Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38914 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito L’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME che si Ł riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto l’annullamento della sentenza con o senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato l’imputato per il reato di estorsione.
Con il ricorso per cassazione l’imputato ha formulato due motivi.
2.1 Con il primo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen., lamentando la palese violazione dell’art. 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza stessa della estorsione, ed in ogni caso per omessa motivazione sul punto.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 606, lett. b, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere la prescrizione del reato di estorsione, come reato evento, con risalenza del tempus commissi delicti al momento della stipula del contratto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo, in quanto infondato.
Va innanzitutto confutato l’assunto difensivo di una sentenza dalla motivazione ‘leggera’ e pertanto insufficiente a ‘reggere’ le critiche formulate con l’atto di appello.
Occorre piuttosto evidenziare che ci si trova di fronte ad una doppia conforme, quanto meno in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di reato come
contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ogni ripetizione, infatti, Ł superflua, quando non necessaria a fornire la specifica giustificazione ad un punto controverso. E nel caso di specie, Ł opportuno sottolineare, le premesse fattuali della decisione (le modalità di svolgimento dei contratti di lavoro delle persone offese assunte alle dipendenze della scuola gestita dal ricorrente, le ore lavorate, l’entità della retribuzione ed, infine, le modalità di pagamento, con emissione, per ogni lavoratrice, di busta paga ed assegno corrispondente, ma con restituzione da parte di ciascuna di parte di quanto ricevuto) sono sostanzialmente incontestate, rimanendo solo un margine di incertezza sul significato effettivamente estorsivo delle modalità di pagamento.
Non si contesta, infatti, da parte della difesa, che il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone offese non corrisponda a quanto effettivamente accaduto nØ che le retribuzioni effettivamente erogate alle dipendenti fossero quelle indicate e corrisposte in misura difforme da quanto rappresentato nelle corrispettive buste paga. Piuttosto, si riconduce il fenomeno ad una ‘ordinaria’ vicenda contrattuale con i suoi riflessi di inadempimento civilistico privo di rilievo penale (pg. 4 – 5 del ricorso), trasferita sul piano penale per finalità strumentali dirette a rafforzare l’azione civile parallelamente intrapresa. Ciò a dimostrazione che la conclusione e lo svolgimento del rapporto di lavoro in definitiva si basavano sul reciproco interesse, costituito, per le lavoratrici, dalla possibilità di acquisire ed accumulare punteggio nella prospettiva del miglioramento della propria posizione nella graduatoria dell’insegnamento pubblico. Tale aspirazione, si sostiene nel ricorso, accomunava tutte le insegnati della scuola sentite nel corso del processo, tanto che nessuna di costoro ha dichiarato, per contro, di aver al contempo, ricercato altri, piø remunerativi, sbocchi lavorativi.
La ricostruzione propugnata dalla difesa, tuttavia, non si confronta in primo luogo, con il fatto che, in questa sede, letture alternative dei fatti non sono consentite, dovendo la critica correre sul crinale della legittimità, cioŁ non diretta avverso l’interpretazione del fatto fornita dal giudice di merito, quanto piuttosto alla motivazione che ne costituisce l’espressione, per identificare eventuali manifeste illogicità – nel caso specifico nemmeno dedotte. In secondo luogo, essa non si confronta con l’inquadramento giuridico dato dalle sentenze di primo e di secondo grando alla vicenda.
Le due pronunce, infatti, hanno correttamente evidenziato, in linea con l’orientamento dettato da questa Corte, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 656, 04/11/2009, dep. 2010, Perez, Rv. 246046; Sez. 2, n. 677 del 10/10/14, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261553; Sez. 2, n. 50074 del 27/11/2013, Bleve, Rv. 257984; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 269905 – 01).
