Estorsione da Usura: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, soprattutto nel contesto di crediti illeciti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43746/2023, ha affrontato il caso di una condanna per estorsione da usura, ribadendo principi fondamentali sia di diritto sostanziale che processuale.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di estorsione. L’imputato era accusato di aver preteso somme di denaro da un soggetto al quale aveva precedentemente concesso prestiti a tassi usurari. La difesa sosteneva che la condotta non configurasse un’estorsione, ma al massimo un reato meno grave, e che in ogni caso mancasse la prova della consumazione del reato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali argomentazioni:
1. Inattendibilità della persona offesa: La difesa lamentava una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo la credibilità delle dichiarazioni della vittima.
2. Errata qualificazione giuridica: Si chiedeva di riqualificare il fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che l’imputato stesse semplicemente cercando di recuperare un proprio credito.
3. Mancata consumazione del reato: In subordine, si chiedeva di considerare il reato come tentato e non consumato, mettendo in dubbio l’effettivo pagamento delle somme richieste.
La Decisione della Corte: l’Estorsione da Usura non è Mai Legittima Pretesa
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, ritenuti generici, aspecifici e, in parte, manifestamente infondati. I giudici hanno confermato la solidità della sentenza d’appello, evidenziando come i giudici di merito avessero già affrontato e risolto in modo logico e coerente tutte le questioni sollevate dalla difesa.
Le Motivazioni della Corte e le Conclusioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state chiare e nette su ogni punto. In primo luogo, il motivo sull’inattendibilità della persona offesa è stato giudicato generico e reiterativo. La Corte ha sottolineato che la valutazione dei giudici di merito era stata logica e congrua, e non erano emersi elementi di prova contrastanti o un interesse della vittima a calunniare l’imputato.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione del reato. Ha ribadito un principio consolidato: non si può parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando la pretesa creditoria non è legittima. Nel caso di specie, le richieste di denaro derivavano da prestiti a tassi usurari, una causa palesemente illecita. Pertanto, la condotta dell’imputato non mirava a tutelare un diritto, ma a ottenere un profitto ingiusto derivante da un’attività criminale, configurando pienamente il delitto di estorsione da usura.
Infine, anche il motivo sulla consumazione del reato è stato considerato aspecifico. La Corte ha precisato che, sulla base delle dichiarazioni attendibili della vittima, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto provato l’effettivo pagamento delle somme estorte. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, ha concluso che la motivazione della Corte d’Appello era priva di contraddizioni o illogicità manifeste.
In conclusione, la sentenza conferma che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici. Soprattutto, ribadisce che la violenza o la minaccia finalizzate a recuperare un credito di natura illecita, come quello usurario, integrano sempre il più grave reato di estorsione e non possono beneficiare della più mite qualificazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Perché il reato non è stato qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
La Corte ha stabilito che non può trattarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la pretesa creditoria dell’imputato non era legittima. Le richieste di denaro derivavano da prestiti a tasso usurario, una causa illecita che esclude la configurabilità di tale reato.
Perché il reato di estorsione è stato considerato consumato e non solo tentato?
Il reato è stato ritenuto consumato perché i giudici di merito hanno considerato attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha confermato di aver effettivamente pagato le somme richieste dall’imputato a seguito delle minacce.
Quali sono le ragioni principali per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano: generici e ripetitivi di questioni già decise in appello (sull’attendibilità della vittima); manifestamente infondati (sulla riqualificazione del reato); e aspecifici, in quanto miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità (sulla consumazione del reato).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43746 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria conclusiva depositata in data 6 settembre 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l’AVV_NOTAIO ha insis nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta carenza di motivazione in ordi all’attendibilità della persona offesa è generico ed aspecifico in quanl:o reiterativo di med doglianze inerenti all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appell affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; la versione dei fatti of persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congr lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hann evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona né alcun interesse all’accusa da parte del COGNOME (vedi pagg. da 5 a 10 della sentenz impugnata).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la manca riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifes infondato. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente con le risult istruttorie e priva di vizi di logicità, che le richieste di denaro avanzate dall’imputato n basate su una causa lecita in quanto conseguenti ai prestiti a tasso usurario concessi al Tedes ed contestualmente ha fatto buon uso dei consolidato principio di diritto elaborato d giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie r laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creddtoria (vedi pag. 10 del sentenza oggetto di ricorso).
Rilevato che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la mancat riqualificazione del fatto nell’ipotesi di estorsione tentata è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione fondata sulle risultanze istruttorie, hanno ritenuto consumata la fattispecie estor in considerazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine all’ pagamento delle richieste estorsive avanzate dall’imputato (vedi pag. 10 della sentenza oggetto di ricorso), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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