Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2085 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di LECCE in difesa di: COGNOME NOME si riporta alla memoria depositata e deposita conclusioni scritte con nota spese.
L’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di: COGNOME NOME si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2025, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui agli artt. 81 e 629, primo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, ed euro 2000 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile NOME COGNOME.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello fornito ragioni in merito alle doglianze, puntualmente dedotte con atto d’appello, relative all’insussistenza del dolo e dell’elemento oggettivo dell’ascritto reato. Con motivazione puramente apparente, la Corte distrettuale si è limitata a ritenere che la responsabilità dell’imputato derivasse dagli atti processuali e, segnatamente, dalle deposizioni dei pubblici ufficiali operanti.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 629 cod. pen. Non ricorrono, nel caso in esame, né la costrizione, né la minaccia né il dolo richiesto dalla norma. Infatti, le condizioni di lavoro prospettate dal ricorrente, ancorché illegali, sono state liberamente accettate dalla persona offesa. La frase pronunciata dal ricorrente, asseritamente minacciosa (“non venire più qui, altrimenti ti taglio la testa”), è successiva alla proposta di lavoro, liberamente accettata dalla persona offesa, e veniva pronunciata in un contesto diverso, relativo alla pretesa, avanzata con aggressività dalla vittima, di vedersi corrispondere la somma di euro 190. La Corte territoriale si è limitata a considerare attendibile il narrato della vittima, senza considerare, da un lato, le testimonianze degli altri dipendenti del COGNOME, che riferivano di essere sempre stati regolarmente retribuiti e, dall’altro, il risentimento maturato dalla vittima a causa della decisione del ricorrente di ridurre le ore di lavoro ai giorni del fine settimana. Tale risentimento, unitamente a un atteggiamento di sfida assunto dalla vittima, avrebbe indotto il ricorrente alla reazione scomposta, sfociata nella presunta minaccia.
Illogicamente, si è ritenuto che il ricorrente abbia intimato alla persona offesa di non ritornare presso il luogo di lavoro, pur dopo avergli proposto di lavorare nei fine settimana. Alcun pregio riveste, infine, il dato, valorizzato dai giudici di
merito, che la vittima fosse di nazionalità straniera e che si fosse rivolto alla RAGIONE_SOCIALE per provvedere alle sue esigenze di sostentamento.
All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Nell’interesse della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio nell’interesse dello Stato, sono state depositate conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, non confrontandosi la difesa con la motivazione resa dai giudici dell’appello. Lungi dall’affermare la responsabilità dell’imputato per l’ascritto delitto operando un mero rinvio agli atti processuali (segnatamente, come lamentato, alle deposizioni dei pubblici ufficiali operanti), la motivazione della gravata sentenza, affatto scevra dai dedotti vizi, ha puntualmente valutato l’intero compendio probatorio, peraltro con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme rispetto alla sentenza di primo grado (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01, per le condizioni – un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio – in presenza delle quali è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità; in seguito, ex plur., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv. 277218 – 01).
, In particolare, come si argomenterà infra (sub 3), la ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto d’estorsione è stata motivata sulla base di un’adeguata analisi del narrato della vittima e della condotta dell’imputato, nella quale i giudici di merito hanno correttamente ravvisato gli elementi costitutivi del reato in parola, come si procede a illustrare.
Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, per due ordini di ragioni. Esso è, per un verso, aspecifico e reiterativo di doglianze già correttamente disattese (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n.
42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01) dalle due conformi sentenze di merito. Per altro verso, i principali assunti difensivi (vale a dire, la libertà della vittima di n accettare le condizioni di lavoro prospettate dal ricorrente e, quindi, e la mancanza di nesso eziologico tra minaccia e costrizione psichica della vittima) sono manifestamente infondati.
In particolare, a rendere palesemente infondato il motivo è proprio la dedotta circostanza dell’esser stata la minaccia (dapprima di licenziamento e, in seguito, di non tornare più sul luogo di lavoro: “se vieni, ti taglio la testa”) espressa dall’imputato dopo l’accettazione, da parte della vittima, delle condizioni di lavoro e nel momento in cui quest’ultima già prestava l’attività lavorativa presso il ristorante del ricorrente.
Come risulta, infatti, dal capo d’imputazione, nonché dalla ricostruzione della vicenda restituita dalle due sentenze di merito, la condotta ascritta al ricorrente non interveniva nella fase della costituzione “originaria” del rapporto di lavoro, bensì quella relativa al suo concreto e dinamico svolgimento, nel corso del quale il lavoratore dipendente è, sì, soggetto, all’esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, che è proprio di una struttura aziendale, ma con i limiti, derivanti dal diritto civile e da quello penale, puntualmente indicati da questa Corte (su tali limiti, v. ad es. la sintesi fornita, in motivazione, da Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286160 – 01. V. inoltre, ex plur., Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282521 -01; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 269905 – 01: «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate»).
A conferma del radicamento del riferito orientamento, gioverà ribadire il precedente, cui fa cenno anche il giudice di primo grado, posto da Sez. 6, n. 32252 del 01/07/2010, Tramontana, n.nn., la cui motivazione efficacemente smentisce l’ulteriore assunto della tesi difensiva, secondo cui le condizioni di lavoro prospettate dal ricorrente, ancorché illegali, erano state liberamente accettate dalla persona offesa (v. p. 7 del ricorso).
Nella menzionata decisione, la Sesta sezione osservava, in motivazione, che «in nessun caso può essere legittimata e ricondotta “alla normale dinamica di rapporti di lavoro” un’attività minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficoltà economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto
quelle previste dall’ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libertà, della dignità e dei diritti di chi lavora. Se anche la realtà dei rapporti economici e sociali evidenzia asimmetrie di potere e disparità contrattuali ai danni dei lavoratori dipendent contrasto con i principi di libertà, uguaglianza e dignità riconosciuti dall’ordinamento giuridico, è stato ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi (Cass. Sez. 2, n. 16656/2010, Privitera); quella del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi (v. Cass. n. 36642/2007, Levanti); quella dell’imprenditore che prospetti ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, la perdita del posto di lavoro per il caso in cui accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga (Cass. n. 656/2010, Perez)»).
Nel caso di specie, già la prima minaccia rivolta dal ricorrente (di immediato licenziamento nel caso in cui la persona offesa non avesse accettato le condizioni di lavoro, di fatto diverse e ancor più deteriori rispetto a quanto concordato al momento dell’accordo iniziale) è stata successiva all’assunzione della persona offesa. Come infatti chiarito in motivazione, quest’ultima, assunta dapprima con la promessa di futura regolarizzazione del rapporto lavorativo e di una paga di euro 10 per ora di lavoro, vedeva, dapprima, disattese le condizioni (paga dimezzata, corrisposta in ritardo e mancata assunzione regolare), per poi subire la grave minaccia di morte, nel momento in cui rivendicava il quantum originariamente pattuito.
Le repliche fornite dalla Corte territoriale deprivano, dunque, la tesi difensiva circa l’asserita libertà di scelta della persona offesa di ogni fondamento, attesa la precisione con cui è stata indicata dai giudici di merito la scansione temporale in cui si è manifestata la condotta dell’imputato. Sicché la dimostrata costrizione esercitata sulla vittima, accompagnata dalla successione di minacce sempre più eloquenti, non lascia spazio alcuno all’ipotizzata libertà della persona offesa di autodeternninarsi. L’argomentazione spesa dalla difesa non considera, infatti, che «la nozione stessa di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che, ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto
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attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato. Proprio da tale caratteristica propria della minaccia discende che l’estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà. Da ciò discende che la rinnessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e – con essa dell’estorsione» (così, Sez. 2, COGNOME, Rv. 282521 – 01, cit., in motivazione); dal che deriva la fallacia dell’argomento speso in ricorso.
Il Collegio ritiene, pertanto che i giudici d’appello abbiano operato buon governo dei principi di diritto statuiti da questa Corte, secondo cui integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione, da parte del datore di lavoro, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui il lavoratore non accetti un trattamento economico inferiore, a quello pattuito (v. Sez. 2, n. 36642 del 21/09/2007, Levanti, Rv. 238918 – 01: «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi»; v. anche la pronuncia, già citata, di Sez. 2, COGNOME, Rv. 286160 – 02, per il principio secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità d intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarat inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il consigliere estensore
Il presidente