Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale depositando conclusioni e nota spese; in udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in costituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di COGNOME con sentenza del 21/12/2022 ha confermato la sentenza del Gip presso il Tribunale della stessa città del 06/10/2018 resa ad esito di rito abbreviato condizionato, con la quale INDIRIZZO è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 81, 629 cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, INDIRIZZO, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 546, 192 comma 1, 194, 195 cod. proc. pen., nonché artt. 40 cpv. 629, 610, 612 cod. pen. con richiamo a specifici atti processuali e in particolare: sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di COGNOME del 16/10/2019 n. 213; nota esplicativa di NOME; verbale di udienza del 23/11/2018 di assunzione di prove dichiarative dinnanzi al Gup. Nella prospettazione difensiva ricorre una erronea qualificazione della condotta ascritta in termini estorsivi, attesa la asserita richiesta di restituzione quota parte del salario, senza tuttavia intaccare il quantitativo di retribuzione determinato secondo i parametri della contrattazione collettiva. La difesa ha rilevato come sul tema sia stata omessa qualsiasi motivazione, tenuto conto delle modalità consensuali con le quali si addiveniva all’accordo con i lavoratori, al momento genetico e costitutivo del rapporto di lavoro. Ricorre difatti una libera adesione ab origine del lavoratore. Nel caso concreto, atteso il consenso del lavoratore, non era stata in alcun modo intaccata una pretesa giuridicamente tutelata e non si è in alcun modo determinato un danno contra ius, con conseguente profitto illecito. La sentenza si caratterizza quale decisione basata esclusivamente su congetture e supposizioni nel ritenere che il Via abbia approfittato di una situazione di fragilità psicologica dei dipendenti, nonostante i lavoratori non avessero mai lamentato la difficoltà di collocazione nel mercato edilizio
2.2. GLYPH Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 456, lett. e) cod. proc. pen e 629, 610, 612, cod. pen., nonché artt. 2119 cod. civ.; la Corte di appello non ha in alcun modo motivato in ordine all’effettivo rispetto della contrattazione collettiva quanto alla retribuzione attribuita, in assenza di qualsiasi pregiudizio economico per i lavoratori; inoltre non è stata in alcun modo riscontrata la
presenza di una minaccia effettiva, volta a coartare e comprimere la sfera di determinazione delle persone offese, mentre si ricorre alla tecnica della semplificazione probatoria, così giungendo ad una motivazione sostanzialmente apparente. La mancanza di prova in ordine al clima di assoggettamento alle pretese del datore di lavoro emerge da una serie di elementi evidenziati dalle testimonianze, oltre che dalla documentazione allegata (consulenza COGNOME, non contrastata, né smentita dalla decisione); il richiamo alla minaccia implicita di licenziamento dal luogo di lavoro rappresenta una mera clausola di stile.
2.3. GLYPH Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 133, 62-bis cod. pen.; manca qualsiasi esplicazione dei criteri seguiti nella determinazione della pena, la motivazione sul punto è totalmente assertiva, tenuto conto della assenza di precedenti penali e della condotta tenuta durante il giudizio.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Le parti civili costituite si sono associate alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei residui motivi proposti. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Il ricorrente ha lamentato omessa motivazione, oltre a violazione di legge, in ordine ad un elemento centrale nella valutazione della condotta imputata, con particolare riferimento alle caratteristiche della condotta al fine di ritenerne la rilevanza penale e la conseguente effettiva integrazione della fattispecie estorsiva imputata. In tal senso, era stata censurata la motivazione del giudice di primo grado ed era stato proposto specifico motivo di appello evidenziando che le condizioni di lavoro oggetto di accertamento non erano state imposte nel corso del rapporto di lavoro mediante minaccia, ma erano state oggetto di esplicito accordo intervenuto antecedentemente in sede di contrattazione, prima dell’assunzione. Anche in sede di discussione la difesa ha evidenziato come non sia stato posto in discussione il fatto relativo alle
caratteristiche della retribuzione, mentre si era sin dall’inizio contestata la ricostruzione generica e non puntuale in ordine alla determinazione della retribuzione, che era stata oggetto di esplicito accordo tra le parti al momento della conclusione del contratto al fine dell’assunzione, non essendo in realtà emersa alcuna minaccia, tanto meno implicita nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Ciò posto, occorre evidenziare come la motivazione della Corte di appello sul tema devoluto sia sostanzialmente apparente, e dunque omessa, oltre che in parte contraddittoria – si veda in tal senso pag. 5 dove si afferma che l’imputato ha approfittato della necessità di lavoro dei dipendenti imponendo condizioni economiche differenti dal contratto collettivo, così sostanzialmente riferendosi alla fase iniziale della conclusione dell’accordo e pag. 6 dove ci si riferisce, assai genericamente, ad una minaccia implicita di licenziamento durante il corso del rapporto lavorativo, senza specificare in modo esplicito e verificabile da quale contesto emerga tale elemento essendo stati richiamati dati probatori in modo del tutto generico, senza ricostruire puntualmente, quanto meno con il richiamo alle conclusioni del giudice di primo grado tenuto conto delle attività espletate in giudizio, le caratteristiche effettive della condotta, al fine di chiarire se l’accordo fosse intervenuto sin dall’inizio nei termini oggetto di imputazione o se lo stesso fosse stato imposto ai lavoratori durante lo svolgimento dello stesso, per il tramite di una riscontrata minaccia relativa alla possibile perdita del posto di lavoro regolarmente acquisito.
In sostanza il ricorrente ha contestato l’estensione operata dalla Corte di appello della fattispecie estorsiva, in modo del tutto generico e con motivazione sostanzialmente apparente, al momento della stipula del contratto, che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce, invece, in relazione al rapporto di lavoro già instaurato nei confronti dei dipendenti, individuando nella minaccia di licenziamento, necessariamente successiva alla conclusione dell’accordo per l’assunzione, la coazione volta ad far subire al dipendente le deteriori condizioni economiche e lavorative.
4.1. GLYPH Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per
il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, non ricorre la prova che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783-01). Nell’affermare il principio la Corte ha spiegato che “Gli estremi del reato di estorsione…non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensì soltanto nelle modalità di svolgimento di questo, giacché il diritto al lavoro del cittadino non può essere confuso con il diritto all’assunzione da parte di una specifica ditta” non gravando sul datore di lavoro “alcun obbligo giuridico di assumere le persone offese che, infatti, risultano essersi spontaneamente rivolte alla medesima società chiedendo l’assunzione: se, pertanto, la pretesa della società di subordinare questa ad una rinuncia a parte dello stipendio comportava per la parte datoriale l’ingiusto profitto del conseguimento di prestazione d’opera sottopagata, non risulta la prova del danno ingiusto arrecato al lavoratore al momento dell’assunzione, giacché non vi è prova che il conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, abbia arrecato…. un danno rispetto alla situazione preesistente di mancanza di lavoro” (nello stesso senso di recente Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, Giovinazzo, Rv. 282903-01, che ha anche sottolineato come tale interpretazione “consente di richiamare – sotto l’aspetto dei profili generali riguardanti il delitto di estorsione – quello analogo formatosi in relazione ai contratti di locazione a c.d. equo canone. A tal proposito è stato affermato che il proprietario di un appartamento che condizioni la successiva stipulazione della locazione alla pattuizione di un canone superiore a quello consentito dalla legge 27 luglio 1978 n. 322, non commette il delitto di estorsione sotto il profilo della minaccia di non adempiere l’obbligazione assunta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in quanto non ha assunto alcuna obbligazione. ..e, con la successiva richiesta di un canone extra legale non ha posto in essere una pretesa avente l’effetto costrittivo proprio della minaccia, in quanto la richiesta del pagamento di un canone superiore a quello legale come condizione per stipulare la locazione, non è idonea a determinare uno stato di soggezione in chi la riceva, atteso che, dando luogo se accettata ad una clausola illecita colpita da nullità ex lege, non vincolante giuridicamente l’accettante, lascia libero l’aspirante conduttore di stipulare o meno la locazione” (Sez. 2 n. 11706 del 16/03/1989, Caposoni, Rv. 182010)”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Il Collegio deve certamente dare atto di una diversa impostazione ermeneutica, tuttavia riferibile ad una fattispecie specifica e diversa da quella oggetto del presente procedimento, su questo tema
essendo stato affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi (Sez. 2 n. 8477 del 20/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 275613-01). Questo principio è stato applicato al caso di un datore di lavoro che, al momento della conclusione del contratto, faceva sottoscrivere ai lavoratori moduli di dimissioni “in bianco”, per garantirsi futuri illeciti “adempimenti”, costituiti dalla consegna di quote parti della retribuzione mensile e del trattamento di fine rapporto. Tale orientamento, concentrato su una azione diversa, e maggiormente articolata, con comportamenti attivi da parte del datore di lavoro, che vanno ben oltre dal tema del presente procedimento, ovvero il garantirsi con strumenti specifici e ulteriori rispetto al mero accordo contrattuale in ordine al rapporto di lavoro la possibilità di eliminare il lavoratore con lettere di dimissioni in bianco già firmate, non appare applicabile al caso in esame, nell’ambito del quale non sembra siano emerse condotte ulteriori e specifiche del genere.
Il tema che, dunque, la Corte di appello dovrà verificare, nell’ambito della propria piena discrezionalità, colmando la carenza motivazionale evidenziata, è quello relativo al se effettivamente tra le parti sia intercorso un mero accordo nel senso indicato in imputazione o se siano state poste in essere e puntualmente provate, con accertamento di merito non realizzabile in questa sede, ulteriori condotte, integranti minaccia di licenziamento a carico dei lavoratori in considerazione della attività in corso di svolgimento nell’ambito della azienda del ricorrente, al fine di contrastare le loro legittime pretese contrattuali e, dunque, ritenere eventualmente integrata la contesta estorsione, tenendo conto dei principi appena evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 2 febbraio 2024.