Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34674 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34674  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Mirabella Imbaccari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
lette la comparsa e le successive conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso proposto dall’imputato venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato, allegando nota spese;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Caltagirone nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen.
 Ha  proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo e il secondo motivo – sotto il profilo, rispettivamente, della violazione degli artt. 157, 161 e 179 cod. proc. pen. e della mancanza della motivazione – si contesta il mancato rilievo della nullità assoluta conseguente alla mancata rituale instaurazione del contraddittorio.
¨ agli atti il verbale di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini in data 2 novembre 2016, in cui contestualmente l’imputato avrebbe dichiarato domicilio presso la propria residenza anagrafica e, poco oltre, eletto domicilio presso il difensore (perpetrando l’indicazione già esplicitata nel primo verbale di identificazione del 19 settembre 2014). La Corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe improvvidamente dato prevalenza alla dichiarazione di domicilio, senza alcuna ragione per superare la prioritaria posizione tra le due opzioni.
2.2. Con il terzo e il quarto motivo – diretti a dedurre, rispettivamente, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 629 cod. proc. pen. – il ricorrente si duole della ribadita sussistenza della minaccia e della costrizione della persona offesa.
Solo in via congetturale, i giudici di merito avrebbero ritenuto causalmente ricollegabile l’accettazione delle condizioni di lavoro ‘al nero’ alla minaccia di interruzione del rapporto lavorativo, non essendo mai emerso dall’istruttoria che l’imputato non potesse reperire altrove altra occasione di impiego.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il  ricorso  Ł  inammissibile,  perchØ  proposto  con  motivi  non  consentiti  ovvero manifestamente infondati.
In merito alla ritualità della vocatio in ius di primo grado, i giudici di appello hanno giudicato essersi correttamente perfezionata tutta l’attività notificatoria successiva all’avviso di cui all’art. 415bis cod. proc. pen., ricevuto ‘a mani proprie’ dall’indagato, mediante compiuta giacenza del plico postale contenente la successiva citazione a giudizio (modalità confermata  dallo  stesso  ricorrente  e  del  tutto  idonea  a  una  rituale  definizione  del meccanismo di comunicazione).
Infatti, la relata di notifica del suddetto avviso di conclusione delle indagini preliminari (allegato all’atto di impugnazione e a cui il Collegio ha, pertanto, accesso, quale giudice del fatto processuale in ordine a un elemento introdotto dallo stesso ricorrente) riporta, sul modulo prestampato utilizzato dalla polizia giudiziaria, l’espressa affermazione che NOME COGNOME «dichiara di eleggere il proprio domicilio a Mirabella Imbaccari in INDIRIZZO ». Il verbale continua, poi, riportando che il medesimo indagato «nomina difensore di sua fiducia l’AVV_NOTAIO del Foro di Catania ». In calce, a conferma della lettura dell’atto, Ł presente, accanto a quella dell’operante, anche la sottoscrizione del destinatario dell’avviso.
A fronte di ciò, risulta manifestamente infondata, in quanto avulsa dall’effettivo contenuto dell’atto in questione, la doglianza relativa alla ingiustificata preponderanza data alla dichiarazione di domicilio rispetto alla contestuale e contraddittoria elezione di domicilio. La prima, con ogni evidenza, costituisce l’espressione della reale volontà della parte, come cristallizzata dal verbalizzante; la seconda non Ł che una clausola presente nella modulistica impiegata dalla polizia giudiziaria (peraltro, parzialmente incisa dal segno grafico di espunzione, nei termini suaccennati).
Difettando una manifestazione equivoca di volontà, non sono, quindi, esattamente in termini (e non conforterebbero, in ogni caso, la fondatezza delle deduzioni difensive) i precedenti giurisprudenziali allegati dal ricorente, secondo cui, nel caso di dichiarazione e di elezione di domicilio effettuate contestualmente con il medesimo atto, Ł escluso che l’una prevalga sull’altra, dovendosi ritenere la validità di entrambe; d’altronde, tale indirizzo aveva già a suo tempo chiarito che sarebbe preclusa all’imputato la relativa eccezione, giusta il disposto dell’art. 182, comma primo, cod. proc. pen., avendo egli dato causa alla nullità con la propria duplice dichiarazione (Sez. 3, n. 6637 del 17/11/2009, dep. 2010, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 16013 del 23/03/2005, COGNOME, Rv. 232145-01).
Quanto al presunto canone esegetico che premierebbe l’asserita continuità rispetto a una precedente elezione di domicilio, può infine richiamarsi l’insegnamento di Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905-01, secondo cui la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (conformi, Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277749-01; Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013, Gerpia, Rv. 257156-01).
Quanto poi all’affermazione di responsabilità, secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, non Ł configurabile il delitto di estorsione qualora il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro; in tal caso, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, non vi Ł prova che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. Al contrario, deve, invece, ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia (anche larvata) di licenziamento, la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti (Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934-01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903-01; Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282521-01; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019, Roscino, Rv. 275783-01).
Nel caso di specie, con doppia conforme motivazione – priva di vizi logico-giuridici e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità – i giudici di merito hanno ritenuto che le inique condizioni, del tutto irrispettose delle tutele giuslavoristiche (retribuzione inferiore ai minimi dei contratti di settore; contributi non versati; ferie non retribuite), erano state accettate dalla persona offesa, nel corso del rapporto di lavoro, dopo l’iniziale dissimulazione delle reali intenzioni dell’imprenditore, solo perchØ «costretto dalla consapevolezza implicita, ma altresì piø volte esplicitata dal COGNOME, che l’alternativa sarebbe stata la cessazione del rapporto di lavoro».
Le censure sul punto sono, in conclusione, meramente reiterative e volte, in realtà, sotto l’abito della violazione di legge, a sollecitare un’impossibile nuova ponderazione del materiale istruttorio, e, comunque, manifestamente infondate in punto di diritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria depositata il 9 ottobre 2025 dalla difesa.
5.1. La conseguente inidoneità del ricorso a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto ‘giudicato sostanziale’, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata – il 4 luglio 2025, dovendosi tener conto anche dei 224 giorni di sospensione, giusta il rinvio per adesione del difensore all’astensione collettiva disposto all’udienza del 31 marzo 2021 successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266-01).
5.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
5.3. Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza
e rappresentanza sostenute dalla parte civile NOME COGNOME, costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME