Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46052 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46052 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASTELVETRANO COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a CASTELVETRANO
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi e per il rigetto dei motivi nuovi;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi del ricorso e i motivi nuovi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del comune difensore ma con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 20/04/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 30/09/2020 del Tribunale di Marsala, che li aveva dichiarati colpevoli, in concorso, dei reati di cui agli art 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 629 cod. pen. (estorsione).
Deducono:
1. COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen. e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente la stessa motivazione della Corte di appello conduce nel senso di escludere alcun intento estorsivo nella condotta dell’imputato, che doveva ritenersi l’estrinsecazione di un’azione molesta, che aveva indotto la persona offesa (COGNOME) all’elargizione di piccole somme per ottenere il suo allontanamento dal locale.
Il ricorrente denuncia, altresì, l’illogicità e l’apoditticità della motivazi anche in relazione all’episodio del 29/12/2018, quando COGNOME si presentava presso Annpola per ottenere un’assunzione lavorativa quale addetto al servizio d’ordine.
DI COGNOME NOME.
2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di estorsione.
In esordio la ricorrente osserva che «la Curia territoriale ha del tutto pretermesso di considerare quanto sollecitato con il secondo motivo di appello, viziando in tal modo la sentenza oggi ricorsa. In particolare, si assiste a un travisamento del fatto nella misura in cui non viene spesa argomentazione alcuna in relazione al comportamento tenuto dall’imputata, per come percepito dalla persona offesa COGNOME».
A sostegno dell’assunto viene allegato al ricorso il verbale di sommarie informazioni dell’11/02/2019, del quale riporta, illustra e compendia i contenuti.
2.2. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
A tale proposito la ricorrente si duole della mancata considerazione delle dichiarazioni confessorie rese da COGNOME, liberatorie della posizione della COGNOME, oltre che della diversità delle condotte realizzate dai due, pure evidenziate con l’atto di appello, dal che poteva evincersi l’assenza di un apporto concorsuale fornito dalla ricorrente, inconsapevole dell’altruità della carta e la cui condotta era un post factum.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
In questo caso si denuncia l’omessa risposta alle specifiche doglianze esposte con il gravame in relazione alla COGNOME, visto che la Corte di appello si limitava a richiamare quanto osservato in relazione alla posizione di COGNOME.
La difesa illustra gli elementi che avrebbero dovuto condurre a una riduzione di un terzo della pena.
Sono pervenuti motivi nuovi nell’interesse di entrambi i ricorrenti. Con
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essi si denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen. seguito della sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale.
A tale riguardo i ricorrenti osservano che con la pronuncia n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Sostengono, dunque, che tali requisiti sono presenti nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di fatto di lieve entità, così come delineato dai giudici costituzionali, in ragione dell’esiguità del danno patrimoniale cagionato, dello scopo dell’azione e dei motivi dell’agire, delle modalità della condotta, della modesta gravità della stessa (così come indicato a pag. 16 della sentenza primo grado), tutti elementi già ben rilevati nella sentenza di primo grado e da cui si evince la cristallizzazione di una condotta concreta la cui lesività risultava assai scarsa.
Da ciò deduce che la pena deve essere diminuita e a tal fine chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili nei motivi originari, infondati in relazione ai motivi nuovi.
1.1. I motivi originari, invero, si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, che hanno dato puntuale risposta a tutte le doglianze difensive così come esposte con il gravame dai rispettivi difensori.
La stessa Corte di appello ha evidenziato come la difesa fosse volta a sminuire la portata della condotta dei due imputati, non negandosi la portata molesta e fastidiosa, ma affermandosi che essa era sostanzialmente inoffensiva, inidonea a coartare la volontà della persona offesa.
L’assunto difensivo è stato disatteso dai magistrati dell’appello osservando che la minaccia non doveva essere necessariamente esplicita, ben potendo essere manifestata in modi differenti, purché idonea a coartare la volontà della vittima. In tal senso, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, hanno sottolineato come la vittima fosse stato costretto alle dazioni di denaro in ragione delle condotte vessatorie degli imputati e al fine di far cessare le stesse, cedendo alle richieste minacciose degli stessi, per come emerge dal contenuto delle loro frasi, quale, ad esempio “se non mi dai i soldi questa sera mi faccio arrestare”, ovvero “mi devi prendere come buttafuori, per la tua sicurezza e quella del locale”.
Con specifico riguardo alla posizione di COGNOME, la Corte di appello ha dato puntuale risposta alle medesime argomentazioni oggi ribadite con il ricorso,
rimarcando le condotte partecipative all’estorsione (inveiva contro i clienti, buttava a tera gli strumenti del gruppo musicale) ed evidenziando (con riguardo all’indebito utilizzo di carta di pagamento) come i motivi di gravame non considerassero il verbale di sommarie informazioni rese da COGNOME, dipendente del supermercato, che ha allertato le forze dell’ordine e che ha riferito che entrambi gli imputati, dopo avere fatto la spesa, invitavano la cassiera COGNOME NOME a provare le varie carte di credito nel loro possesso al fine di accertare quale provocasse il pagamento.
La Corte di appello ha altresì disatteso le doglianze sul trattamento sanzionatorio evidenziando la prepotente propensione al crimine, così come emergente dai numerosi precedenti penali.
1.2. A fronte di tali e altri -molteplici- argomenti, le doglianze articolate ne ricorsi non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
1.3. Allora, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
1.4. Va ulteriormente rimarcato che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti eventualmente evidenziati dalla difesa, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Invero, la doglianza circa la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la
prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base a giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tal valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 01).
Da tutto ciò discende l’inammissibilità degli originari motivi di ricorso.
I motivi nuovi sono infondati.
I ricorrenti, in sostanza, sostengono che la loro condotta sarebbe riconducibile alle ipotesi estorsive di minor allarme sociale, in relazione alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 629 cod. pen. nella parte cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Ove, però, si guardi alla motivazione della sentenza richiamata dai ricorrenti, (Sentenza 15 giugno 2023, n. 120) emerge evidente come il fatto in esame sia al di fuori delle ipotesi per cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell 629 cod. pen..
Deve considerarsi, infatti, che la Corte costituzionale ha ancorato la maggiore o minore gravità del fatto anche in relazione alla «più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa».
In tal senso, infatti, ha osservato che «deve cioè constatarsi che, al pari dell’art. 630 cod. pen., anche l’art. 629 del medesimo codice è capace di includere nel proprio ambito applicativo »episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza», in particolare «per la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima non elevata utilità pretesa.
La Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che «Gli indici dell’attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo -individuati dalla giurisprudenza di legittimità nell’estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi
(Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981)- risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. Essi garantiscono che la riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona».
Da tanto emerge come il giudizio di lieve entità del fatto eventualmente meritevole della riduzione fino a un terzo corre lungo un duplice parametro, da considerarsi congiuntamente e costituito, per un verso, dall’estemporaneità della condotta e, per altro verso, dalla ridotta entità dell’offesa alla vittima e dalla no elevata utilità pretesa.
Da ciò discende che ai fini della riconducibilità dell’estorsione alle ipotesi di minor pericolo è necessaria la compresenza di entrambi i requisiti, atteso che la mancanza dell’uno o dell’altro implica che non può ritenersi che la condotta sia di minor allarme e sociale e, in quanto tale, meritevole di una riduzione di pena fino a un terzo..
Tanto vale a dire che la non occasionalità delle condotte criminose realizzate dall’imputato esclude la possibilità di ritenere il fatto di lieve entità.
E la non occasionalità della condotta criminosa degli imputati, nel caso in esame, è stata rimarcata dalla Corte di appello che, per come visto, ha risaltato quella che ha definito la “prepotente ostinazione al crimine”, emergente sia dai fatti in giudizio, sia dai precedenti penali degli imputati.
Da ciò discende l’infondatezza della richiesta difensiva di veder collocata la posizione dei propri assistiti nell’alveo dei fatti eventualmente meritevoli di una riduzione di pena fino a un terzo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
Da quanto esposto discende che i ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i4 ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/09/2023