Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME MOTTOLA il DATA_NASCITA
PREITE NOME NOME a PALAGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
uditi i difensori: AVV_NOTAIO COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso ed AVV_NOTAIO il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Taranto, con sentenza in data 3 maggio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto datata 12-11-2021, riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME ad anni 6, mesi 1 di reclusione ed C 1250,00 di multa ed a COGNOME NOME ad anni 5, giorni 20 di reclusione ed C 850,00 di multa, in ordine ai fatti di estorsione commessi ai dann COGNOME NOME e COGNOME NOME, loro contestati in concorso al capo a) della rubrica.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.
cod.proc.pen.:
difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) coo.proc.pen. per in ordine alla richi rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale formulata con l’atto di appello ed avent oggetto l’escussione dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; s esponeva che con l’atto di appello si era sia impugnata l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la richiesta di rinnovazione a seguito del mutamento de collegio sia richiesta rinnovazione in appello in considerazione delle dichiarazioni confuse e contraddittorie c rendevano necessaria la nuova audizione dei suddetti testimoni; richiesta sulla quale era mancata ogni risposta della corte di appello;
difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della fattisp estorsiva in danno del commerciante COGNOME NOME NOME NOME stata individuata la condotta realmente commessa in danno di questi ed NOME stato dedotto già con l’appello che alcuna condotta aveva assunto COGNOME nei confronti di COGNOMECOGNOME peraltro, era stata rilevata la str connessione tra i fatti commessi in danno del COGNOME e quelli nei confrorti di COGNOME per i qual stata riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 393 cod.pen.; in ogni caso la motivazione era manc in ordine a punti dell’impugnazione dotati di decisività che venivano riepilogati e rispetto ai mancavano adeguate risposte;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all’ipotesi di cui all’art. 629 commessa in danno del COGNOME ed errata interpretazione della prova costituita dalla testimonianza di cui al verbale del 4-2-2009; si rilevava che la presunta azione minacciosa er stata posta in essere nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME del NOME, che l’azione era s posta in essere dal solo COGNOME, che dal verbale del COGNOME risultava che lo stesso si liberamente rivolto ai due mediatori così che gli stessi avevano correttamente richiesto e prete il prezzo della mediazione a seguito della commercializzazione; in ogni caso nessuna minaccia era stata posta in essere ed il COGNOME non aveva accettato il prezzo offerto;
violazione di legge quanto alla ritenuta ipotesi di cui all’art. 629 cod.pen. per la vicenda B in luogo della prospettata ipotesi di truffa, dedotta con specifico motivo di appello, posto c condotta dell’agente era al più consistita in artifici e raggiri, come risultava dalle dichia rese dal COGNOME il 4-2-09 dalle quali emergeva che lo stesso si era volontariamente determiNOME a consegnare la merce ai mediatori accettando un prezzo più basso di quello di mercato, prezzo che però non era stato poi corrisposto e ridetermiNOME in quello ancora più basso di 37 centesimi al chilo;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta circostanza del persone riunite quanto al fatto commesso in danno del COGNOME non NOMEvi stata alcuna minaccia di perdita del prodotto e non potendo valere le eventuali minacce mosse all’indirizz del NOME della p.o. NOMENOME
2.1 L’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, cori distinti motivi gui riassunti ex ar disp.att. cod.proc.pen. lamentava:
omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo ai fatti commessi
danno di COGNOME NOMENOME travisamento della prova desunta soltanto da indizi, posto che sussisteva stretta connessione tra le predette condotte e quelle commesse nei confronti di COGNOME e COGNOME per le quali era stata pronunciata sentenza di proscioglimento; il COGNOME aveva concluso un accordo per le vendita dell’uva soltanto con il COGNOME ed il successivo intervento di COGNOME NOME era avvenuto senza alcuna modalità intimidatoria; dall’esame delle dichiarazioni dei t soggetti interessati risultava pertanto che non sussistevano gli elementi dell’estorsione ma al p un’ipotesi di esercizio arbitrario posto che COGNOME aveva concluso la vendita dell’uva del De con la società RAGIONE_SOCIALE che doveva procedere anche al taglio della c.cl. uva di scarto; il COGNOME quindi, aveva agito a tutela dell’acquirente COGNOME quale mediatore ed il reato di cui all’art cod.pen. non trovava conferma negli atti processuali; le dichiarazioni della persona offes dovevano ritenersi non attendibili ed il COGNOME aveva ritirato il denaro della seconda vendita consapevolezza che tali somme erano il suo legittimo compenso per la provvigione; pertanto l’affermazione di responsabilità per i fatti in danno di COGNOME doveva ritenersi illogica; i gi merito avevano mancato di esaminare l’elemento psicologico che doveva ricondurre i fatti ad un’ipotesi di esercizio arbitrario, da ritenersi prescritta, né peraltro era emersa alcuna con violenta o minacciosa; in ogni caso era stato il solo COGNOME ad intavolare la discussione p pagamento della provvigione con conseguente esclusione dell’aggravante delle persone riunite; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen quanto alle condotte in danno di COGNOME NOME inerenti la vendita di agrumi posto che, nei riguardi del predetto, non era stata posta in essere alcuna attività miNOMEria o violenta; COGNOME momento del pagamento aveva offerto un prezzo più basso di quello inizialmente concordato ed a tale richiesta il COGNOME si era allontaNOME; la diminuzione del prezzo offerto doveva rite conseguenza sia della contrattazione che del deperimento naturale degli agrumi; anche le condotte poste in essere nei confronti COGNOME NOME dovevano ritenersi collegate alla normale contrattazione del prezzo e, comunque, lo stesso non poteva ritenersi persona offesa dell’estorsione; – violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto al giudizio di bilanciamento attenuanti generiche e l’aggravante delle persone riunite. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I ricorsi sono entrambi proposti per motivi non deducibili in sede di giudizio di legitt ed anche puramente reiterativi e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso COGNOME, va ricordato come sia stato affermato che la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriv mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita
stessa .struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi l sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo su responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859 – 01). Si è anche sostenuto più recentemente come il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione d dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabil del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275114 – 01).
Nel caso di specie, la corte di appello di Taranto, deve ritenersi avere implicitamen respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria non ravvisandone la necessità ed anzi rileva come per la ricostruzione dei fatti accaduti fossero stati acquisiti, anche con il consenso d parti, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti che avevano ampiamente illustrato le modalit svolgimento dei fatti e le condotte dei due mediatori, COGNOME COGNOME, nei confronti proprietari e degli agricoltori coinvolti nella raccolta e vendita dei prodotti.
Quanto alla doglianza relativa alla omessa rinnovazione a seguito di mutamento del collegio va ricordato come sia stato affermato dalle Sezioni Unite che la facoltà per le part richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella li ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41.736 del 30/05/2019, 276754 – 04), circostanza questa non adeguatamente neppure prospettata dal ricorso.
2. Quanto poi ai motivi di entrambi i ricorsi con i quali si prospettano travisamenti prove va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso p cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute ne di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatori acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio dele parti (Sez. 4, n. 44 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del contrcillo di legittimità sul vizio di motivaz struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo gr per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordin nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materia probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grad
né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso p cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tu le osservazioni delle difese degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fa osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito dalla ricostruzi delle due condotte poste in essere, prima, ai danni del COGNOME e, poi, in danno dei COGNOME e con quali COGNOME COGNOME imponevano con atteggiamenti minacciosi e violenti al primo di astenersi dal raccolto dell’uva da scarto che pure aveva acquistato ed al secondo un prezzo per l’acquisto degli agrumi ben inferiore a quello prima pattuito.
Le conclusioni circa la responsabilità dei incorrenti risultano quindi adeguatament giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non NOME il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudi merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia complesso esauriente e plausibile.
2.1 Né in alcun modo fondata appare la doglianza nella parte in cui prospetta l’impossibilità di qualificare i fatti commessi in danno del COGNOME ex art. 629 cod.pen. piuttosto che nella lieve fattispecie di cui all’art. 393 cod.pen. in ragione della stretta connessione della con con quella ai danni di COGNOME, che risultava riqualificata proprio come esercizio arbitrario proprie ragioni in sede di appello a cui conseguiva la pronuncia di declaratoria di non dover procedere per prescrizione; ed invero è pacifico nella ricostruzione dei fatti contenuta negli st ricorsi, che COGNOME e COGNOME agirono quali mediatori dell’acquisto da parte di COGNOME e che, in loro veste, intervennero imponendo al COGNOME di sospendere le attività di raccolta ed allontanar dai fondi. Orbene è proprio la stessa qualifica di mediatori che impedisce di potere riqualifica fatti ai sensi dell’art. 393 cod.pen. poiché, anche a volere ritenere che obiettivo di COGNOME fosse quello di assicurare l’acquisto di COGNOME, gli stessi, quali semplici mediatori avevano alcun potere di intervenire più su quel campo avendo lesaurito il loro compito contrattuale mettendo in contatto le parti. Deve essere rammentato che secondo le Sezioni Unite la controversa questione della qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 393 piuttos 629 cod.pen. va risolta tenendo conto che:” le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell’altro scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02). E se questo è il necessario parametro di riferimento errano i ricorsi nell’affermare la possibili qualificazione più lieve ex art. 393 cod.pen. dell’azione di COGNOME e COGNOME posto che gli ste come evidente, non avevano alcuna possibilità di azione diretta nei riguardi del COGNOME pe impedire la raccolta dell’uva da scarto da parte di questi, e ciò perché il mediatore esaurisce propria opera mettendo in contatto le parti e non diviene in alcun modo rappresentante
dell’acquirente (nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE) che può tutelare i propri diritti autonomamente o ne abbia interesse.
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con i quali entrambi gli imputat si dolgono della configurazione dell’ipotesi di estorsione in danno del NOME benché i fatti fos stati commessi in danno del NOME NOME e non anche del padre NOMENOME NOME proposito va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che integra il delitto di estorsione la condo dell’agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale richiesto l’atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire s volontà di quest’ultimo (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, Rv. 281459 – 01). Nel caso in esame dalla conforme ricostruzione delle pronunce di merito risulta che l’azione venne proprio posta i essere al fine di costringere il titolare dell’azienda ad accettare il minor prezzo.
Anche le doglianze in punto qualificazione giuridica dei fatti di estorsione in luogo de ipotesi di cui all’art. 393 cod.pen. ovvero di cui all’art. 640 cod.pen. appaiono reiterative che, in relazione al secondo episodio, i giudici di appello hanno spiegato come alcun dirit avessero COGNOME e COGNOME COGNOME li legittimava ad agire con atteggiamento minaccioso e violento nei riguardi del COGNOMECOGNOME Difatti, quanto alla condotta posta in essere ai danni di questi, il g di appello con argomenti non censurabili esposti a pagina 7 della motivazione spiega come non si trattò di artifici e raggiri bensì della violenza e minaccia posta in essere al fine di ott profitto ingiusto con pari danno per la vittima che fu costretto ad accettare il minor prezzo.
Reiterativa e manifestamente infondata è la doglianza in punto riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite posto che la corte di appello, con valutazione conform a quella operata in primo grado, ha esposto alle pagine 4 e 7 della motivazione gli specifi argomenti di fatto sulla base dei quali affermare che sia in occasione della condotta posta essere ai danni di COGNOME che per quella in danno dei COGNOME, COGNOME e COGNOME agirono contestualmente in concorso tra loro.
Quanto al contestato giudizio di cui all’art. 69 cod.pen. va ricordato come in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizi potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02).
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratorika consegue, per il disposto dell’art. 61 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 febbraio 2024
I CONSIGLI COGNOME
ani
Sergi COGNOME