÒBahia COGNOME il 25 maggio 2025 perchŽ voleva convincere NOME a far lavorare la sua nuova RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE, aveva poi aggiunto che ÇNOME mi ha confermato che NOME cercava NOME per la questione del RAGIONE_SOCIALE perchŽ NOME non voleva perdere quell’incarico lavorativoÈ, circostanza che dimostrava che NOME era mosso dall’intento di conservare una posizione all’interno del locale, circostanza di cui COGNOME era consapevole.
2.8. Il ricorrente evidenzia poi l’intercettazione della conversazione del 6 luglio 2025, nella quale NOME commenta con il proprio collaboratore NOME l’allontanamento di NOME, la quale viene valorizzata dal Tribunale per accreditare la avvenuta dissociazione tra COGNOME e NOME e per dimostrare che i due indagati non condividevano il medesimo interesse, ovvero che l’affidamento del servizio di sicurezza fosse conseguito dal primo. Tale interpretazione della conversazione sopra richiamata sarebbe manifestamente illogica perchŽ non considererebbe che, seppure dissociazione tra i due indagati vi fosse stata, questa era stata successiva ai fatti del 25 maggio 2025, mentre il momento rilevante da considerare era quello antecedente all’aggressione al NOME, in origine, sussisteva in AVV_NOTAIO il chiaro intento di condividere la gestione della sicurezza del locale RAGIONE_SOCIALE con COGNOME.
2.9. Manifestamente illogico sarebbe poi il passaggio della motivazione del Tribunale teso a sminuire il comportamento di NOME, dequalificandolo da atto estorsivo a mero Çsfogo di iraÈ, in quanto le considerazioni dei giudici non si confronterebbero con i dati probatori illustrati, dai quali emergerebbe la circostanza che NOME agiva per un fine di profitto e che non era mosso dall’intento di tutelare un malinteso Çsenso dell’onoreÈ.
2.10. Il ricorrente censura poi come illogico un altro passaggio della motivazione dell’ordinanza del Tribunale nel quale, per sottolineare l’assenza di comunanza di interessi tra AVV_NOTAIO e NOME, si sottolinea la circostanza della successiva Çsparizione della scenaÈ dell’AVV_NOTAIO. Il ricorrente sottolinea, in primo luogo, che tale ÇsparizioneÈ non vi sarebbe stata in quanto, durante la serata di inaugurazione del locale Baida, avvenuta il successivo 6 luglio, AVV_NOTAIO era presente
presso la RAGIONE_SOCIALE; inoltre, sottolinea il ricorrente, la pretesa Çsparizione dalla scenaÈ dell’AVV_NOTAIO, se avvenuta, era determinata dalla ostilitˆ nei confronti di quest’ultimo manifestata da NOME e NOME, gestori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non dal COGNOME.
2.11. Il ricorrente valorizza poi un’altra conversazione, la quale sarebbe stata interpretata in maniera del tutto illogica ed in contrasto col tenore letterario della stessa dal Tribunale, ovvero quella del 12 luglio 2025, la quale, oltre che dimostrare la cautela di COGNOME, il quale evitava accuratamente di parlare al telefono con NOME, tanto da dover utilizzare come intermediario un terzo soggetto, evidenziava la preoccupazione dell’indagato, il quale evidentemente temeva che NOME fosse intercettato e che ci˜ potesse fornire agli inquirenti la prova del suo diretto coinvolgimento nelle vicende delittuose.
2.12. Il Tribunale, inoltre, lamenta il ricorrente, non riserverebbe alcun commento ad altri passaggi fondamentali della sopracitata conversazione, che dimostrerebbero ulteriormente che COGNOME temeva specificamente le intercettazioni, e non lo strepito causato dalla plateale aggressione di NOME, e che il timore era riservato alla propria persona e non alla generalitˆ degli operatori di vigilanza.
2.13. Contesta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale, dopo avere dedicato gran parte del proprio sforzo motivazionale ad escludere il contributo concorsuale di COGNOME, dedica alcuni cenni all’esclusione di un evento estorsivo, anche ritenendolo opera del solo COGNOME. In tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare compiutamente le dichiarazioni di NOME, analisi che invece aveva costituito una parte fondamentale dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
2.14. Con riguardo alla posizione di COGNOME, il Tribunale avrebbe travisato il dato probatorio nel commentare le dichiarazioni di NOME COGNOME dellÕ8 ottobre 2025, erroneamente interpretandole come una conferma da parte della persona offesa dell’irrilevanza, ai fini delle decisioni sull’affidamento dei servizi di sicurezza, dell’intimidazione perpetrata nei suoi confronti il 25 maggio 2025.
2.15. Il Tribunale, inoltre, pur avendo riportato le dichiarazioni del 7 ottobre 2025 di NOME COGNOME, soggetto molto vicino ad NOME, aveva omesso di indicare un passaggio essenziale delle stesse, dal quale poteva evincersi l’immagine intimidatoria di entrambi gli indagati e la personalitˆ violenta di NOME.
2.16. Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che il contenuto della conversazione tra NOME e la compagna NOME del 12 luglio 2025 non riguardasse i fatti per i quali si procede, mentre invece entrambi gli interlocutori parlavano dell’aggressione in danno di NOME.
2.17. Il Tribunale, infine, in maniera illogica, avrebbe stabilito un rapporto di conseguenzialitˆ tra la pretesa mancata prova del concorso di COGNOME e l’insussistenza dell’estorsione, presupponendo che questa non potesse essere stata perpetrata dal solo AVV_NOTAIO. Con specifico riferimento allÕAVV_NOTAIO, tale conclusione sarebbe fondata su un travisamento del dato probatorio e su una violazione di legge con riferimento all’art. 629 cod. pen., in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.
1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, pur investendo formalmente la motivazione e, quanto allÕultimo motivo, pur denunciando un vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilitˆ del delitto di estorsione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito.
2.1. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, è opportuno richiamare i principi in tema di limiti di sindacabilitˆ da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertˆ personale.
Invero, secondo l’orientamento consolidato della Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimitˆ alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nŽ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchŽ del tribunale del riesame. Il controllo di legittimitˆ sui punti devoluti è, perci˜, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimitˆ: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di NOME evidenti, ossia la congruitˆ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME, Rv. 201840-01).
Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che in tema di misure cautelari personali, allorchŽ sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in funzione di giudice del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimitˆ, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).
2.2. Nel caso in esame, il Tribunale con l’ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Il Tribunale ha spiegato che l’ipotesi del concorso di COGNOME e di COGNOME nellÕipotizzata condotta estorsiva si fonderebbe su una mera ipotesi, ovvero che tutta l’azione fosse stata previamente concordata tra i due indagati e che il primo aveva Çmandato avantiÈ il secondo a minacciare ed a percuotere le persone offese, per poi avvantaggiarsi entrambi dellÕaffidamento del servizio di sicurezza presso il locale notturno RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, con motivazione logica e sulla base della rivisitazione analitica di tutto il compendio indiziario, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali gli atti di indagine fino ad ora esperiti avvalorerebbero lÕipotesi che gli indagati COGNOME e COGNOME abbiano agito per perseguire obiettivi disgiunti e con motivazioni diverse.
Quanto alle motivazioni di NOME, il Tribunale ha spiegato che egli aveva appreso che NOME aveva intermediato con i gestori del locale NOME, NOME e NOME, per l’affidamento della gestione della sicurezza del locale all’RAGIONE_SOCIALE di
COGNOME nella stagione estiva del 2025 (quello stesso servizio di sicurezza che NOME, nel 2024, aveva fatto ricoprire all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, giˆ da aprile 2025, aveva concordato con il suo capo NOME COGNOME che fosse affidato per l’estate 2025 proprio a COGNOME) e, essendosi sentito delegittimato e messo in cattiva luce nei confronti di COGNOME, si era adirato ed aveva, dapprima, aggredito NOME e, subito dopo, minacciato NOME per telefono.
Le condotte minacciose e violente di NOME, concretizzatesi nell’aggressione di NOME e nella telefonata minatoria nei confronti di NOME, e indirettamente di COGNOME, si esaurivano nell’arco temporale di una mezza giornata, non avendo COGNOME più cercato nŽ NOME nŽ NOME, nŽ tantomeno COGNOME.
Successivamente era stato, invece, COGNOME a muoversi autonomamente per portare a sŽ gli operatori della sicurezza dei locali, tra cui effettivamente coloro che, fino a quel momento, collaboravano con l’RAGIONE_SOCIALE ÒLa RAGIONE_SOCIALEÓ di RAGIONE_SOCIALE.
Ne conseguiva che era allora possibile la lettura alternativa, prospettata dagli indagati, secondo cui COGNOME ed COGNOME non rappresenterebbero un polo di interessi comune e che le rispettive condotte sarebbero del tutto autonome e disgiunte le une dalle altre, anche per quanto riguarda l’elemento psicologico.
Per tutti questi motivi, il Tribunale riteneva che non fosse integrato il requisito della gravitˆ indiziaria in ordine attribuibilitˆ ad COGNOME ed a NOME della condotta di concorso nellÕipotizzata estorsione in quanto difetterebbe la dimostrazione, sia pure a livello indiziario, che la mancata attribuzione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEÓ del servizio di vigilanza presso il locale notturno RAGIONE_SOCIALE fosse conseguita ad una condotta concorsuale penalmente illecita degli indagati, con ingiusto profitto degli stessi in danno del denunciante COGNOME.
Con motivazione assolutamente logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che mancando i gravi indizi in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione potrebbe ravvisarsi, a carico del solo COGNOME, il reato di minacce gravi ai danni di NOME e di COGNOME nonchŽ il reato di percosse ai danni di NOME.
2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimitˆ di muovere critiche nŽ tantomeno di operare diverse scelte di fatto.
Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta NOME della stessa; nella sostanza, al di lˆ dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono sul punto dell’accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimitˆ, risultando intese a provocare un intervento in
sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualitˆ di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ è deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME