Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6768 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6768 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA (TA) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE DI TARANTO in funzione di giudice dell’esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che con requisitoria scritta del 7/01/2026 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/7/2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 110/2025 SIGE), ha rigettato (tale essendo lo iussum conclusivo dopo averla dichiarata inammissibile) l’istanza avanzata ex art. 673 cod. proc. pen. dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Modena, volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto, nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, con la sentenza di condanna n.
1401/2024, emessa il 22/04/2024 e divenuta irrevocabile il 22/10/2024, per i reati di estorsione continuata ed estorsione continuata tentata, in concorso, ritenuta la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., attraverso il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità alla luce di Corte cost. n. 120 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. nella parte in cui prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero della particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di li entità.
1.1. Anzitutto, a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’istanza, il giudice dell’esecuzione ha posto il rilievo che, nel caso di specie, la sentenza di incostituzionalità n. 120 del 2023 è stata pubblicata il 15/6/2023, con efficacia, dunque, a partire dal giorno successivo, ossia il 16/6/2023: risulta, dunque, che essa “fosse divenuta già efficace nelle more dell’istruttoria dibattimentale quindi precedentemente all’udienza di chiusura del dibattimento celebrata il 22/4/2024, in occasione della quale le parti non chiedevano in sede di conclusioni l’applicazione della circostanza diminuente della lieve entità, introdotta quasi un anno prima”. Oltretutto, a fronte della sentenza pronunciata il 22/04/2024 e della motivazione depositata il 15/07/2024, divenuta irrevocabile il 22/10/2024, non risulta essere stato proposto alcun atto di impugnazione utile alla proposizione della questione in commento” (pag. 3 ord.).
1.2. Il Tribunale ha ritenuto in ogni caso infondata l’istanza, pure preliminarmente dichiarata inammissibile, alla luce della complessiva valutazione delle condotte estorsive realizzate dal COGNOME, ritenendo il fatto “particolarmente grave, il che esclude l’applicabilità della diminuente in parola” (pag. 6 ord.).
In particolare, analizzando la sentenza n. 1401/2024, ha dato atto che il delitto è stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso volto ad estorcere, attraverso condotte sistematiche e prolungate, quindi non occasionali, poiché realizzate da aprile 2015 al 10 novembre 2015, nonché minacce gravi e reiterate (“gli avrebbe tagliato la faccia come un portafoglio; avrebbe bruciato la macchia della moglie e gli avrebbe mandato una testa di cavallo a casa per Natale e che l’avrebbe accoltellato; avrebbe pagato qualche drogato per farlo malmenare e fare i danni a casa sua, nonché mandando tale NOME COGNOME a casa della vittima per spaventare sua moglie e dargli due schiaffi”), ingenti quantità di denaro (imponendo il pagamento di 6.000 euro, solo in parte corrisposti nella misura di euro 2.400) ai danni di NOME COGNOME, con la complicità di NOME COGNOME (incaricato dal cognato di COGNOME di procedere al recupero coattivo delle somme), il quale dopo essersi recato presso l’abitazione della p.o., nell’occasione
proferiva, nei confronti della moglie di quest’ultimo, frasi dal chiaro contenuto intimidatorio (pag. 6 ord.).
Dall’analisi della sentenza, il Tribunale ha tratto le molteplici forme di richiest estorsive, “caratterizzate da minacce proferite per telefono, nonché veicolate tramite messaggi dall’alta capacità intimidatoria, in una occasione accompagnati anche da un concreto gesto di violenza posto in essere presso l’abitazione della Pio, alla presenza di moglie e figlio. Sicché, avuto riguardo al tenore delle minacce rivolte e alle molteplici modalità di attuazione delle stesse, si è accertato nell persona offesa la presenza di un serio turbamento, provocato da un soggetto particolarmente pericoloso, tanto alla luce della significatività degli episodi stessi, quanto in ragione dei precedenti a suo carico, indicativi di una particolare propensione alla devianza alla ricaduta nel delitto” (ibidem).
Avverso l’ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo difensore di fiducia, articolato in due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. strettame necessari per la motivazione.
2.1. Col primo motivo rivolto avverso la declaratoria di inammissibilità, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., i relazione agli artt. 673 cod. proc. pen. e 30 legge n. 87 del 1953, nonché agli artt. 3, 13, 25, comma secondo, 3 27, comma terzo, Cost. e 7 CEDU, con connesso vizio di illogicità motivazionale, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen ordine alla dichiarata inammissibilità dell’incidente di esecuzione.
Si denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata – per violazione degli artt. 673 cod. proc. pen. e 30 legge n. 87 del 1953, nonché degli artt. 3, 13, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost. e 7 CEDU, posti a presidio della legalità e proporzionalità della pena – per aver ritenuto inammissibile l’istanza di rideterminazione della pena sul presupposto, erroneo, che la sentenza costituzionale n. 120 del 2023, essendo intervenuta anteriormente alla formazione del giudicato (sentenza 22/04/2024, irrevocabile il 22/10/2024), dovesse essere fatta già valere nel giudizio di cognizione.
Si rileva che la condanna a carico del COGNOME è divenuta definitiva senza alcun grado di appello, sicché la questione dell’attenuante della lieve entità, introdotta da Corte cost. n. 120 del 2023, non è mai stata oggetto di effettivo vaglio giudiziale e solo in sede esecutiva la difesa ha potuto sollecitare la rideterminazione della pena ma l’ordinanza di inammissibilità ha precluso ogni possibilità di scrutinio e non tiene conto della circostanza che l’esecuzione, tuttora in corso, di una pena rivelatasi incostituzionale vale ad incidere sul diritto fondamentale di libertà personale. Si richiama, a tal fine, l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità che assicura, in ogni fase, sino all’ultimo giorno di esecuzione, la conformità a legge della pena e la rilevabilità officiosa di questioni simili persino in sede di legittimità, all’evidente fine di scongiurare l’esecuzione d pene divenute illegali.
Il Tribunale di Taranto, nel dichiarare inammissibile l’istanza sull’erroneo presupposto che la questione relativa all’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta da Corte cost. n. 120 del 2023, dovesse essere proposta nel giudizio di cognizione, in quanto anteriore alla formazione del giudicato, segue un’impostazione che confonde l’ipotesi, prevista dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (nella quale il giudizio di appello sia effetivamente instaurato) con quella, del tutto diversa, in cui la sentenza di primo grado non venga impugnata e passi in giudicato senza alcun vaglio di secondo grado, come nel caso di specie, in cui l’unico strumento idoneo a garantire l’applicazione della pronuncia additiva della Consulta era l’incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen.
Si argomenta, ancora, che fondare la declaratoria di inammissibilità sull’ipotetica possibilità di attivare poteri o rimedi tipici del grado di appello – co si ricava dall’ordinanza impugnata – significa proiettare, nel caso concreto, uno scenario mai verificatosi e, pertanto, estraneo alla vicenda di specie; ne discende la motivazione meramente apparente del gravato provvedimento perché fondato su un presupposto inesistente, oltreché manifestamente illogica, in quanto ancorata ad una fictio processuale che ha negato l’ingresso ad un rimedio che rappresenta, nella specie, l’unico strumento a presidio della legalità della pena.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, avverso il rigetto, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in punto di mancat riconoscimento della circostanza della lieve entità di cui alla sentenza costituzionale n. 120 del 2023.
Si deduce la violazione dell’art. 629 cod. pen., come risultante dall’intervento additivo di cui a Corte cost. n. 120 del 2023: il giudice dell’esecuzione, nel rigettare nel merito l’istanza di rideterminazione della pena, si è limitato a riproporre l’impianto motivazionale del giudice di primo grado, senza confrontarsi con la nuova attenuante introdotta dalla Consulta e ha finito per valorizzare profili non pertinenti al capo B (richiamando, tra l’altro, il dato relativo alla complicità di altro soggetto nonché il coinvolgimento della moglie e del figlio della persona offesa, circostanze attinenti al capo C, già assorbito nel capo B) che non potevano essere posti a fondamento della valutazione della lieve entità del fatto. In breve, il giudice dell’esecuzione ha evocato marcatori estranei al capo di imputazione oggetto di condanna, con ciò palesando la radicale incongruità della motivazione e l’erroneità del percorso valutativo seguito.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
A fattor comune di entrambi i motivi, occorre premettere che, come accennato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 15 giugno 2023 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 21/06/2023) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 629 cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
In motivazione, il Giudice delle leggi, quanto alla natura della pena edittale al termine del percorso legislativo di aggravamento, ha spiegato tra l’altro che «…la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale notevole asprezza. Deve cioè constatarsi che, al pari dell’art. 630 cod. pen., anche l’art. 629 del medesimo codice è capace di includere nel proprio ambito applicativo “episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza”, in particolare “per la più o meno marcata ‘occasionalità’ dell’iniziativa delittuosa”, oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretes L’affinità tra l’estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione, che dunque non emerge soltanto dalla parziale coincidenza dell’oggettività giuridica, ma anche dal parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori, impone di estendere all’un titolo di reato la medesima “valvola di sicurezza” introdotta per l’altro dalla sentenza n. 68 del 2012″. Gli indici dell’attenuante di lieve entità d sequestro estorsívo – individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981) – risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. Essi garantiscono che la
riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona».
1.1. Intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale ed introdotta quindi, in via additiva, la circostanza attenuante speciale del fatto estorsivo di liev entità (anche) in seno all’art. 629 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affrontato la problematica della deducibilità della questione nei procedimenti penali in corso, richiamando a tal fine i principi affermati nel caso analogo della declaratoria di incostituzionalità pronunciata in relazione all’art. 630 cod. pen. quanto alla possibilità di riconoscere la lieve entità del fatto.
1.2. Si è affermato che in tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, n. 37102 del 19/07/2012, Rv. 253471-01: nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di condanna dei giudici di merito per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ar 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione il fatto risu di lieve entità – avendo il ricorrente richiesto il riconoscimento della nuova attenuante con una memoria depositata nella cancelleria della Corte prima dell’udienza e avendo, in sede di originario ricorso, presentato motivi riferiti alla gravità del reato; conf. Sez. 4, n. 24606 del 12/03/2014, COGNOME e altro, Rv. 259365-01; Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, Rv. 259254-01; Sez. 6, n. 14995 del 24/03/2014, COGNOME e altro, Rv. 259358-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Di contro, si è esclusa la deducibilità con ricorso per cassazione dell’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni. Si sono fatti valere al proposito i principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite Salerno, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto
beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01): in motivazione, le Sezioni Unite hanno dettato principi certamente applicabili anche al caso della mancata applicazione da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti; ed infatti si precisa che: «Ritiene la Corte di dover dare al quesito proposto una risposta articolata che necessariamente comprende tutti i casi previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., dall’applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 cod. pen.), al riconoscimento di una o più attenuanti (artt. 62, 62-bis, cod. pen.), con effettuazione del giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 cod. pen., “quando occorre”, ossia subordinatamente all’applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti, tali da imporre, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione (Sez. U, n. 7346 del 16/03/1994, Magotti, Rv. 197700-01).
2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Invero, nel caso di specie non si verte nell’ipotesi di pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, evenienza che consentirebbe in effetti al ricorrente di giovarsene. Di contro – come esattamente rilevato nell’ordinanza impugnata – la sentenza costituzionale n. 120 del 2023 risultava già pronunciata e pubblicata alla data della sentenza di primo grado (non impugnata dal ricorrente e divenuta irrevocabile), nella specie emessa il 22/04/2024, ossia ben dieci mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 21/06/2023 della decisione costituzionale, e depositata il successivo 15/07/2024. E non risulta, né tantomeno l’odierno ricorso deduce in alcun modo, che la questione venne dedotta dinanzi al giudice di prime cure, come pure dà atto motivatamente l’ordinanza impugnata.
2.2. È dunque ineccepibile – al netto dei richiami operati nell’impugnata ordinanza al tema dell’appello (e all’operatività del meccanismo dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) che occupano molta parte della motivazione (v. pagg. 3-4) “sporcandone” in parte la linearità ma che, in concreto, si rivelano ininfluenti agli effetti dello iussum conclusivo – la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ex art. 673 cod. proc. pen. volta ad ottenere la rideterminazione della pena in esito a Corte cost. n. 120 del 2023 vertendosi, nella specie, in un caso di rapporto esaurito.
In altre parole, l’eventuale riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità avrebbe dovuto essere richiesto dalla Difesa già nel corso del giudizio di cognizione di primo grado, atteso che la sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023, posta a fondamento dell’incidente di esecuzione in esame, era già efficace a far data dal 16/06/2023 mentre il giudizio di primo grado si è concluso in data 22/04/2024.
Erra pertanto il ricorrente nel dedurre, a contestazione della ratio decidendi dell’inammissibilità, che l’unico strumento idoneo a garantire l’applicazione della pronuncia additiva della Consulta fosse l’incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen.
2.3. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità – chiaramente affermatasi a partire da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01, di seguito più volte ribadita (Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, COGNOME, Rv. 261581-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264620-01; Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, COGNOME, Rv. 267365-01) – e assurta ormai a diritto vivente, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve (se del caso) rideterminare la pena in favore del condannato; ciò anche se il provvedimento “correttivo” da adottare non sia a contenuto predeterminato, potendo detto giudice avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.
Ma è solo in questo caso – del tutto impropriamente accostato dalla Difesa dell’odierno ricorrente a quello di specie, invece riguardante un rapporto esaurito, essendo la declaratoria di incostituzionalità intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna – che la conformità della pena a legalità in fase esecutiva, da ritenersi costantemente sub iudice (in tal senso già Sez. U, n. 18821 del 24/10/2023, dep. 2014, Ercolano), abilita il giudice dell’esecuzione, quale garante della legalità della pena in executivis, ad intervenire per ricondurre la pena inflitta a legittimità (così Sez. U, n. 42858 del 28/05/2014, COGNOME; conf. Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, cit., in motiv.), come si è ripetutamente affermato con specifico riferimento proprio alle recenti declaratorie di illegittimità costituzionale dell’ar 629 e 630 cod. pen., in cui si è sancita la possibilità di istare ex art. 666 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione per chiedere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio invocando l’applicazione dell’attenuante della lieve entità (ad es.
/
Sez. 1, n. 14861 del 16/02/2024, non mass.; Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., cit.).
2.4. Con immediato riferimento al caso di specie, questa Corte ha sancito il principio – che qui si intende ribadire ma a contrariis, nei termini di seguito precisati – che il condannato per il delitto di estorsione all’esito di giudizio defin prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen. (nella parte in cui non prevede la possibilità d diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto) – può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01; conf. Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287685-01, che ha replicato il medesimo principio in relazione dalla declaratoria di incostituzionalità oggetto della sentenza n. 86 del 2024, affermando che «Il condannato per il delitto di rapina all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito»).
2.5. Ergo, a contrario, nella vicenda per cui è procedimento riguardante un rapporto ormai esaurito, vale l’opposto principio, secondo il quale il condannato per il delitto di estorsione all’esito di giudizio definitosi irrevocabilmente dopo che con la sentenza n. 120 del 2023, dichiarasse in parte qua illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante mediante istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di questione che avrebbe potuto e dovuto farsi valere in sede cognitoria, come ogni altra questione inerente alla configurazione circostanziale del reato, giacché l’ordinamento è risultato modificato dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale in epoca nella quale le facoltà deduttive e, in certa misura, probatorie, erano ancora operanti.
A tale incensurabile epilogo di inammissibilità cui giunge l’ordinanza impugnata – invero di per sé già assorbente – il giudice dell’esecuzione ha, poi, “affiancato” una statuizione di rigetto.
In disparte l’uso di tale discutibile tecnica decisoria (posto che, sotto il profil logico-giuridico, una volta che l’istanza è dichiarata inammissibile, manca in concreto il potere del giudice di valutarne la fondatezza), il secondo motivo di ricorso rivolto allo iussum di rigetto è anch’esso complessivamente infondato.
3.1. Sul punto il giudice dell’esecuzione, all’evidente scopo di risolvere in via definitiva la dedotta questione, ha spiegato – con argomentazioni giuridicamente corrette, immuni dal lamentato vizio di violazione di legge – le ragioni fattuali che ostano al riconoscimento al condannato dell’invocata circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Ciò ha fatto alla luce della complessiva e puntuale valutazione delle condotte estorsive realizzate dal COGNOME, per come rappresentate nei capi di imputazione e per come accertate nella sentenza irrevocabile di condanna di primo grado.
Il giudice dell’esecuzione ha motivatamente ritenuto il fatto “particolarmente grave, il che esclude l’applicabilità della diminuente in parola” all’esito dell compiuta disamina della sentenza n. 1401/2024, spiegando che dalla stessa risulta che “il delitto è stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso volto ad estorcere, attraverso condotte sistematiche e prolungate, quindi non occasionali, poiché realizzate da aprile 2015 al 10 novembre 2015, nonché minacce gravi e reiterate (“gli avrebbe tagliato la faccia come un portafoglio; avrebbe bruciato la macchia della moglie e gli avrebbe mandato una testa di cavallo a casa per Natale e che l’avrebbe accoltellato; avrebbe pagato qualche drogato per farlo malmenare e fare i danni a casa sua, nonché mandando tale COGNOME a casa della vittima per spaventare sua moglie e dargli due schiaffi”), ingenti quantità di denaro (imponendo il pagamento di 6.000 euro, solo in parte corrisposti nella misura di euro 2.400) ai danni COGNOME NOME, con la complicità di AVV_NOTAIO (incaricato dal cognato di NOME di procedere al recupero coattivo delle somme), il quale dopo essersi recato presso l’abitazione della p.o., nell’occasione proferiva, nei confronti della moglie di quest’ultimo, frasi dal chiaro contenuto intimidatorio” (pag. 6 ord.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Dunque, l’ordinanza impugnata ha spiegato – con motivazione appropriata e coerente con le ragioni illustrate in Corte cost. n. 120 del 2023 – che per il giudice di merito non è emerso alcun elemento sintomatico di una certa tenuità dei fatti giudicati e che, anzi, l’apprezzamento dell’intera vicenda ha condotto il Tribunale ad una “valutazione di particolare allarme”, tanto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute “al solo fine di contenere la severità sanzionatoria”.
3.3. Il ricorrente sul punto contesta, da un lato, l’assertività e l’incongruenza del riproposto impianto motivazionale adottato dal giudice di primo grado ed eccepisce, dall’altro, l’improprio utilizzo di “marcatori” (di non levità) pertinenti capo B dell’imputazione (per avere il giudice dell’esecuzione richiamato, tra l’altro, il dato relativo alla complicità di un altro soggetto nonché il coinvolgimento della moglie e del figlio della persona offesa nell’episodio estorsivo, circostanze però attinenti al capo C, dichiarato assorbito in sentenza).
3.3.1. Quest’ultima doglianza, più specifica, è manifestamente infondata perché la circostanza che il giudice della cognizione abbia ritenuto assorbito il capo C, pure contestato al COGNOME (in quanto costituente “uno specifico episodio appartenente alla più ampia concatenazione di richieste estorsive illustrate nel capo B”: v. pag. 8 sent.), è questione ha (avuto) rilievo esclusivamente sanzionatorio agli effetti della pena irrogata (che, per l’effetto dell’assorbimento, non ha subito un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen.) ma non precludeva affatto al giudice dell’esecuzione di valorizzare quelle circostanze fattuali, pur sempre riferibili al medesimo condannato, ai (diversi) fini della verifica del (in)sussistenza degli indici di levità del fatto come complessivamente contestato ed accertato in sentenza.
3.3.2. L’altra doglianza, più generale, è invece destituita di fondamento, dovendosi affermare il principio di diritto che, a fronte di istanza ex art. 673 cod. proc. pen. di rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto con sentenza irrevocabile di condanna mediante il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza costituzionale n. 120 del 2023, è compito del giudice dell’esecuzione ricercare i parametri applicativi dell’invocata circostanza (quali, esemplificativamente, l’estemporaneità della condotta, la scarsità dell’offesa personale alla vittima, l’esiguità delle somme estorte e l’assenza di profili organizzativi) anzitutto nel tessuto delle motivazioni espresse dal giudice della cognizione, potendo RAGIONE_SOCIALE poi con proprie valutazioni ulteriori ed autonome solo in via surrogatoria, qualora all’esito della compiuta ricognizione il tessuto giustificativo esistente nella decisione irrevocabile di condanna non risulti sufficiente e completo ai fini dell’individuazione dei richiesti marcatori di levità d fatto.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese GLYPH processuali.
= GLYPH