Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46722 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 6 Aprile 2023 dal Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa il 13 Marzo 2023 dal GIP del Tribunale di Catanzaro con cui gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato in ordine ai reati di estorsione aggravata ed usura contestati ai capi 3 e 5 della imputazione provvisoria.
In particolare al capo 3 si contesta al COGNOME di avere in concorso con COGNOME e COGNOME costretto COGNOME NOME a vendere la propria autovettura, firmando il passaggio di proprietà nei confronti di un prestanome indicato dal COGNOME, impedendogli di alienare la vettura all’acquirente da lui prescelto.
2.Avverso detta pronunzia propone ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 110, 629 e 416 bis.1 cod.pen. anche in relazione agli artt. 56, 610 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravil:à indiziaria in merito al concorso nel reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Osserva il ricorrente
che nel caso in esame non sussiste alcun ingiusto profitto e nessun danno patrimoniale a carico della persona offesa, poiché l’evento non si è realizzato in quanto l’autovettura ceduta non era di proprietà esclusiva del COGNOME, ma in comproprietà con la moglie che doveva sottoscrivere l’atto di vendita e non lo fece; inoltre l’acquirente ha comprato al medesimo prezzo pattuito dalla persona offesa con un terzo, sicché il tribunale avrebbe dovuto qualificare la condotta come tentativo e derubricarla ai sensi dell’art. 610 codice penale, non essendo emerso alcun vantaggio di natura patrimoniale per l’indagato.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari poiché il tribunale ha adottato una formula di stile e ha omesso di considerare che l’indagato è soggetto incensurato, privo di carichi pendenti con regolare attività lavorativa. La difesa ritiene inoltre che la concretezza del pericolo di reiterazio del reato debba essere identificata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli, mentre nel caso in esame il tribunale omette di argomentare su quali siano gli elementi in concreto che depongono per un rischio di recidiva, considerato che l’indagato nel corso del 2021 ha dato prova di un decisivo cambiamento del proprio stile di vita, inserendosi nel circuito lavorativo lecito e procreando una figlia.
il Vribunale ha valorizzato il ritenuto inserimento del prevenuto all’interno di u organizzato circuito criminale senza considerare che lo stesso ha assunto un ruolo del tutto marginale nella vicenda giudiziaria e gli elementi concreti sconfessano il rischio attuale e il pericolo di recidiva. Nel caso in esame la difesa aveva invocato la misura domiciliare che il tribunale ha ritenuto inidonea senza argomentare al riguardo, in aperta violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari e senza considerare il decorso del tempo dai fatti contestati.
3.11 ricorso è generico e manifestamente infondato.
Va premesso che nel delitto di estorsione cd. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implici nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (Sez. 2 – , Sentenza n. 12434 del 19/02/2020 Cc. (dep. 17/04/2020 ) Rv. 278998 – 01)
Il tribunale ha correttamente qualificato il fatto contestato al capo 3 come estorsione consumata, in quanto COGNOME con la sua condotta ha contribuito a costringere la persona offesa a sottoscrivere il passaggio di proprietà della sua autovettura ad un soggetto diverso da quello da lui prescelto, ponendo in essere un comportamento che incide sulla sfera patrimoniale della persona offesa, a nulla rilevando che la vendita sia stata perfezionata per il medesimo prezzo preteso dalla persona offesa. Dalla lettura dell’ordinanza emerge che la vendita è stata sottoscritta nonostante l’assenza della moglie della persona offesa comproprietaria, sicché il reato si è comunque consumato.
Anche il secondo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte ha reso esaustiva motivazione ritenendo il concreto e attuale pericolo che l’indagato possa commettere gravi delitti della specie di quelli per cui si procede, alla stregua dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 codice penale, che comporta una presunzione relativa di pericolosità e di idoneità della sola custodia cautelare in carcere, in assenza di specifici elementi che appaiono idonei a confutarla. Il tribunale ha poi evidenziato come il pericolo di reiterazione deve ritenersi attuale,considerato che dopo l’episodio usurario contestato al capo 5 dell’incolpazione provvisoria come consumato il 2019 e il 2020, NOME COGNOME si è reso responsabile anche della condotta estorsiva contestata al capo 3 e commessa nel gennaio 2021. Proprio la successione di questi episodi è sintomatica della allarmante propensione a delinquere dell’indagato e su questo dato il ricorrente non si confronta.
Il tribunale ha poi evidenziato che COGNOME ha dimostrato di essere uomo di fiducia e longa manus di NOME COGNOME della cui fama criminale si avvale per soggiogare le vittime e perseguire i suoi scopi illeciti con modalità tipiche delle organizzazioni di stampo mafioso.
Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.pen.