In tale quadro, Ł importante altresì evidenziare che il meccanismo attuato per realizzare il pagamento ‘sottobusta’ della lavoratrice, cioŁ inferiore (quasi della metà) alla retribuzione calcolata sull’orario effettivamente prestato, Ł di per sØ indicativo della condizione, non tanto
di subordinazione, ma di effettivo ricatto (in cui si manifesta l’estorsione) cui Ł soggetta la lavoratrice costretta a restituire parte della retribuzione. Ed a conferma della assenza di alternative concrete, a dispetto della pretesa ‘libertà di scelta’ della lavoratrice, che avrebbe potuto andare a lavorare altrove, se solo avesse voluto, vi Ł lo svilimento della prestazione lavorativa, la quale, a dispetto del contenuto intellettuale che intrinsecamente la connota, viene reificata ed oggettualizzata (volendo usare due termini della critica economica classica), facendone ‘merce di scambio’, con la conseguenza, del tutto ovvia in tale contesto e riscontrata nel caso concreto, che non v’Ł alcun ritegno ad imporre alla lavoratrice, in caso di sua assenza per malattia o altra ragione, di ‘retribuire’ o remunerare la propria sostituta, in una catena di sfruttamento in cui la dipendente (formale) diventa datrice di lavoro della sostituta.
Non vi può quindi essere alcun dubbio sulla natura delle pretese e sul significato estorsivo della prospettazione della ‘porta aperta’ che, lungi dall’essere velato, costituisce una classica espressione di ricatto, inequivoca tra le parti, il cui significato non poteva certo sfuggire nØ all’autore della stessa nØ alle persone offese.
E d’altra parte, si Ł ben evidenziato che, in definitiva, la stessa nozione di minaccia estorsiva implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato. Da tale caratteristica propria della minaccia discende che l’estorsione Ł il tipico reato per la cui perpetrazione Ł richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà. Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non Ł considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e -con essa- dell’estorsione (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio c/ Zaccardi, Rv. 282521 – 01), così che l’argomento in esame, prospettato dalla difesa, Ł certamente fallace.
Altrettanto fallace Ł poi la deduzione, pure avanzata dalla difesa nei vari gradi, della mancata prova di una condizione di debolezza delle persone offese, poichØ la configurabilità del reato non richiede alcuna indagine specifica del contesto economico di appartenenza o della vulnerabilità economica della vittima del reato. Il reato, infatti, si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato e alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell’offerta sulla domanda di lavoro. Ciò che ammanta di rilievo penale una condotta siffatta non va rinvenuta nelle condizioni economicoambientali o nelle condizioni personali del lavoratore, ma nel fatto che il datore di lavoro coarti il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori (quali, certamente, quelle rappresentate da una retribuzione che costituisca una riduzione prossima al 50% di quella spettante, come ammesso dalla stessa difesa, peraltro) dietro la minaccia dell’interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio ambientale e familiare in cui tale coartazione viene attuata.
¨ invece fondato il rilievo della intervenuta, parziale, prescrizione del reato che non si configura nei termini prospettati dalla sentenza di appello.
Ivi, i giudici indebitamente ricostruiscono il reato in termini di estorsione contrattuale di lunga durata, destinato a prolungarsi ‘fino alla cessazione del rapporto di lavoro (nel 2014 per la COGNOME, nel 2017 per le altre tre pp.oo.)’, momento dal quale ‘inizia a decorrere il termine di prescrizione, pari a 12 anni e 6 mesi; termine che non Ł ancora maturato’ (pg. 4).
In verità, pur essendo corretto l’ulteriore rilievo per cui ‘il delitto de quo si ripete ogni
mese’ (sempre pg. 4), ciò non comporta altro che la ripetizione periodica della fattispecie criminosa, la cui prescrizione inizia a maturare con ciascuna mensilità, dal pagamento dalla quale inizierà un nuovo termine di prescrizione, con una progressione che ha comportato, ad oggi, l’estinzione delle condotte iniziali, fino a 12 anni e sei mesi indietro, cui vanno aggiunte le sospensioni del corso della prescrizione intervenute nel corso del giudizio di primo grado, con risalenza alla data indicata in dispositivo.
Ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., per le condotte sopravvissute va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità.
In conclusione, disposto l’annullamento per la ragione sopradetta della sentenza impugnata, in relazione alle condotte prescritte, con irrevocabilità della affermazione di responsabilità per quelle successive, va disposto il rinvio del procedimento ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perchØ si proceda alla rideterminazione e riduzione della pena, compito precluso a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 13 novembre 2012, perchŁ estinti per prescrizione. rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME