Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2236 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2236 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria e i motivi aggiunti dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1bis , c.p.p.
Sent. n. sez. 21/2026 CC – 07/01/2026
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 14-20/07/2025 che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito al ricorrente la misura della custodia in carcere applicata dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria con quella degli arresti domiciliari, confermando la gravità indiziaria in ordine ai reati di concorso in estorsione pluriaggravata anche dal metodo mafioso e in turbativa d’asta sempre aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen.
2. La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 629 cod. pen. (capo 1) e 353 cod. pen. (capo 2), nonchØ all’art. 192 cod. proc. pen.
Richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle regole di giudizio da applicarsi nello scrutinio della provvista indiziaria ex art. 273 codice di rito, la difesa ne lamenta l’errata applicazione da parte del Tribunale del riesame.
Sul piano sostanziale, non poteva ritenersi integrato il delitto di estorsione, difettando nella fattispecie, in primo luogo, l’elemento del danno patrimoniale; se infatti costituiva principio di diritto acquisito, per come affermato dalle S.U. Annunziata, che ad integrare detto presupposto era sufficiente pure la perdita di chance , era comunque necessario che detto pregiudizio fosse serio ed economicamente apprezzabile, dovendo consistere nella possibilità di conseguire il risultato economico sperato e ovviamente lecito, non potendo l’ordinamento giammai apprestare tutela giuridica ad una posizione di vantaggio di per sØ illecita e/o illegittima. Tale principio era stato disatteso dai giudici del riesame in quanto, per un verso, si era ritenuto sussistente in capo alla p.o. una seria e consistente possibilità di ottenere l’affidamento dei lavori di cui alla gara bandita dal comune di Siderno solo in forza della collaborazione pluriennale della RAGIONE_SOCIALE con il citato ente territoriale e, per altro verso, che gli stessi indagati vedevano e individuavano proprio nella RAGIONE_SOCIALE della p.o. il maggior ostacolo all’affidamento dei lavori di che trattasi all’impresa del coindagato COGNOME (indicato come beneficiario ed istigatore morale dell’ordito estorsivo), ritenendo per tale via così integrato il danno patrimoniale.
Parimenti si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, il giudizio espresso di attendibilità del dichiarato accusatorio del COGNOME (tecnico comunale il cui ufficio aveva proceduto a bandire la gara), il quale non poteva ritenersi soggetto privo di interesse nella vicenda, in quanto funzionario corrotto avente interesse a pilotare la gara di Siderno che voleva far assegnare alla p.o. In particolare, si denuncia che il Collegio del riesame, al fine di conferire pregio e fondatezza storica e giuridica all’ipotesi accusatoria, aveva finito col ritenere che le dichiarazioni accusatorie del COGNOME giammai potevano essere smentite e squalificate dai propalati dell’indagato NOME e oggetto di captazione ambientale, ritenendo ed intendendo le dette dichiarazioni come gratuite e malevole illazioni su ipotizzati intenti di danno del COGNOME verso la persona dell’indagato e di immaginifiche intese corruttive dello stesso COGNOME con il COGNOME NOME, esposte in un contesto di sfogo per averlo i predetti due trascinato in una difficile ed imbarazzante situazione solo per un interesse recondito degli stessi.
In sostanza, assume la difesa che la gara di appalto fosse stata già alterata e turbata ancor prima dell’intervento dell’indagato, stante la condotta illecita e di favore del COGNOME nei confronti dello stesso COGNOME. E tanto risultava avvalorato dallo stesso compendio intercettivo di cui si ribadisce una lettura parziale che aveva tralasciato il riferimento alle
dichiarazioni di carattere etero-accusatorio pure in quel dialogo captate, emergendo invece la genuinità del propalato dell’indagato, le cui affermazioni, lungi dal ritenersi dovute a rimostranza per averlo il NOME e il NOME trascinato e coinvolto nella vicenda giudiziaria in esame, rivelavano, invece, la bontà dell’esistenza dell’accordo corruttivo secondo quanto già riferito da COGNOME NOME al COGNOME il 10/03/2023, prima dell’incontro tenutosi il 14 marzo 2023 cui si fa risalire l’intervento estorsivo del ricorrente, invece dettato esclusivamente da ragioni di solidarietà umana (volto a salvaguardare la p.o. da possibili conseguenze pregiudizievoli in forza del rapporto di amicizia che lo legava al fratello e giammai a rafforzare il proposito criminoso dei soggetti di Siderno).
Infine, ad esclusione dell’ipotesi estorsiva deponeva anche il fatto che le risultanze probatorie – che il Tribunale aveva valutato in modo parziale e con motivazione contraddittoria ed illogica – restituivano il dato dell’esistenza, ancor prima dell’intervento dell’indagato, di un patto corruttivo che era intervenuto tra il decisore pubblico e la stessa p.o., cui sarebbe stata dal primo indicata anche la percentuale di ribasso da applicare per farsi consegnare la tangente. Donde dalla constatata illiceità della chance in capo alla RAGIONE_SOCIALE della p.o. ne discendeva l’insussistenza del danno patrimoniale richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie estorsiva e, dunque, del contestato concorso di reati, con configurabilità, in ipotesi, della sola turbativa d’asta, pure preclusa nel caso di specie, atteso che la gara risultava alterata e falsata in forza dell’accordo fraudolento tra il soggetto pubblico e il privato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 416bis .1 cod. pen ed il vizio di motivazione in ordine all’aggravante speciale che il Tribunale aveva finito per ricavare dal riferimento al trascorso carcerario di un soggetto neppure identificato di Siderno e dall’elemento congetturale costituito dal ‘pregiudizio territoriale’ costituito dalla presenza di ndrine di ‘ndrangheta nel già menzionato comune.
Con requisitoria del 25/11/2025, il sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 29 dicembre 2025, la difesa ha replicato alla requisitoria del P.G., denunciando anche l’ulteriore profilo di omessa motivazione – che si traeva sempre dal contenuto dell’intercettazione del 1° giugno 2023 tra il ricorrente e COGNOME NOME che la difesa trascrive – con riferimento al ruolo assunto dall’indagato nella vicenda di che trattasi, avendo il Tribunale del Riesame (pag. n. 7 dell’ordinanza impugnata) omesso (anche a livello grafico) la necessaria esplicitazione delle ragioni per le quali i consigli dell’indagato ricorrente fossero inidonei a privare del carattere dell’illiceità e dell’antigiuridicità la condotta dallo stesso assunta.
Con motivi nuovi del 15 dicembre 2025, la difesa ha insistito per l’accogliento dei motivi di ricorso, sottolineando, a corredo dell’esclusione del reato di turbativa d’asta, che la gara avrebbe dovuto essere espletata attraverso la c.d. procedura negoziata, la quale si sostanzia in una procedura di appalto pubblico che consente alla stazione appaltante di aggiudicare un contratto senza la pubblicazione di un bando di gara, ma negoziando direttamente (e privatamente) con operatori economici selezionati, senza che via sia una gara intesa nella propria accezione, essendo la scelta della RAGIONE_SOCIALE appaltatrice rimessa alla discrezionalità della stessa stazione appaltante e giammai alla competizione degli offerenti. Difettava, pertanto, il necessario presupposto della gara di appalto in senso tecnico. Inoltre, si reitera la denuncia di omessa motivazione in ordine al ruolo assunto dall’indagato nella vicenda di che trattasi, avendo il Tribunale del riesame (pag. n. 7 dell’ordinanza impugnata) –
omettendo (anche a livello grafico) la necessaria esplicitazione delle sottese ragioni motivazionali – ritenuto ed inteso che i consigli dell’indagato fossero inidonei a privare del carattere dell’illiceità e dell’antigiuridicità la condotta dallo stesso assunta. Il vizio di che trattasi si coglieva anche con riguardo all’omessa valutazione del contenuto intercettativo di segno contrario promanante dai dialoghi intercorsi tra l’indagato e COGNOME NOME in data 1° giugno 2023 che la difesa passa in rassegna, da cui si traeva, per come già esposto nei motivi principali, che l’intervento dell’indagato era stato dettato da sole ragioni di solidarietà umana e finalizzato a salvaguardare la persona offesa da possibili conseguenze pregiudizievoli, proprio in forza del rapporto di amicizia che lo legava al fratello (NOME) di questi, e giammai diretto a rafforzare il proposito criminoso dei soggetti di Siderno, non potendo di guisa concorrere nella commissione dei delitti oggetto della provvisoria contestazione. Donde l’esclusione del concorso nel delitto estorsivo, in aderenza all’orientamento di legittimità che esclude rilievo penale alla condotta di chi assume la veste di intermediario fra gli estortori e la vittima quando l’agente opera nell’esclusivo interesse di quest’ultima, a nulla rilevando il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale. La difesa ha, infine, ribadito le argomentazioni addotte ad esclusione dell’aggravante speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo non Ł fondato.
Anzitutto vanno disattese le censure svolte dalla difesa in punto di esclusione del delitto estorsivo sul rilievo che non si sarebbe al cospetto di una perdita di chance patrimonialmente rilevante tenuto conto che, al momento della minaccia, seppur bandita la procedura di gara, non erano ancora stati inviati alle ditte gli inviti ad offrire. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la RAGIONE_SOCIALE destinataria delle minacce, in ragione dalla pluriennale collaborazione con la stazione appaltante (il comune di Siderno), sarebbe rientrata nella pletora delle imprese destinatarie dell’invito a partecipare alla procedura negoziata, per come poi confermato dalla circostanza che, successivamente, fu destinataria dell’invito a presentare offerte (v. pagg. 9 e 10) e, soprattutto, si trattasse di RAGIONE_SOCIALE che, in ragione dei pregressi affidamenti nel settore (tanto che, in quel periodo si precisa essere stata affidataria di altra pubblica commessa in quel di Caulonia), avesse seria e consistente probabilità di conseguire l’affidamento dell’appalto. Del resto, e sul punto non affatto illogico Ł l’argomento ulteriormente spese dal Tribunale del riesame, l’esistenza di una concreta possibilità di vincere la procedura in corso si ricava anche dal fatto che gli stessi indagati vedevano e individuavano proprio nella RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il maggior ostacolo all’affidamento dei lavori di che trattasi all’impresa del coindagato COGNOME.
Dunque, corretto risulta il riferimento al pregiudizio che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto subire dall’allontanamento dalla gara ravvisato nell’indebolimento della sua posizione di mercato anche con riguardo all’affidabilità patrimoniale e finanziaria che ne consegue, essendo fatto notorio che proprio l’affidamento di commesse pubbliche sostanzia il primo elemento di crescita dell’impresa, implementando la sua credibilità economica in termini di accesso al credito bancario. AllorchØ, infatti, un’impresa abbia acquisito nell’ambito di una specifica fetta di mercato una posizione di rilievo, la condotta volta a determinarne una coattiva fuoriuscita risulta già di per sØ lesiva della libertà negoziale e del diritto di esercitare la concorrenza, unitamente al pregiudizio, già menzionato, di ricadute negative sul piano di quell’immagine
che si fonda e trae origine proprio dall’essere rientrata nella cerchia delle ditte usualmente destinatarie di inviti a partecipare a certe commesse pubbliche.
A conferma di quanto ritenuto depone anche l’orientamento di questa Corte in tema di concorsi pubblici, ove si Ł affermato che integrano l’abuso costrittivo del delitto di concussione le pressioni esercitate da un docente universitario su un candidato al concorso di ricercatore perchØ si ritiri dalla prova – allo scopo di favorire altro candidato, con minor punteggio per titoli e pubblicazioni – quando alla persona offesa non sia prospettato alcun vantaggio indebito, ma solo pregiudizi per la sua carriera accademica, a nulla rilevando, al riguardo, l’alea della attribuzione del posto messo a concorso, atteso che la vittima Ł stata comunque privata di una significativa “GLYPHchance” di conseguirlo (Sez. 6, n. 5057 del 03/11/2020, dep. 2021, Grillo, Rv. 280708 – 02).
Nessuno scostamento di registra, dunque, dal principio affermato dalle S.U. di questa Corte secondo cui, in tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto, rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale S.U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 01).
NØ vale, ai fini dell’esclusione del delitto di estorsione, il fatto che ci si troverebbe al cospetto di una perdita di chances illecita, in quanto l’aggiudicazione sarebbe stata per la RAGIONE_SOCIALE la conseguenza di un patto corruttivo stipulato col pubblico funzionario competente. Ciò che rileva, infatti, Ł che la condotta minacciosa fosse volta a perseguire un profitto ingiusto, inteso quale vantaggio che non deriva da alcuna pretesa giuridicamente tutelata, non eliso dall’eventuale pregressa illecita pattuizione tra il p.u. e il privato. La non meritevolezza delle ragioni dell’estorto non sposta alcunchØ in ordine alla condotta di colui che realizza la minaccia, in quanto la pretesa di quest’ultimo Ł sfornita di qualsiasi copertura giuridica. Parimenti, l’asserita esistenza di un accordo corruttivo non sterilizza neppure il profilo del danno, in quanto al potenziale contraente subisce la violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto piø opportuno. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso qualsiasi incidenza sull’ingiustizia del profitto con altrui danno nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia origini da causa illecita attribuibile alla persona offesa che a quel comportamento abbia dato causa (S.U., n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226489 – 01).
Di conseguenza, anche laddove la condotta contestata fosse stata esitata a seguito di una vicenda già ‘inquinata’, ciò non escluderebbe la valenza estorsiva della minaccia volta a far desistere l’impresa dalla partecipazione all’imminente procedura di gara.
Va, altresì, escluso che la ricostruzione dei giudici della cautela restituisca un quadro che vede l’indagato assumere la mera veste di intermediario fra gli estortori e la vittima che avrebbe agito unicamente per ragioni di ‘solidarietà umana’. Ciò anzitutto perchØ la fonte di prova che dovrebbe dimostrare tale benevolo intento Ł costituita da un’intercettazione non priva di riferimenti il cui significato indiziante (v. anche capo di imputazione) costituisce una questione di fatto non scrutinabile dalla Corte di legittimità. Inoltre, perchØ l’ordinanza impugnata, così superando il vizio di omessa motivazione denunciato, dà sufficiente conto delle ragioni in forza delle quali deve escludersi che l’indagato non fosse comunque al corrente ed anche partecipe dell’intento illecito che animava quei ‘convitati’ che egli stesso si premunì di riunire presso la propria abitazione, dopo essere interceduto presso COGNOME NOME affinchØ contattasse il fratello NOME. Si precisa, infatti, che la riunione venne organizzata proprio dall’indagato dopo che il coindagato NOME, suo amico e legato a colui
che avrebbe dovuto beneficiare dell’allontanamento della RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME (COGNOME NOME imprenditore della zona e successivamente destinatario al pari dei COGNOME dell’invito a partecipare), gli aveva chiesto di usare la sua conoscenza con COGNOME NOME affinchØ quest’ultimo contattasse il fratello NOME NOMEindicato come plenipotenziario della RAGIONE_SOCIALE) essendovi delle ‘persone di Siderno’ che avevano esigenza di parlare con lui e nel cui interesse il RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’iniziativa. E che l’incontro fosse esitato nella richiesta estorsiva Ł stato anche ricavato da un’intercettazione che vede direttamente coinvolto il ricorrente che, unitamente al COGNOME (anche lui tra gli astanti), rievocando l’accaduto, davano ad intendere come la presenza dei soggetti di Siderno fosse fonte di preoccupazione per le conseguenze cui andavano incontro (ossia di risultare destinatari di una denuncia penale e che potesse essere loro elevata una contestazione associativa). Ciò dà la misura di quale fosse la ragione della riunione. Ma altri convergenti elementi riportati dall’ordinanza impugnata avvalorano la causale estorsiva: le modalità della riunione, organizzata in un contesto sicuro e con la compresenza di una pletora di soggetti tra cui alcuni neppure riferibili ad imprese antagoniste agli interessi delle pp.oo.; la circostanza che lo stesso COGNOME NOME, poi sentito dai Carabinieri, avesse financo negato di conoscere il ricorrente, tacendo sulla riunione; il dichiarato del COGNOME il quale nella denuncia del 20 marzo 2023 aveva riferito di essere stato messo al corrente da COGNOME NOME (il 10 marzo 2023 e, dunque, alcuni giorni prima della riunione) che, non senza apprensioni, gli aveva riferito in merito al prossimo avvio della gara e di non voler essere invitato in quanto il fratello NOME gli aveva comunicato di essere stato telefonicamente contattato da alcuni soggetti sconosciuti che gli avevano detto di riferirgli che sarebbe stato meglio che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non prendesse parte alla gara e che altre imprese ritenute ‘invitabili’ erano state già ‘avvicinate’ e ‘convinte’ a perdere qualsiasi interesse per la gara di Siderno. Insomma, una filiera estorsiva che si nutre, per come precisato dal capo di imputazione, di specifici antecedenti cui hanno fatto seguito la riunione ove venne reiterata l’intimidazione e successive intercettazioni, di cui dà atto il AVV_NOTAIO, da cui emergeva il livore verso il COGNOME NOME cui si attribuiva il fatto che ‘se l’era cantata’ e che per questo si meritava di essere ‘spaccato a bastonate’ o ‘sparato’ e il timore delle conseguenze penali derivanti all’avvio del procedimento penale diretto dalla RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale quadro nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere, nell’ambito di una valutazione propria del giudice del merito, attribuito ai ‘consigli spassionati’, addirittura ‘da amico’ (v. pag. 7) spesi dal ricorrente valenza intimidatoria e rafforzativa, in ragione del contesto di fatto descritto, della pretesa estorsiva, ossia che sarebbe stato meglio astenersi da quella gara per non mettersi di traverso rispetto alle richieste che provenivano dagli altri convitati e ai desiderata di quello che doveva essere il loro ‘protetto’ (ossia il COGNOME e la sua impresa).
Del resto, l’attività costitutiva del GLYPHconcorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, talchØ assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei GLYPHconcorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicchØ Ł sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui ( ex multis , Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 255260 – 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276820 – 01).
In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria e i motivi aggiunti, la
sentenza impugnata si sottrae, in punto di gravità indiziaria, ai vizi di legittimità denunciati, potendosi ricondurre le censure svolte in ordine al ruolo del ricorrente per lo piø a profili di merito, non scrutinabili in questa sede.
3. Infondato Ł anche il motivo di ricorso, sviluppato con i motivi aggiunti, secondo cui non ricorrerebbe il delitto di turbata libertà degli incanti in quanto non si sarebbe al cospetto di una gara in senso tecnico in quanto l’ente territoriale aveva proceduto con la procedura negoziata, essendo la scelta della RAGIONE_SOCIALE appaltatrice rimessa alla discrezionalità della stessa stazione appaltante e giammai alla competizione degli offerenti. A prescindere dal rilievo che la prospettazione difensiva fa leva sull’indicazione di una pronuncia della Quinta sezione i cui estremi, peraltro, non si evincono dall’archivio sentenze RAGIONE_SOCIALE , va evidenziato che questa Corte ha affermato che il reato di turbata libertà degli incanti Ł configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all’individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità, a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte (Sez. 6, n. 49266 del 10/10/2017, COGNOME, Rv. 271571 – 01; à (Sez. 6, n. 44829 del 22/09/2004, COGNOME, Rv. 230522 – 01). AffinchØ ricorra una ‘gara’ Ł dunque necessaria una competizione tra aspiranti, che si svolga sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte (Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280836 – 01). E tanto ricorre nel caso in esame per come precisato dalla stessa determina in atti, a nulla valendo, quindi, che non si sia proceduto alla pubblicazione del bando di gara, in quanto non si Ł al cospetto di una mera procedura di selezione interna (così nel caso di affidamento di una consulenza da parte senza interpello degli altri aspiranti in ragione di una scelta fatta già a monte – v. Sez. 6, COGNOME, cit. , in motivazione a pag. 9 e ss.), risultando invece ben presente il requisito della effettiva consapevolezza di una contesa in cui ciascuno dei partecipanti fosse a conoscenza delle offerte altrui, proponendo la propria condizione quale contropartita del servizio richiesto alla pubblica amministrazione.
Le ipotesi in cui, infatti, questa Corte non ha ravvisato gli estremi della gara sono del tutto differenti, trattandosi, invece, di quelle situazioni in cui sia mancata “una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti” come nel caso di una trattativa privata svincolata da ogni schema concorsuale (Sez. 5, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, Rv. 213033 – 01); quando “sia prevista solo una comparazione di offerte che la pubblica amministrazione Ł libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione” (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118 – 01) o quando “nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l’amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propria della contrattazione tra privati” (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227 – 01).
Se Ł vero, infatti, che non può dirsi integrata una gara per il solo fatto della pluralità dei soggetti interpellati, quando ciascuno di costoro presenti indipendentemente la propria offerta e l’amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra privati, Ł anche indiscutibile, a tenore della giurisprudenza di questa Corte, che sia configurabile una gara quando si sia in presenza di una reale e libera competizione fra piø soggetti e l’ente appaltante abbia indicato i criteri di aggiudicazione prestabiliti, portati a conoscenza di tutte le imprese invitate e di formalità per la presentazione delle offerte, ovvero, nel caso in esame, i criteri in base ai quali i potenziali partecipanti potevano formulare la propria offerta di partecipazione valutando le regole che presiedevano al confronto. E’, dunque, la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte
nel quale i soggetti che vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione, a qualificare come gara la procedura di individuazione del contraente attivata da una pubblica amministrazione e, di conseguenza, le condotte collusive che turbano la competizione e la concorrenza tra i partecipanti, come delitto di cui all’art. 353 cod. pen.
GLYPHVa, altresì, esclusa l’insussistenza del reato in contestazione – propriamente da ricondursi all’ipotesi tentata non essendo ancora stati inviati alle ditte gli inviti a partecipare alla procedura negoziata – in ragione del rilievo difensivo che la gara fosse già turbata dall’accordo illecito già intervenuto tra il funzionario rappresentante della stazione appaltante e decisore pubblico e la RAGIONE_SOCIALE. Non solo si tratta di un accadimento che Ł stato escluso dall’ordinanza impugnata alla stregua delle complessiva ricostruzione della vicenda per come originata dalla la denuncia sporta dal COGNOME, ma poichØ involge anche il risultato della prova, ridondando in censure di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.
A ciò va aggiunto che il Tribunale del riesame, nell’ambito della ricostruzione complessiva della vicenda, dà atto che l’azione intimidatoria volta ad avvantaggiare la posizione della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE si era già spiegata anche nei confronti di altre ditte che sarebbero state invitate a partecipare alla procedura di evidenza pubblica. Con la conseguenza che la condotta di turbativa aveva assunto anche una direzione finalistica piø ampia e non soltanto limitata a quell’impresa che si sostiene avere intavolato un rapporto illecito con il p.u. Si Ł, infatti, al cospetto di un’ingerenza riconducibile a soggetti differenti da quelli oggetto dell’asserita collusione e che si nutre di una platea piø ampia costituita anche dagli altri imprenditori che, in forza della procedura negoziata, sarebbero stati necessariamente invitati.
Peraltro, l’intimidazione svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE risulta avere ‘sterilizzato’ la asserita valenza causale di tale accordo ai fini della regolarità della gara, per come si ricava anche dal fatto che l’impresa si Ł poi ritirata, comportamento recessivo che i giudici della cautela hanno motivatamente ricondotto proprio alle minacce ricevute e non alla prospettazione, ritenuta di ‘comodo’, che l’impresa era impegnata nell’esecuzione di altro lavoro in favore di diversa stazione appaltante.
Infondato Ł il motivo con cui si deduce l’insussistenza dell’aggravante, censurandosi la logicità della motivazione in forza della quale il Tribunale Ł pervenuto al suo riconoscimento.
Se può, infatti, concordarsi con la difesa che la portata di maggior disvalore della circostanza debba essere anzitutto ricercata sul piano modale della condotta, resta il dato, significativo sul piano della gravità indiziaria, che i giudici della cautela hanno descritto una situazione di fatto che non rende manifestamente illogico l’aver ricondotto l’evocazione, da parte di uno degli astanti che ha preso parte alla riunione intimidatoria, di essere gravato da lunga carcerazione, alla forza di intimidazione propria dei consessi di stampo mafioso notoriamente presenti sul quel territorio. A conferma di ciò depongono le modalità di convocazione della p.o., la quale viene portata al cospetto di piø soggetti, tra i quali non solo il COGNOME che Ł l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE a cui vantaggio sarebbe stata rivolta l’estorsione e l’COGNOME quale soggetto che ha organizzato la riunione e si Ł in attivato affinchØ fosse presente COGNOME NOME destinatario delle minacce, ma anche di COGNOME, indicato come colui che aveva contattato COGNOME perchØ intervenisse sui COGNOME in favore del COGNOME, COGNOME, definito ‘dipendente e fiero scudiero del padrone di casa’ (v. sub 3.1, non risultando l’ordinanza impugnata recare i numeri di pagina) e altro soggetto rimasto non identificato che si vantava di avere fatto anni di carcere. Insomma, una pletora di persone che rende la
minaccia cui concorrono gli astanti dotata di una maggior forza intimidatoria che non si esaurisce nell’aggravante, pure contestata, del numero di persone, ma diviene logicamente espressiva di consolidati metodi mafiosi, in cui l’evocazione della lunga carcerazione subita – che semanticamente rimanda a condanne per gravi reati – serve a rendere quella minaccia riconducibile al contesto ambientale che inquina le regole della libera concorrenza nel settore delle commesse pubbliche, per come acclarato dal Tribunale mediante il richiamo ai plurimi procedimenti penali in materia di criminalità organizzata in quel contesto territoriale svoltisi. Se questo Ł, dunque, il dato di fatto, la susseguente percezione di un’intimidazione di tal genere ad opera della p.o. – la quale allorchØ viene sentita nega pure l’evidenza di conoscere l’NOME – concorre logicamente ad avvalorare la conclusione raggiunta dai giudici della cautela.
In conclusione, null’altro di decisivo aggiungendo le memorie difensive, il ricorso va rigettato; consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 07 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME